Concordato 2026-2027: il professionista può aderire senza l’associazione se gli ISA sono diversi
Decisiva la riconducibilità delle attività a indici differenti, ferma la corretta classificazione fiscale
Il professionista che esercita individualmente e partecipa a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 indipendentemente dall’adesione dell’associazione, se le rispettive attività continuano a essere riconducibili a ISA differenti.
È la conclusione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 191/2026, che esamina le cause di esclusione previste dall’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. 13/2024 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026.
Il caso: attività notarile individuale e vendite immobiliari in associazione
Il contribuente aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intendeva rinnovare l’adesione per il 2026-2027. Oltre a esercitare individualmente la professione notarile, partecipava a un’associazione costituita da notai e attiva esclusivamente nella gestione delle esecuzioni e delle aste di vendita.
Secondo quanto rappresentato nell’interpello, lo statuto riservava all’associazione le attività relative alle vendite immobiliari delegate dal giudice dell’esecuzione. Gli associati dovevano svolgerle esclusivamente per conto e attraverso l’associazione stessa.
Il notaio riteneva che questa separazione impedisse il trasferimento dei redditi tra attività individuale e associata e consentisse quindi l’adesione autonoma al concordato.
L’Agenzia risolve il quesito applicando la normativa sopravvenuta durante l’esame dell’istanza e verificando la distinzione tra gli ISA riferiti alle due attività.
Dal 2026-2027 il collegamento tra le adesioni dipende dal medesimo ISA
L’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha modificato entrambe le cause di esclusione, con applicazione dal biennio d’imposta 2026-2027.
Per il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale, il vincolo all’adesione dell’ente partecipato riguarda le attività riconducibili al medesimo ISA.
La disposizione speculare riferita all’associazione considera i soci o associati che producono individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti da attività riconducibili allo stesso indice applicato dall’ente. La modifica interessa anche le società tra professionisti e le società tra avvocati contemplate dalla norma.
La risposta 191/2026 chiarisce quindi che, in presenza di ISA differenti, queste specifiche cause di esclusione non subordinano l’accesso del professionista all’adesione dell’associazione, né impongono all’associazione l’adesione di tutti gli associati che esercitano attività individuali riconducibili a indici diversi.
Approfondimenti
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