Chi risponde se l’impresa non verifica i rischi del luogo di lavoro durante i lavori straordinari in appalto?
La sicurezza nei lavori in appalto non dipende solo dalle informazioni fornite dal committente: anche l’impresa esecutrice deve attivarsi per conoscere e valutare i rischi effettivi prima di iniziare le lavorazioni
Un intervento di pulizia straordinaria all’interno di un teatro si trasforma in un infortunio mortale. Un lavoratore, incaricato di pulire il vano sotterraneo di un montacarichi, precipita da una scala portatile non ancorata, utilizzata per accedere a un ambiente privo di adeguate protezioni.
Ma chi risponde dell’infortunio quando i lavori vengono eseguiti in un luogo nella disponibilità del committente, che non è stato preventivamente verificato dall’impresa appaltatrice? Il datore di lavoro può limitarsi a eseguire l’incarico ricevuto, confidando nelle informazioni e nelle attrezzature messe a disposizione dal committente?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35997/2026, affronta questi interrogativi, confermando la responsabilità della datrice di lavoro dell’impresa di pulizie per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei luoghi prima di inviare il dipendente a eseguire l’intervento.
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 richiedono un comportamento attivo anche da parte dell’impresa appaltatrice, soprattutto quando vengono affidate lavorazioni straordinarie, non comprese nelle ordinarie attività contrattuali.
Il caso
La vicenda si svolge all’interno di un teatro di Roma, dove una società specializzata nei servizi di pulizia aveva ottenuto un appalto che comprendeva anche l’esecuzione di interventi straordinari su richiesta del committente.
Nel luglio 2017, il responsabile dell’ufficio gare dell’ente committente aveva inviato all’impresa un’e-mail con la richiesta di effettuare la pulizia straordinaria del palcoscenico e del relativo seminterrato.
Tra gli ambienti interessati era presente un vano sotterraneo, denominato fossa o buca dei ponti, situato sotto il palcoscenico, in corrispondenza di un montacarichi utilizzato per le movimentazioni sceniche.
Si trattava di un locale tecnico non destinato al normale passaggio delle persone, nel quale venivano effettuati interventi di pulizia occasionali, funzionali alla manutenzione dell’impianto.
Per raggiungere il fondo del vano era necessario superare un dislivello utilizzando una scala portatile.
L’ambiente presentava numerose criticità:
accesso mediante una scala semplicemente appoggiata, senza ancoraggio;
assenza di parapetti e di adeguate protezioni contro le cadute;
mancanza di sistemi predisposti per assicurare stabilmente la scala;
condizioni ambientali sfavorevoli, con illuminazione e aerazione insufficienti;
presenza di componenti meccanici del montacarichi all’interno del vano.
Il personale del committente aveva predisposto l’accesso al locale, collocando una scala e richiedendo l’intervento di un elettricista per illuminarlo. Il lavoratore dell’impresa appaltatrice era quindi entrato nella fossa per eseguire la pulizia. Durante le operazioni cadeva dalla scala, riportando gravi lesioni, tra cui un trauma cranico.
Il 9 agosto 2017 il lavoratore decedeva a seguito delle lesioni riportate.
Dagli accertamenti emergeva che il dipendente non aveva ricevuto una formazione specifica per utilizzare la scala nelle condizioni operative presenti e non disponeva delle attrezzature e dei dispositivi di protezione necessari.
Soprattutto, la datrice di lavoro non aveva effettuato alcun sopralluogo preventivo, nonostante tale attività fosse espressamente prevista dal contratto di appalto.
Responsabilità del datore di lavoro e del committente: l’esito del processo
Il procedimento penale coinvolgeva due soggetti:
la rappresentante legale della società appaltatrice, nella qualità di datrice di lavoro dell’infortunato;
il responsabile dell’ente committente presso il quale erano stati eseguiti i lavori.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 marzo 2024, aveva affermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Corte d’Appello di Roma, con la successiva sentenza del 21 novembre 2025, aveva invece distinto le rispettive posizioni.
In particolare, aveva assolto il responsabile del committente per non aver commesso il fatto, confermando la condanna della datrice di lavoro dell’impresa appaltatrice alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La datrice di lavoro proponeva ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione del luogo dell’infortunio, la sussistenza del nesso causale e l’applicazione di una disposizione normativa diversa da quella inizialmente richiamata nell’imputazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna.
Sicurezza nei lavori in appalto: cosa prevede l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008?
Per comprendere le motivazioni della Cassazione occorre distinguere gli obblighi del committente da quelli dell’impresa appaltatrice.
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.
