Nelle concessioni vanno sempre indicati separatamente i costi della manodopera?
Nelle concessioni l’art. 108, comma 9, non si applica automaticamente: il TRGA Trento chiarisce quando costi e oneri vanno indicati separatamente
L’obbligo di indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza opera anche nelle concessioni?
A rispondere è il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza n. 177/2026, relativa alla concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento. Il punto centrale della decisione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Secondo il TRGA, la disposizione non può essere automaticamente trasferita dalla disciplina degli appalti a quella delle concessioni.
Il caso
La gara aveva ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Alla procedura avevano partecipato due operatori economici. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione contestando, tra gli altri aspetti, la mancata indicazione e quantificazione separata degli oneri aziendali per la sicurezza nell’offerta dell’aggiudicataria.
Secondo la ricorrente, l’art. 108, comma 9, del Codice impone tale indicazione a pena di esclusione. La previsione avrebbe natura imperativa e dovrebbe quindi applicarsi anche qualora la documentazione di gara non imponesse espressamente la separata indicazione degli oneri.
La stazione appaltante e l’aggiudicataria sostenevano invece che la norma non fosse direttamente applicabile, trattandosi di una concessione.
Appalto o concessione? La qualificazione è decisiva
Il Tribunale parte proprio dalla natura dell’affidamento. Il rapporto costituisce una concessione di servizi ai sensi dell’art. 176, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, caratterizzata dal trasferimento al concessionario del rischio operativo della gestione.
Neppure la presenza di una componente di lavori è sufficiente, secondo il giudice, a modificarne la natura concessoria. Da questa qualificazione discende la questione principale: l’art. 108, comma 9, appartiene alla disciplina degli appalti e non viene espressamente richiamato dalle norme del nuovo Codice dedicate alle concessioni.
Il TRGA evidenzia infatti una differenza rispetto al precedente Codice: l’art. 176 del D.Lgs. 36/2023 non contiene un rinvio alle disposizioni dell’art. 108 sui criteri di aggiudicazione degli appalti. Per le concessioni assumono invece rilievo gli artt. 183 e 185 del Codice.
Il Collegio conclude quindi che:
sia alla luce della peculiare disciplina delle concessioni, sia in mancanza di un’espressa indicazione nella legge di gara sull’applicazione dell’art. 108, co. 9, tale disposizione non può trovare applicazione.
Costi della manodopera e sicurezza: nessuna esclusione automatica
Nel caso esaminato, il disciplinare non imponeva la separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza. Era invece richiesta una dichiarazione con cui il concorrente attestava di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Un chiarimento della Provincia aveva inoltre precisato che il disciplinare non richiedeva l’indicazione separata della stima dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera.
Per il Tribunale, quindi, non esisteva una causa di esclusione derivante dall’omessa separata evidenziazione di tali costi:
le indicazioni della complessiva legge di gara escludevano la sussistenza di un obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicazione separata dei costi della sicurezza.
Il giudice aggiunge un ulteriore elemento: l’eterointegrazione del bando con obblighi derivanti direttamente dalla legge deve rimanere eccezionale, soprattutto quando porterebbe all’introduzione di cause di esclusione non chiaramente conoscibili dai concorrenti.
Il richiamo alla verifica di anomalia non cambia le regole
La ricorrente sosteneva anche che il richiamo all’art. 110 del Codice, contenuto nella documentazione di gara, rendesse applicabile indirettamente l’art. 108, comma 9. Il TRGA respinge anche questa ricostruzione. Il richiamo all’art. 110 riguardava esclusivamente il procedimento di verifica dell’anomalia e non determinava l’automatica applicazione dell’obbligo di indicazione separata previsto dall’art. 108.
Nel caso concreto, inoltre, la congruità dell’offerta era stata verificata attraverso un articolato procedimento incentrato sul Piano industriale previsionale e sulla sostenibilità economico-finanziaria della concessione. L’art. 110, sottolinea il giudice, non determina comunque un automatismo espulsivo: la verifica deve riguardare gli elementi concreti individuati dai documenti di gara.
La decisione
Il Tribunale rigetta il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti, lasciando quindi ferma l’aggiudicazione. A seguito del rigetto viene dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria.
Approfondimenti
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