Informativa IA al cliente: obblighi e modello
Come informare il cliente sull’uso dell’IA? Guida agli obblighi per professionisti intellettuali, con modello PriMus-C pronto da scaricare ed adottare
L’obbligo di informare i clienti sull’uso dell’intelligenza artificiale è previsto in Italia dall’articolo 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025.
Si tratta di un obbligo di trasparenza informativa, che non prevede il consenso preventivo del cliente.
Riguarda tutti i professionisti intellettuali (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, consulenti, ecc.) che utilizzano strumenti di IA nello svolgimento del proprio lavoro.
L’intelligenza artificiale può essere impiegata solo come supporto o ausilio; deve sempre prevalere il lavoro intellettuale e la responsabilità finale del professionista. Va consegnata o inserita nella lettera di incarico/mandato professionale prima di iniziare a utilizzare lo strumento con quello specifico cliente.
L’informativa deve essere predisposta con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, così da consentire al cliente di comprendere in modo trasparente l’utilizzo dei sistemi di IA nell’incarico. In calce trovi un modello generato con PriMus-C, pronto da scaricare e personalizzare in base alle caratteristiche della prestazione professionale.
Dall’AI Act alla legge 132: gli obblighi di informativa AI per ingegneri e architetti
Il Regolamento (UE) 2024/1689 disciplina il quadro europeo relativo all’intelligenza artificiale, introducendo disposizioni riguardanti lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di AI.
L’art. 50 stabilisce specifici obblighi di trasparenza relativi a determinate tipologie di sistemi e utilizzi dell’intelligenza artificiale.
Tuttavia, dall’art. 50 non deriva un obbligo generale per tutti i progettisti di dichiarare al committente ogni utilizzo dell’AI durante lo svolgimento dell’incarico professionale.
Per individuare gli obblighi informativi specificamente riferiti alle professioni intellettuali occorre considerare la normativa nazionale, con particolare riferimento all’art. 13 della legge 132/2025.
L’articolo 13 della Legge 132/2025 disciplina l’impiego dell’IA nelle professioni intellettuali, ponendo l’accento sul carattere strumentale della tecnologia e sull‘obbligo di informare il destinatario della prestazione.
Quando un professionista utilizza sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento della prestazione, deve informare il destinatario dell’incarico secondo quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025 che stabilisce due regole strettamente collegate.
La prima riguarda il rapporto tra tecnologia e attività professionale: l’IA deve svolgere una funzione strumentale e di supporto, mentre il contributo intellettuale del professionista deve rimanere prevalente.
L’IA può contribuire alla predisposizione di documenti, all’elaborazione di informazioni e alla valutazione preliminare di soluzioni. Il professionista deve però mantenere il controllo delle valutazioni e delle scelte che costituiscono il contenuto della propria prestazione intellettuale. Un sistema di AI può, ad esempio, assistere nella preparazione di una relazione, nella classificazione di documenti o nell’analisi preliminare di dati progettuali. L’utilizzo dello strumento non equivale però a una verifica professionale della correttezza dei risultati.
La seconda riguarda il rapporto fiduciario con il cliente: la persona o l’organizzazione che affida l’incarico deve ricevere informazioni comprensibili sui sistemi di IA utilizzati.
Per ingegneri e architetti, tale disposizione rende quindi centrale il tema dell’informativa al cliente: il professionista deve comprendere quali informazioni comunicare in merito ai sistemi di IA utilizzati e come documentare correttamente tale comunicazione nell’ambito dell’incarico.
Il primo principio impedisce di considerare l’intelligenza artificiale un sostituto integrale dell’attività professionale. Il secondo riconosce al cliente la necessità di conoscere come questa tecnologia viene impiegata nell’incarico affidato.
In un’attività di progettazione, ad esempio, un sistema di IA può contribuire alla predisposizione di una prima bozza di relazione o alla comparazione preliminare di alcune soluzioni. Il professionista deve comunque svolgere le proprie valutazioni, verificare i risultati e assumere le decisioni tecniche di competenza.
Quando bisogna consegnare l’informativa IA al cliente?
L’articolo 13 della Legge 132/2025 non individua espressamente una scadenza specifica né impone la consegna di un documento nel giorno della sottoscrizione del contratto. La soluzione più prudente consiste nel fornire l’informativa prima di utilizzare i sistemi di IA nell’esecuzione dell’incarico.
