Lavoro all’estero: quando il rischio Paese entra nel DVR

Lavoro all’estero: quando il rischio Paese entra nel DVR

Guerre, attentati e condizioni sanitarie devono essere considerati quando possono incidere concretamente sulla prestazione. I

La valutazione dei rischi di un’attività svolta all’estero deve considerare anche le condizioni del Paese di destinazione, quando queste possono esporre concretamente il lavoratore a un pericolo. È il criterio indicato dalla Commissione per gli interpelli nella risposta n. 11 del 25 ottobre 2026, dedicata alla sicurezza del personale navigante delle compagnie aeree.

Il chiarimento riguarda i cosiddetti rischi generici aggravati: pericoli legati al contesto geopolitico e sanitario che assumono rilevanza per la sicurezza sul lavoro in relazione alle condizioni effettive della prestazione. La Commissione richiede una valutazione concreta, evitando di includere indistintamente ogni evento astrattamente ipotizzabile.

Il quesito: valutare anche aeroporti, alberghi e trasferimenti?

L’interpello nasce da una richiesta della UILTRASPORTI sull’estensione della valutazione dei rischi alle condizioni ambientali e di sicurezza, intesa anche come security, nei luoghi frequentati dagli equipaggi durante il servizio.

Il quesito comprendeva eventi geopolitici, atti criminali e situazioni di belligeranza. Richiamava, inoltre, aeroporti, alberghi, percorsi di collegamento e relative vicinanze: luoghi nei quali il personale poteva trovarsi a operare o alloggiare per ragioni di servizio.

La questione sottoposta alla Commissione era quindi precisa: questi fattori devono essere considerati nell’ambito della valutazione di tutti i rischi e della conseguente elaborazione del DVR?

Il criterio decisivo è il collegamento con l’attività lavorativa

La risposta della Commissione comprende nella valutazione i rischi ambientali peculiari del Paese in cui deve svolgersi la prestazione. Tra gli esempi figurano guerre civili, attentati e condizioni sanitarie del contesto geografico.

Il limite è altrettanto rilevante: deve esistere una ragionevole e concreta possibilità che il rischio si manifesti in correlazione con il lavoro svolto.

La valutazione richiede quindi di mettere in relazione il contesto con l’effettiva esposizione del lavoratore. Una descrizione generale del Paese, da sola, non chiarisce quali pericoli possano interessare la specifica attività, i luoghi frequentati e gli spostamenti necessari per eseguirla. Questo è il passaggio operativo che si ricava dal criterio espresso nell’interpello. 283-Uil-Trasporti-Aree Geografi…

Gli obblighi richiamati dalla Commissione

Il ragionamento parte dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.

L’interpello richiama inoltre l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, relativo alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il rischio collegato alla destinazione viene così ricondotto alla valutazione complessiva della prestazione e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR restano attività non delegabili del datore di lavoro, come ricorda anche il Ministero del Lavoro nella propria scheda sugli obblighi prevenzionistici.

Come tradurre il criterio nell’organizzazione delle attività all’estero

Per un’impresa che invia personale tecnico o squadre operative all’estero, il criterio offre un riferimento per esaminare le condizioni della missione. In termini applicativi, l’analisi può essere organizzata attorno a quattro elementi:

destinazione effettiva: area in cui si svolgerà il lavoro e condizioni rilevanti per la sicurezza;
attività ed esposizione: mansioni, durata della permanenza, luoghi e spostamenti previsti;
misure di prevenzione e protezione: soluzioni coerenti con i rischi individuati, comprese istruzioni operative e gestione delle emergenze;
evoluzione del contesto: verifica che le informazioni e le misure rimangano adeguate durante lo svolgimento dell’attività.

I limiti del chiarimento

L’interpello riguarda un quesito sul personale navigante e non disciplina in modo completo ogni forma di lavoro all’estero. Non risolve, in particolare, la ripartizione degli obblighi nei diversi rapporti contrattuali né il coordinamento con la normativa del Paese ospitante.

Per applicarne il criterio a un cantiere o a una missione tecnica occorre quindi considerare il rapporto di lavoro e l’organizzazione concreta dell’attività. Il punto da documentare resta il nesso tra condizioni della destinazione, esposizione del lavoratore e misure adottate.

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