Gli obblighi del datore di lavoro committente
L’art. 26, comma 1, prevede, quando ricorrono i presupposti applicativi della disposizione, che il datore di lavoro committente:
verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi;
fornisca informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale dovranno operare;
comunichi le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il committente, quindi, deve mettere l’impresa esecutrice nelle condizioni di conoscere i rischi caratteristici dell’ambiente di lavoro.
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento dell’impresa appaltatrice
Il comma 2 dell’art. 26 stabilisce, invece, che i datori di lavoro coinvolti nell’appalto, compresi gli eventuali subappaltatori, debbano:
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività oggetto dell’appalto;
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni.
Si tratta di obblighi reciproci, che non possono essere attribuiti esclusivamente al committente.
L’impresa appaltatrice deve contribuire attivamente alla gestione della sicurezza, acquisendo le informazioni necessarie e verificando che le condizioni operative siano compatibili con le attrezzature e le competenze dei lavoratori incaricati.
In questo quadro si inserisce anche il DUVRI, disciplinato dall’art. 26, comma 3, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti. La sua predisposizione non esaurisce, tuttavia, gli obblighi concreti di cooperazione e coordinamento.
Nella sentenza in esame la contestazione valorizzata dai giudici riguarda specificamente l’omessa attivazione dell’impresa appaltatrice e il mancato coordinamento preventivo, senza che la decisione debba essere letta come un accertamento autonomo sull’obbligatorietà del DUVRI nel caso concreto.
L’utilizzo delle attrezzature di lavoro e l’art. 71
Un ulteriore riferimento normativo è costituito dall’art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.
La disposizione prevede che, quando le attrezzature richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici, il loro utilizzo sia riservato a lavoratori incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto violata tale disposizione in relazione all’impiego della scala portatile nelle particolari condizioni ambientali della fossa del montacarichi.
La formazione, infatti, deve essere coerente con le attrezzature utilizzate e con le condizioni nelle quali il lavoratore è chiamato a operare.
Perché la Cassazione ha confermato la responsabilità della datrice di lavoro?
La Suprema Corte ha individuato diversi elementi che dimostravano come l’infortunio fosse riconducibile alle omissioni prevenzionistiche della datrice di lavoro.
L’impresa conosceva l’incarico di pulizia straordinaria
La difesa sosteneva che il vano montacarichi non fosse compreso tra gli ambienti oggetto della richiesta di pulizia.
Secondo questa ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato indirizzato verso un locale diverso da quello previsto contrattualmente, per effetto delle indicazioni fornite dal personale del committente.
La Cassazione non ha condiviso tale impostazione.
Dalla documentazione contrattuale, dalle planimetrie e dalle testimonianze risultava che l’intervento richiesto riguardava complessivamente l’area del sottopalcoscenico, nella quale si trovava anche il vano montacarichi.
Inoltre, il personale del teatro aveva già predisposto l’accesso al locale e il lavoratore vi si era recato autonomamente, in coerenza con l’incarico ricevuto.
La società appaltatrice era quindi a conoscenza della richiesta di intervento straordinario e non aveva chiarito preventivamente le condizioni nelle quali si sarebbero svolte le lavorazioni.
Il sopralluogo era espressamente previsto dal contratto
Questo è uno dei passaggi più significativi della decisione.
L’art. 4 del contratto di appalto prevedeva che l’impresa eseguisse un sopralluogo per acquisire le informazioni necessarie alla corretta individuazione delle lavorazioni.
La datrice di lavoro, tuttavia, non aveva effettuato tale verifica.
Secondo i giudici, il sopralluogo avrebbe consentito non soltanto di chiarire quali locali dovessero essere puliti, ma soprattutto di individuare i rischi connessi alle caratteristiche del luogo di intervento.
L’assenza del sopralluogo aveva quindi prodotto due conseguenze strettamente collegate:
mancata individuazione delle effettive condizioni operative;
mancata predisposizione delle misure necessarie per eseguire in sicurezza l’intervento.
La Cassazione evidenzia che la responsabile dell’impresa avrebbe dovuto attivarsi anche per sollecitare il necessario scambio di informazioni con il committente.
L’inerzia di quest’ultimo non giustificava quindi il mancato adempimento degli obblighi propri dell’appaltatore.
Il rischio di caduta era concretamente riconoscibile
Un altro elemento decisivo riguarda la prevedibilità del rischio.
Il locale si trovava al di sotto del livello del palcoscenico e richiedeva l’utilizzo di una scala per raggiungere il fondo e successivamente risalire.
La scala non era ancorata e non erano presenti adeguate protezioni contro la caduta.