Nella pratica, l’informativa può essere inserita nel disciplinare d’incarico, allegata alla lettera di incarico professionale oppure trasmessa come documento autonomo. Se durante l’esecuzione del lavoro vengono introdotti nuovi strumenti di IA o cambiano significativamente le finalità del loro utilizzo, è opportuno aggiornare la comunicazione.
Il cliente deve firmare l’informativa?
La Legge 132/2025 non richiede espressamente una firma del committente come condizione generale per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed è opportuno distinguere tre aspetti fondamentali:
l’obbligo del professionista di informare,
la possibilità di documentare la ricezione,
l’eventuale necessità di acquisire specifiche autorizzazioni o consensi per finalità differenti.
Una firma per presa visione, una conferma tramite posta elettronica o un altro sistema di registrazione della comunicazione possono essere utili per dimostrare che il cliente ha ricevuto le informazioni.
È opportuno sottolineare che tale documentazione non costituisce automaticamente un consenso al trattamento dei dati personali e non sostituisce gli eventuali adempimenti richiesti dal GDPR.
Cosa deve contenere un’informativa IA per uno studio tecnico?
L’articolo 13 della legge in esame non elenca dettagliatamente tutti i campi da inserire nel documento, tuttavia richiede che la comunicazione sia chiara, semplice ed esaustiva. Per rispettarne la finalità, un’informativa non dovrebbe limitarsi a dichiarazioni generiche sull’utilizzo di strumenti digitali ma sarebbe opportuno descrivere concretamente il ruolo dell’intelligenza artificiale nel lavoro affidato allo studio.
Un modello utilizzabile da ingegneri e architetti dovrebbe contenere:
identificazione delle parti e dell’incarico: nominativo del professionista, dati del committente e oggetto della prestazione;
sistemi di IA utilizzati: denominazione, tipologia e caratteristiche principali degli strumenti, quando conosciute e pertinenti;
finalità dell’utilizzo: attività nelle quali viene impiegata l’IA, ad esempio organizzazione dei dati, redazione preliminare di documenti o supporto alla rappresentazione progettuale;
ruolo del professionista: precisazione delle attività di controllo, valutazione e verifica degli elaborati;
trattamento delle informazioni: indicazione delle categorie di dati eventualmente utilizzate e rinvio agli adempimenti di riservatezza e protezione dei dati;
aggiornamenti e contatti: modalità per comunicare variazioni sostanziali e recapiti per eventuali chiarimenti.
Non è sufficiente descrivere genericamente l’utilizzo di strumenti digitali: è opportuno collegare ogni sistema di IA alle attività che svolgerà nell’incarico. Ad esempio, se un software di IA generativa viene impiegato per predisporre bozze di relazioni tecniche, l’informativa dovrebbe chiarire questa finalità e precisare che i contenuti saranno verificati dal professionista prima di essere utilizzati negli elaborati definitivi.
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Cosa rischia il professionista che non informa il cliente?
La mancata comunicazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale può costituire una violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025. Non è però corretto dedurre dalla sola disposizione una sanzione pecuniaria o affermare che ogni omissione comporti automaticamente una sanzione prevista dall’AI Act.
Le conseguenze richiedono una valutazione distinta del quadro legislativo, delle disposizioni deontologiche applicabili e delle eventuali responsabilità contrattuali o civili. Eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali o di specifici obblighi previsti dall’AI Act seguono invece le rispettive discipline.
L’esistenza di un’informativa firmata non esonera, in ogni caso, il professionista dall’obbligo di svolgere correttamente la prestazione e di effettuare i controlli necessari.
Ingegneri: le nuove regole del Codice deontologico CNI 2026
Il CNI, con deliberazione del 23 giugno 2026, ha approvato un aggiornamento del Codice deontologico, successivamente trasmesso agli Ordini territoriali mediante la circolare n. 457 del 31 luglio 2026. La novità principale è l’introduzione dell’articolo 13 specificamente dedicato all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Il nuovo articolo 13.4 prevede che l’ingegnere informi preventivamente e in forma completa il committente sull’utilizzo di sistemi di IA nell’espletamento dell’incarico, precisandone caratteristiche e finalità. L’articolo 13.5 attribuisce inoltre rilevanza deontologica alla mancata o incompleta informazione e all’utilizzo improprio dei sistemi di IA, prevedendo la possibilità di conseguenze disciplinari, ai sensi dell’art. 45 del RD 23/10/1925 n. 2537.
