Si può trasformare un appalto di lavori in appalto integrato con una variante?
Una variante può trasformare un appalto di lavori in appalto integrato? ANAC chiarisce i limiti delle modifiche contrattuali e dell’affidamento della progettazione
Una variante in corso d’opera può trasformare un appalto di sola esecuzione in un appalto integrato? E fino a che punto è possibile modificare un progetto senza alterare la natura generale del contratto? La questione è affrontata dall’ANAC nella delibera n. 350 del 9 settembre 2026, relativa all’ampliamento di un impianto ferroviario.
L’Autorità chiarisce che l’affidamento della progettazione all’impresa esecutrice, nell’ambito di una variante che modifica radicalmente il progetto originario, può determinare un’inammissibile trasformazione del contratto. Non è sufficiente che l’opera mantenga la stessa destinazione funzionale: occorre verificare se cambiano le prestazioni affidate, le responsabilità dell’appaltatore e l’equilibrio contrattuale.
Il caso: da 11,5 a oltre 31 milioni di euro per l’ampliamento di un’officina ferroviaria
La vicenda riguarda i lavori di ampliamento del capannone deposito locomotive sulla base di un progetto esecutivo approvato nel 2019. Il contratto originario, di 11.544.867,52 euro, prevedeva esclusivamente l’esecuzione dei lavori. Successivamente, l’avanzamento del progetto di ampliamento della metropolitana ha comportato la necessità di riorganizzare le attività manutentive ferroviarie, anticipandone il trasferimento dall’impianto da una città all’altra.
È stato, quindi, modificato il progetto originario, affidando direttamente all’appaltatore anche la progettazione della variante. Le modifiche prevedevano:
la demolizione di un capannone esistente;
l’adeguamento strutturale e il rifacimento della copertura di un altro edificio;
la realizzazione di un nuovo capannone lungo circa 121 metri, rispetto ai 36,5 metri previsti inizialmente;
l’introduzione di nuove categorie di lavorazioni.
L’importo contrattuale è così passato da circa 11,54 a 31,77 milioni di euro, con un incremento del 175,19%.
Quando una variante altera la natura generale del contratto?
La stazione appaltante ha giustificato la modifica richiamando l’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, applicabile all’appalto in ragione della data di avvio della procedura. La disposizione consentiva modifiche contrattuali senza nuova gara in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili, purché non fosse alterata la natura generale del contratto.
Secondo ANAC, nel caso esaminato entrambi i presupposti presentano criticità. Quanto all’imprevedibilità, l’Autorità osserva che il trasferimento delle attività manutentive era già contemplato dalla programmazione industriale della PA. Restano quindi dubbi sull’effettiva necessità di riprogettare integralmente l’intervento.
La questione decisiva riguarda però la trasformazione dell’appalto di sola esecuzione in un affidamento integrato di progettazione ed esecuzione. Affidando all’impresa la progettazione della variante, il contratto ha assunto caratteristiche differenti da quelle originarie.
L’appaltatore ha acquisito nuove obbligazioni progettuali, con una conseguente ridefinizione delle responsabilità, della distribuzione dei rischi e dell’equilibrio economico del rapporto.
Per ANAC, queste modifiche alterano la natura generale del contratto e non possono essere ricondotte a una semplice variante in corso d’opera.
Progettazione affidata direttamente all’impresa: perché ANAC contesta la procedura?
Un ulteriore profilo riguarda l’affidamento diretto delle attività progettuali all’impresa esecutrice. La PA aveva riconosciuto un compenso di 423.000 euro, determinato sulla base di una stima iniziale dei lavori pari a circa 5,33 milioni di euro. Tuttavia, l’incarico si era successivamente esteso alla sostanziale riprogettazione dell’intervento, per un importo delle opere molto superiore.
Secondo ANAC, il corrispettivo professionale avrebbe dovuto essere rideterminato considerando il valore effettivo dei lavori progettati, applicando i parametri del D.M. 17 giugno 2016. Il compenso così calcolato avrebbe superato la soglia europea applicabile ai servizi di ingegneria e architettura nei settori speciali.
L’affidamento diretto della progettazione è stato pertanto ritenuto illegittimo, poiché l’incarico avrebbe richiesto una procedura di affidamento sopra soglia.
Il rapporto con il nuovo Codice Appalti: articoli 44 e 120
Sebbene la delibera riguardi un appalto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, il principio assume rilievo anche nel quadro del D.Lgs. 36/2023.
L’articolo 44 disciplina l’appalto integrato, consentendo, nei casi previsti, l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
L’art. 120 regola invece le modifiche contrattuali durante l’esecuzione, individuando condizioni e limiti per le varianti.
Il collegamento tra le due disposizioni evidenzia una distinzione fondamentale: l’appalto integrato è una modalità di affidamento che non può essere introdotta surrettiziamente mediante una variante che stravolge un contratto di sola esecuzione.
La decisione ANAC: confermate le criticità della variante
Con la delibera 350/2026, ANAC rileva la carenza dei presupposti della variante e conferma l’irregolarità dell’affidamento diretto della progettazione. Contesta inoltre l’anomalo andamento dell’appalto, che aveva comportato il riconoscimento all’impresa di circa 3,65 milioni di euro per maggiori oneri e danni. L’Autorità trasmette il provvedimento alla Stazione appaltante, assegnando 60 giorni per comunicare le eventuali determinazioni assunte.
La delibera non dispone direttamente l’annullamento della variante.
Approfondimenti
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