Affitti brevi in Puglia: approvata la legge sui limiti comunali e sui requisiti degli alloggi
I Comuni ad alta densità turistica e i capoluoghi potranno individuare aree con limiti alle locazioni e standard per gli immobili. Esclusa dai limiti l’attività svolta nella residenza principale del locatore
Il Consiglio regionale ha approvato il 20 ottobre 2026 la legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49”.
Il testo, nato dal disegno di legge n. 76 del 19 maggio 2026, affida ai Comuni interessati strumenti per regolare la diffusione degli affitti turistici e tutelare la disponibilità di abitazioni per i residenti.
Ecco cosa prevede la legge, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale.
Quali Comuni potranno fissare limiti alle locazioni turistiche
Il provvedimento riguarda i Comuni a maggiore densità turistica e, comunque, tutti i capoluoghi di provincia. Queste amministrazioni potranno individuare zone o aree nelle quali stabilire criteri e limiti per le locazioni turistiche, esercitate sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale.
Le scelte da considerare, nell’elaborazione del proprio regolamento, dovranno tener conto
del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione turistica e la popolazione residente;
della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
delle caratteristiche del tessuto urbano; della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi;
di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni turistiche sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
Sono 40 i Comuni indicati dalla Regione: 34 ad alta intensità turistica e altri 6 capoluoghi.
Il criterio è l’indice di sintesi maggiore della classificazione ISTAT, adottata ai sensi dell’articolo 182, comma 2-bis, del D.L. 34/2020.
Ecco l’elenco, raggruppato per territorio:
Territorio
Comuni ad alta intensità turistica
Foggia — 8
Foggia, Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste
Bari — 5
Alberobello, Bari, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare
Taranto — 3
Taranto, Castellaneta, Pulsano
Brindisi — 5
Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Fasano, Ostuni
Lecce — 16
Cannole, Castrignano del Capo, Gallipoli, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca, Ortelle, Otranto, Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Ugento, Vernole, Zollino, Castro, Porto Cesareo
Barletta, Andria, Trani – 3
Barletta, Andria, Trani
Superficie, capienza e accessibilità: i requisiti che interessano gli immobili
Tra gli strumenti previsti dalla legge figurano la possibilità nei regolamenti comunali di:
fissare specifici criteri per limitare in determinate zone omogenee lo svolgimento dell’attività di locazione turistica sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale;
individuare uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi;
definire i requisiti e gli standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione turistica devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
I Comuni, nell’ambito del regolamento, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dalla norma tenendo conto delle unità immobiliari già utilizzate per locazioni turistiche in conformità alla normativa vigente.
Deroghe per residenza principale e immobili storici
Per “locazioni turistiche” la legge intende gli affitti di singoli appartamenti residenziali, sia quelli destinati solo a un uso turistico sia le cosiddette locazioni brevi.
I criteri e i limiti allo svolgimento delle locazioni turistiche non si applicano alle attività esercitate dal locatore presso la propria residenza principale.
Una specifica norma punta a salvaguardare la ricettività turistica di immobili storici che non possono rispettare le norma sulla la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, ai fini del rilascio dell’agibilità di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.P.R. 380/2001 come nei casi dei trulli o comunque di strutture storiche.
Per gli immobili già utilizzati legittimamente per locazioni turistiche è prevista un’applicazione graduale delle eventuali restrizioni, attraverso un regime transitorio.
Quando la SCIA, quando la CIA
La legge introduce inoltre una disciplina amministrativa uniforme distinguendo le attività esercitate in forma imprenditoriale da quelle svolte in forma non imprenditoriale.
Per le prime sarà necessaria la presentazione della SCIA, mentre per le seconde viene prevista una Comunicazione di inizio attività (CIA), entrambe in modalità telematica attraverso il SUAP. comunale.
In tutti i casi dovranno essere attestati i requisiti soggettivi, l’agibilità dell’immobile, la capacità ricettiva e le caratteristiche dell’alloggio, rafforzando così il sistema dei controlli e della tracciabilità.
Banca dati regionale, sistema informativo e sanzionatorio
La riforma 2026 della legge 49/2017 consolida il ruolo della banca dati regionale e del sistema informativo gestito da Pugliapromozione, attraverso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative all’avvio, alla sospensione e alla cessazione delle attività, migliorando il monitoraggio dei flussi turistici e l’attività di vigilanza dei Comuni
La legge attribuisce ai Comuni funzioni di vigilanza più puntuali e coordina la disciplina regionale con le disposizioni statali sul Codice Identificativo Nazionale, oltre ad abrogare norme ormai superate e ricondurre l’intera materia in un unico quadro organico.
In attesa del testo ufficiale, gli approfondimenti di BibLus
Attendiamo il testo ufficiale della legge per un’analisi più accurata delle norme. Per il quadro generale resta disponibile l’approfondimento sulle locazioni brevi, sui requisiti edilizi e sulla disciplina fiscale.
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