Le sanzioni disciplinari non sono automatiche: la loro eventuale applicazione richiede un procedimento e una valutazione della violazione.
Occorre inoltre verificare il recepimento del Codice deontologico aggiornato da parte dell’Ordine territoriale di iscrizione, come precisato dalla circolare CNI n. 457 del 31 luglio 2026. Resta in ogni caso applicabile l’obbligo informativo previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.
Architetti: obbligo nazionale e principi deontologici
Anche gli architetti rientrano nell’ambito della disciplina sulle professioni intellettuali prevista dall’articolo 13 della Legge 132/2025. Il Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel testo in vigore dal 2 dicembre 2024 pubblicato dal CNAPPC, richiama espressamente l’intelligenza artificiale nel preambolo.
“Il Professionista, nella propria attività professionale, si impegna a utilizzare l’Intelligenza Artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza. Si impegna a garantire che l’uso dell’Intelligenza Artificiale nei propri progetti rispetti i valori fondamentali della professione, promuovendo la qualità, la sicurezza e il benessere dell’utente.”
Per l’architetto resta quindi centrale l’obbligo legislativo di comunicazione, da applicare tenendo conto delle ulteriori regole professionali e delle condizioni del singolo incarico.
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Informativa IA e GDPR: quali differenze?
Un aspetto da non trascurare riguarda il rapporto tra obbligo di informazione professionale e protezione dei dati personali: l’informativa IA prevista dalla Legge 132/2025 e l’informativa privacy prevista dal GDPR hanno finalità differenti.
La prima comunica al cliente l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione intellettuale, mentre la seconda riguarda il trattamento dei dati personali, con le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nei casi in cui tali disposizioni siano applicabili.
Uno studio di architettura, ad esempio, potrebbe utilizzare una piattaforma di IA per analizzare documentazione riguardante un immobile. Se tra i documenti sono presenti dati che identificano persone fisiche, l’attività può comportare trattamenti soggetti alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Occorre quindi verificare la base giuridica del trattamento, le finalità, il ruolo degli eventuali fornitori esterni, le misure di sicurezza e, quando rilevanti, i trasferimenti verso Paesi terzi.
La stessa attenzione deve essere riservata ai documenti riservati, anche quando non contengono dati personali: possono infatti essere soggetti a obblighi di segretezza professionale o a vincoli contrattuali. L’informativa IA non autorizza automaticamente a caricare qualsiasi documento del committente su servizi esterni.
Si possono inserire progetti e dati dei clienti nei sistemi di IA?
Non esiste una risposta valida indistintamente per tutti gli strumenti: prima di trasmettere documenti a un servizio di intelligenza artificiale, il professionista deve valutare quali dati vengono condivisi, come sono trattati dal fornitore, se vengono conservati o riutilizzati e quali garanzie siano effettivamente disponibili.
Per alcuni incarichi può essere opportuno evitare l’inserimento di informazioni identificative o documenti riservati, utilizzare dati adeguatamente minimizzati oppure scegliere soluzioni che garantiscano livelli di protezione compatibili con le esigenze professionali.
AI Act e trasparenza: l’informativa al cliente è sufficiente?
L’informativa professionale prevista dalla Legge 132/2025 e gli obblighi europei di trasparenza sono distinti: adempiere alla prima non significa necessariamente aver rispettato tutti gli obblighi applicabili al caso concreto.
Nel settore della progettazione, un caso significativo riguarda le immagini generate o manipolate attraverso sistemi di IA. L’articolo 50, paragrafo 4, dell’AI Act prevede specifici obblighi di trasparenza per i contenuti che costituiscono deep fake.
Non tutti i render architettonici generati con l’intelligenza artificiale rientrano automaticamente in questa categoria. Occorre valutare le caratteristiche del contenuto e il contesto nel quale viene presentato, in particolare quando un’immagine artificiale può apparire falsamente autentica.
