I rapporti professionali pregressi con un commissario di gara possono giustificare l’esclusione?

I rapporti professionali pregressi con un commissario di gara possono giustificare l’esclusione?

Conflitto di interessi negli appalti: il Consiglio di Stato 7506/2026 chiarisce quando i rapporti professionali pregressi non giustificano l’esclusione dalla gara

Nelle gare pubbliche, la presenza di precedenti rapporti professionali o istituzionali tra i componenti della commissione giudicatrice e gli esponenti delle imprese concorrenti può determinare un conflitto di interessi? La questione assume particolare rilevanza negli appalti altamente specialistici, dove professionisti, esperti e rappresentanti delle imprese possono aver ricoperto incarichi nelle medesime organizzazioni nazionali e internazionali.

Con la sentenza n. 7506/2026, il Consiglio di Stato affronta proprio questa situazione, chiarendo che la semplice esistenza di collegamenti professionali o istituzionali non è sufficiente a dimostrare un conflitto di interessi. Occorrono elementi oggettivi e concreti che consentano di individuare un interesse effettivo potenzialmente incompatibile con l’imparzialità richiesta nello svolgimento della procedura.

Il caso: rapporti istituzionali tra commissario di gara e impresa aggiudicataria

La controversia riguarda una procedura aperta per la fornitura di una camera da vuoto destinata a un impianto sperimentale nel settore della fusione nucleare, per un importo stimato di 29 milioni di euro. Alla gara partecipavano tre operatori economici. L’aggiudicazione veniva disposta a favore di un raggruppamento di imprese con componenti sudcoreane.

L’impresa seconda classificata impugnava l’aggiudicazione contestando, tra gli altri aspetti, l’esistenza di un possibile conflitto di interessi. Secondo la ricorrente, alcuni collegamenti istituzionali e professionali avrebbero compromesso l’imparzialità della procedura.

In particolare, venivano evidenziati:

gli incarichi ricoperti da un componente della commissione giudicatrice nell’ambito di organizzazioni europee operanti nel settore della fusione nucleare;
i precedenti ruoli istituzionali e professionali svolti da esponenti dell’impresa aggiudicataria in organizzazioni internazionali dello stesso settore;
i rapporti tra tali organizzazioni e gli enti coinvolti nel progetto oggetto dell’appalto.

L’impresa ricorrente riteneva che questi elementi fossero sufficienti a configurare una situazione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi degli artt. 16 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La controversia veniva quindi sottoposta al Consiglio di Stato.

Conflitto di interessi negli appalti: cosa prevede l’art. 16 del Codice?

L’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La disposizione considera rilevante la situazione nella quale un soggetto, in ragione degli incarichi ricoperti o delle funzioni svolte, può influenzare il risultato, gli esiti o la gestione della procedura e possiede un interesse finanziario, economico o personale percepibile come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza.

Il conflitto può assumere rilevanza anche soltanto potenziale. Tuttavia, l’art. 16, comma 2, stabilisce che la minaccia all’imparzialità deve essere provata da chi invoca il conflitto, sulla base di presupposti specifici e documentati, e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile soltanto subordinando un interesse all’altro.

Non è quindi sufficiente prospettare genericamente una situazione di vicinanza professionale.

I precedenti incarichi professionali sono sufficienti a dimostrare il conflitto di interessi?

Il Consiglio di Stato chiarisce che il conflitto deve essere verificato sulla base di elementi oggettivi e concreti, e non in termini astratti. In particolare, precisa che:

l’“interesse” del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione.

Il giudice distingue, pertanto, la semplice titolarità di un incarico dalla presenza di un interesse effettivo incompatibile con il corretto perseguimento dell’interesse pubblico. Nel caso esaminato, gli incarichi istituzionali e professionali richiamati dalla ricorrente non dimostravano, da soli, l’esistenza di una situazione di conflitto. Il Collegio rileva, inoltre, che il commissario interessato aveva cessato da anni gli incarichi nelle organizzazioni internazionali richiamate.

La precedente appartenenza a un medesimo contesto professionale non consentiva, quindi, di presumere l’esistenza di un interesse personale contrastante con le funzioni esercitate nella commissione.

La decisione del Consiglio di Stato: quando il conflitto non è dimostrato

Il Consiglio di Stato respinge la censura relativa al conflitto di interessi, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado. Il Collegio evidenzia che manca la prova che gli incarichi ricoperti dai soggetti coinvolti e gli eventuali contatti intercorsi abbiano inciso sul regolare svolgimento della procedura o ne abbiano influenzato il risultato.

Soprattutto, non è stata dimostrata, attraverso elementi oggettivi e concreti, l’esistenza di un interesse effettivo del commissario incompatibile con quello pubblico. Il Consiglio di Stato conferma, dunque, che la rilevanza del conflitto potenziale non elimina la necessità di dimostrarne i presupposti specifici e documentati.

La mera comunanza di ambienti professionali, anche in settori caratterizzati da elevata specializzazione, non comporta automaticamente una violazione dell’art. 16 del Codice.

Per queste ragioni, il Collegio respinge il motivo di appello e conferma, insieme alle altre statuizioni, la legittimità dell’aggiudicazione contestata.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione nel nuovo Codice Appalti, con il quadro normativo delle cause automatiche e non automatiche e i principali orientamenti giurisprudenziali. Nella gestione delle procedure e dei progetti pubblici è importante organizzare e condividere in modo ordinato documenti, comunicazioni e informazioni tra i soggetti coinvolti. Con il software bim management system puoi gestire la documentazione di progetto in un ambiente digitale collaborativo, migliorando l’organizzazione e la tracciabilità delle informazioni.

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