Per la Corte, un esame preventivo dell’ambiente avrebbe reso immediatamente riconoscibile il pericolo.
Non si trattava, quindi, di un rischio eccezionale o imprevedibile, ma di una condizione direttamente collegata alla conformazione del luogo di lavoro.
Le misure di prevenzione avrebbero potuto evitare l’infortunio
La Cassazione ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito anche in relazione al nesso causale.
Una corretta valutazione preventiva avrebbe consentito di individuare e adottare misure quali:
scelta di un sistema di accesso adeguato;
ancoraggio o trattenimento della scala, secondo le condizioni concrete;
predisposizione di protezioni collettive, come un parapetto;
impiego di un lavoratore adeguatamente formato;
disponibilità dei dispositivi di protezione individuale necessari.
Secondo i giudici, queste precauzioni avrebbero impedito la caduta accidentale o, in relazione ad alcune di esse, avrebbero potuto attenuarne le conseguenze.
Pertanto, l’omesso sopralluogo non è stato considerato una semplice irregolarità contrattuale, ma un’omissione collegata causalmente al mancato riconoscimento e alla mancata prevenzione del rischio concretizzatosi nell’infortunio.
Lavori extra-canone e sopralluogo
Quando il committente richiede una prestazione straordinaria in un ambiente non preventivamente verificato dall’impresa appaltatrice, quest’ultima non può limitarsi a inviare il proprio personale sulla base della sola richiesta di intervento.
Deve, invece, attivarsi per conoscere le condizioni effettive dei luoghi, acquisire le informazioni necessarie e individuare le modalità sicure di esecuzione.
La particolarità della vicenda consiste nel fatto che l’intervento era extra-canone, cioè aggiuntivo rispetto alle prestazioni ordinarie previste dall’appalto.
L’impresa conosceva la richiesta, ma non aveva verificato se le condizioni del luogo fossero compatibili con le procedure e con le attrezzature normalmente impiegate.
Il sopralluogo assume così una funzione sostanziale: rappresenta uno strumento attraverso il quale l’impresa può individuare rischi specifici che non necessariamente emergono dalla descrizione contrattuale dell’attività.
L’assoluzione del committente esclude la responsabilità dell’impresa appaltatrice?
La Corte d’Appello ha assolto il responsabile dell’ente committente, ma ha confermato la condanna della datrice di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Questo esito dimostra che le diverse posizioni di garanzia non devono essere confuse.
L’art. 26 attribuisce specifici obblighi ai soggetti coinvolti nell’appalto, ma la responsabilità penale deve essere verificata individualmente, considerando la condotta di ciascuno e il relativo collegamento con l’evento.
Pertanto, l’assoluzione di un soggetto appartenente all’organizzazione del committente non comporta automaticamente l’esonero dell’appaltatore.
Nel caso concreto, la responsabilità della datrice di lavoro è stata ricondotta a omissioni proprie: la conoscenza dell’incarico straordinario, la mancata esecuzione del sopralluogo, l’assenza di verifica dei rischi e l’impiego di personale non adeguatamente preparato alle condizioni operative.
La violazione dell’art. 26 può rilevare anche se nell’imputazione era richiamato l’art. 71?
La difesa aveva inoltre sostenuto che la condanna fosse stata pronunciata sulla base di una disposizione diversa da quella originariamente contestata.
L’imputazione richiamava infatti l’art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, mentre nel corso del processo i giudici avevano valorizzato anche gli obblighi di cooperazione e coordinamento dell’art. 26. Secondo la ricorrente, tale circostanza avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza previsto dall’art. 521 c.p.p.
La Cassazione ha respinto anche questa censura.
Nei procedimenti per reati colposi, l’individuazione di ulteriori profili di colpa non determina necessariamente una modifica del fatto contestato. È però indispensabile che gli elementi valorizzati dal giudice siano emersi nel processo e che l’imputato abbia avuto la possibilità effettiva di difendersi.
Nel caso esaminato, la questione degli obblighi di cooperazione e coordinamento era stata ampiamente discussa durante il dibattimento. La Corte ha quindi escluso la violazione del diritto di difesa.
Per approfondire il tema, leggi anche:
Responsabilità e obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro
Il mancato sopralluogo e un’insufficiente valutazione dei rischi possono compromettere la sicurezza dei lavoratori e determinare gravi responsabilità per il datore di lavoro. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi analizzare i rischi specifici delle lavorazioni, individuare le criticità degli ambienti di lavoro e predisporre DVR e DUVRI personalizzati, per una gestione più efficace della prevenzione e della sicurezza negli appalti.
Fonte: Read More