Modello di informativa IA PriMus-C: come semplificare gli adempimenti
Utilizzare sistemi di intelligenza artificiale senza definire con chiarezza se vengono impiegati, per quali attività e con quali modalità di controllo può esporre il professionista a criticità sul piano normativo, deontologico e contrattuale.
L’articolo 13 della Legge 132/2025 richiede infatti che il cliente riceva informazioni chiare, semplici ed esaustive sui sistemi di IA utilizzati nella prestazione professionale. Una comunicazione generica, incompleta o non aggiornata può quindi rendere più difficile dimostrare il corretto adempimento dell’obbligo informativo. Nei casi in cui siano applicabili specifiche regole deontologiche, l’omissione o l’incompletezza della comunicazione può assumere anche rilievo disciplinare. Restano inoltre distinti gli obblighi relativi alla riservatezza, alla protezione dei dati e alle responsabilità derivanti dalla prestazione professionale.
Per questo motivo non basta dichiarare semplicemente di utilizzare l’intelligenza artificiale, é opportuno indicare quali sistemi vengono impiegati, per quali attività di supporto, quali verifiche restano in capo al professionista e come vengono gestiti dati e informazioni del cliente. È inoltre utile poter documentare la presa visione della comunicazione e aggiornarla quando cambiano gli strumenti utilizzati o le relative finalità.
Per semplificare questo processo, con il software per la redazione di capitolati speciali d’appalto e modelli hai a disposizione un modello di informativa IA predisposto in riferimento all’articolo 13 della Legge 132/2025, da personalizzare in funzione dell’incarico.
Il modello consente di specificare se il professionista utilizza o meno sistemi di IA, individuare gli strumenti e le attività interessate, descrivere le verifiche effettuate, gestire la presa visione del cliente, prevedere l’aggiornamento della comunicazione in caso di modifiche e richiamare gli aspetti relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati.
In questo modo il professionista dispone di una struttura organizzata per ridurre il rischio di omissioni, rendere più trasparente il rapporto con il cliente e documentare in modo più chiaro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’incarico.
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FAQ Informativa AI
L’informativa IA è obbligatoria per gli ingegneri?
Sì. L’articolo 13 della Legge 132/2025 richiede la comunicazione delle informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati nella prestazione professionale. Il Codice deontologico CNI aggiornato nel 2026 prevede inoltre obblighi specifici, da verificare rispetto al recepimento da parte dell’Ordine territoriale.
L’informativa IA è obbligatoria anche per gli architetti?
Sì. Anche gli architetti sono soggetti all’articolo 13 della Legge 132/2025 quando utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione professionale.
È necessario far firmare il documento al cliente?
La legge non impone espressamente un modello firmato dal committente. Una conferma scritta di ricezione è tuttavia utile per documentare l’avvenuta comunicazione, senza costituire automaticamente un consenso privacy.
Quando deve essere comunicato l’utilizzo dell’IA?
La comunicazione preventiva è la soluzione più prudente e, per gli ingegneri soggetti al nuovo Codice CNI recepito, è espressamente prevista sul piano deontologico. La Legge 132/2025 non stabilisce un unico momento formale di consegna.
Esiste un modulo ufficiale di informativa IA?
L’articolo 13 della Legge 132/2025 non stabilisce un modulo unico obbligatorio. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato esempi di informative e clausole nella guida pratica aggiornata al 15 ottobre 2026, precisando che devono essere adattati agli incarichi.
L’informativa IA sostituisce l’informativa privacy?
No. L’informativa professionale riguarda l’utilizzo dei sistemi di IA nella prestazione. L’informativa GDPR riguarda il trattamento dei dati personali. Quando sono applicabili entrambe le discipline, occorre rispettare i rispettivi obblighi.
L’ingegnere o l’architetto rimane responsabile se utilizza l’IA?
Sì. L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale come strumenti di supporto non elimina le responsabilità derivanti dalla prestazione professionale. Le valutazioni, le verifiche e le decisioni di competenza devono rimanere sotto il controllo del professionista.
È necessario comunicare ogni software utilizzato nello studio?
L’obbligo riguarda i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nella prestazione professionale. Non tutti i programmi digitali o gli automatismi tradizionali rientrano necessariamente nella definizione di sistema di IA prevista dall’AI Act.
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