Agrivoltaico: il 40% e il 70% si calcolano sulla SAU o sulla superficie totale?

Agrivoltaico: il 40% e il 70% si calcolano sulla SAU o sulla superficie totale?

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento dei requisiti dimensionali introdotti dalla Lombardia: applicare le percentuali alla superficie agricola utilizzata non equivale a riferirle alla superficie totale del sistema agrivoltaico

Per verificare le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, non basta indicare le percentuali di superficie occupata dai pannelli e destinata all’agricoltura. Occorre chiarire su quale superficie vengono calcolate.

È il punto tecnico centrale della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6003 del 22 luglio 2026, che conferma l’annullamento delle prescrizioni contestate della deliberazione lombarda n. XII/2783 del 15 luglio 2024.

La Regione aveva utilizzato le percentuali del 40% e del 70%, presenti anche nelle Linee guida MASE del 27 giugno 2022, riferendole però alla superficie agricola utilizzata (SAU) anziché alla superficie totale del sistema agrivoltaico (STOT).

Per i giudici, il richiamo alla tutela della continuità agricola non giustifica questa differenza. La decisione interessa direttamente progettisti, operatori e amministrazioni chiamati a predisporre o verificare i conteggi delle superfici. Consiglio-di-Stato-6003-2026

Il caso: le condizioni regionali per realizzare impianti agrivoltaici

La controversia nasce dagli indirizzi approvati dalla Regione Lombardia per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole.

La delibera introduceva requisiti relativi sia ai soggetti autorizzati a presentare il progetto sia alle superfici interessate dall’intervento. Sul piano dimensionale prevedeva che:

non più del 40% della SAU nella disponibilità del proponente fosse occupato da sistemi agrivoltaici;
almeno il 70% della medesima SAU, secondo la ricostruzione del giudice, fosse destinato all’attività agricola nel rispetto delle buone pratiche agricole.

Due società attive nella produzione di energia rinnovabile avevano impugnato queste disposizioni. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1825/2025, aveva annullato i requisiti soggettivi e oggettivi contestati.

La Regione ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, che i limiti dimensionali fossero coerenti con l’obiettivo delle Linee guida ministeriali: garantire la continuità dell’attività agricola e pastorale insieme alla produzione energetica.

Il collegamento con la sentenza 6004/2026: non è obbligatoria una società con l’impresa agricola

Il profilo soggettivo si collega al tema già affrontato nella sintesi redazionale della sentenza n. 6004/2026: la possibilità di proporre un impianto agrivoltaico non può essere subordinata dalla Regione alla qualifica di impresa agricola o alla costituzione di una società partecipata congiuntamente da operatori energetici e imprenditori agricoli.

Anche la n. 6003/2026 chiarisce che l’attività agricola può essere svolta da un soggetto terzo mediante accordi contrattuali. L’integrazione tra coltivazione e produzione energetica non richiede necessariamente un unico soggetto societario.

L’approfondimento dimensionale della n. 6003/2026 aggiunge però una questione distinta: come misurare le superfici e applicare correttamente le percentuali richiamate dalle Linee guida.

SAU, STOT e SPV: le grandezze da distinguere

Nel ricostruire il paragrafo 2.3 delle Linee guida MASE, il Consiglio di Stato distingue tre grandezze e un rapporto.

Sigla
Significato nella ricostruzione della sentenza
Funzione nel calcolo

SAU
Superficie agricola utilizzata, dedicata alle coltivazioni agricole
È il parametro utilizzato dalla delibera lombarda contestata

STOT
Superficie totale del sistema agrivoltaico, comprendente anche le superfici adibite a colture
È il denominatore dei rapporti richiamati dalle Linee guida

SPV
Superficie di ingombro dell’impianto agrivoltaico
È il numeratore della LAOR

LAOR
Land Area Occupation Ratio
È il rapporto SPV/STOT, non una superficie

Secondo la ricostruzione delle Linee guida contenuta nella sentenza:

[ mathrm{LAOR}=frac{mathrm{SPV}}{mathrm{STOT}}leq 40% ]

La quota destinata all’attività agricola è invece rapportata alla superficie totale del sistema agrivoltaico, della quale deve rappresentare almeno il 70%.

La delibera regionale riferiva entrambe le percentuali alla SAU. L’identità dei valori numerici non rende equivalenti i due criteri, perché cambia la grandezza sulla quale viene effettuato il calcolo.

Perché il Consiglio di Stato conferma l’annullamento

La decisione sviluppa due argomenti.

Il primo riguarda i poteri regionali. Nel quadro normativo applicabile alla controversia, la Regione non può introdurre limiti generali alla realizzazione degli impianti FER ulteriori rispetto a quelli statali e non giustificati dalle peculiarità territoriali.

Il secondo riguarda specificamente il dimensionamento. Il requisito regionale si discosta dai parametri ministeriali senza una motivazione adeguata.

Il Consiglio di Stato osserva che la Regione, anche in appello, si è limitata a richiamare la finalità di assicurare la sinergia tra agricoltura ed energia. Ma questa finalità, condivisa dalle Linee guida, non spiega perché utilizzare la SAU al posto della STOT.

La sentenza non elimina quindi le percentuali ministeriali del 40% e del 70%: conferma l’illegittimità della diversa prescrizione regionale contestata. L’appello della Lombardia viene respinto e resta fermo l’annullamento disposto dal TAR. Consiglio-di-Stato-6003-2026

Un esempio: stessa percentuale, risultato diverso

Un esempio puramente aritmetico aiuta a comprendere il problema.

Si ipotizzino una STOT di 10 ettari, una SPV di 3,8 ettari e una SAU di 8 ettari.

Operazione
Risultato

SPV/STOT: 3,8 ÷ 10
38%

SPV/SAU: 3,8 ÷ 8
47,5%

Sostituire la SAU alla STOT modifica il risultato anche se la superficie di ingombro rimane identica. Il secondo rapporto non è la LAOR descritta dalla sentenza.

Analogamente, il 70% di una STOT di 10 ettari corrisponde a 7 ettari; il 70% di una SAU di 8 ettari corrisponde a 5,6 ettari.

L’esempio illustra soltanto l’effetto del denominatore: non riproduce un progetto esaminato dai giudici e non dimostra, da solo, la conformità di un impianto.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi anche “Impianto agrivoltaico: cos’è, come funziona, norme e autorizzazioni”

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