Offerta esclusa senza verifica dell’equivalenza: cosa succede all’aggiudicazione?
Esclusione dalla gara e principio di equivalenza: il TAR Campania 5855/2026 chiarisce quando serve il riesame dell’offerta e poi cosa accade all’aggiudicazione
L’annullamento dell’esclusione da una gara pubblica non comporta necessariamente l’ammissione del concorrente né l’immediato annullamento dell’aggiudicazione. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Campania n. 5855/2026, che affronta le conseguenze della mancata applicazione del principio di equivalenza nella valutazione delle offerte.
La controversia riguarda una fornitura sanitaria nella quale la commissione aveva escluso un operatore per il mancato rispetto di alcune specifiche tecniche, senza esaminare la dichiarazione di equivalenza presentata dall’impresa.
Il TAR ha annullato l’esclusione, imponendo una nuova valutazione tecnica, ma ha lasciato impregiudicata la questione dell’ammissione e non ha annullato immediatamente l’aggiudicazione.
Il caso: un prodotto diverso dalle specifiche del capitolato
La controversia nasce da una procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali destinate alle aziende sanitarie. Il lotto 37, del valore di circa 1,65 milioni di euro, prevedeva caratteristiche nutrizionali dettagliate, tra cui specifiche percentuali di carboidrati e lipidi, quantitativi minimi di arginina e presenza di determinati componenti.
Un’impresa ha impugnato il bando, sostenendo che le prescrizioni fossero talmente puntuali da riprodurre le caratteristiche di un unico prodotto commerciale, configurando un possibile «bando fotografia». Nonostante il ricorso, l’operatore ha partecipato alla procedura, proponendo un prodotto con composizione differente.
La commissione ha disposto l’esclusione rilevando diversi scostamenti:
carboidrati al 46%, anziché nell’intervallo 52-55%;
arginina pari a 1 g/100 ml, rispetto al minimo di 1,8 g/100 ml;
lipidi al 30%, anziché tra il 22% e il 25%;
assenza della fibra solubile richiesta e mancata evidenza di altri componenti prescritti.
L’impresa ha contestato l’esclusione perché la commissione non aveva esaminato la dichiarazione di equivalenza tecnico-nutrizionale presentata, né verificato l’idoneità funzionale del prodotto rispetto alle esigenze cliniche della fornitura.
Principio di equivalenza: perché il TAR considera legittimo il bando?
Il TAR ha respinto l’impugnazione iniziale della documentazione di gara, richiamando l’articolo 79 e l’Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023. Secondo il giudice, la previsione di specifiche tecniche dettagliate non costituisce necessariamente una limitazione illegittima della concorrenza, quando rimane concretamente applicabile il principio di equivalenza.
Nel caso esaminato, l’articolo 16 del disciplinare prescriveva il rispetto delle caratteristiche minime «nel rispetto del principio di equivalenza». Il TAR richiama inoltre il carattere eterointegrativo del principio, che opera anche quando non è espressamente previsto negli atti di gara, secondo l’orientamento richiamato del Consiglio di Stato n. 4508/2026.
La disciplina di gara non era quindi illegittima di per sé: il problema riguardava la successiva valutazione dell’offerta.
Esclusione illegittima: quando manca la verifica dell’equivalenza funzionale
Il TAR ha invece accolto il ricorso contro l’esclusione. La commissione si era limitata a confrontare le caratteristiche dichiarate dall’impresa con i parametri del capitolato, senza esaminare gli elementi presentati per dimostrare la conformità sostanziale del prodotto.
Nella motivazione si legge:
la stazione appaltante non avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali il prodotto offertole, pur non presentando le caratteristiche richieste, non sarebbe stato comunque reputabile funzionalmente equivalente.
Il giudice ha quindi ritenuto illegittima l’esclusione, poiché adottata senza una concreta e adeguata valutazione dell’eventuale equivalenza funzionale del prodotto da esso offerto. La differenza determinante non è tra prodotto identico e prodotto diverso, ma tra equivalenza effettivamente valutata ed equivalenza ignorata.
Il principio non impone di accettare qualsiasi soluzione alternativa: richiede che la sua eventuale idoneità sia esaminata concretamente, sulla base delle prestazioni richieste e degli elementi tecnici disponibili.
L’annullamento dell’esclusione comporta l’automatica ammissione alla gara?
No. È questo uno degli aspetti più significativi della sentenza. Il TAR chiarisce espressamente che la decisione non accerta che la ricorrente abbia titolo all’ammissione alla gara, ma, più limitatamente, che essa sia stata illegittimamente esclusa. L’annullamento del provvedimento non equivale quindi al riconoscimento dell’equivalenza del prodotto.
La commissione dovrà riesaminare l’offerta, eventualmente richiedendo chiarimenti e motivare l’esito della valutazione. Il procedimento potrà concludersi con l’ammissione del concorrente oppure con una nuova esclusione, purché quest’ultima sia fondata su un’effettiva verifica tecnica.
L’aggiudicazione resta valida dopo l’annullamento dell’esclusione?
Nel caso esaminato, il TAR ha respinto anche l’impugnazione dell’aggiudicazione, senza considerarla definitivamente consolidata. La particolare disciplina dell’accordo quadro consentiva infatti la presenza di più aggiudicatari.
Se, dopo la rivalutazione, l’impresa esclusa dovesse essere ammessa, la graduatoria potrebbe essere riformulata, modificando le percentuali di fornitura attribuite agli operatori. Il giudice ha quindi riconosciuto il carattere «cedevole» della graduatoria, suscettibile di sostituzione in seguito al riesame.
È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché non era ancora accertato il diritto dell’impresa all’ammissione.
Approfondimenti
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