Silenzio sulla domanda di condono: una PEC può riaprire i termini per il ricorso?

Silenzio sulla domanda di condono: una PEC può riaprire i termini per il ricorso?

È possibile agire contro l’inerzia del Comune anche a distanza di anni dalla domanda di condono? Il sollecito può consentire di ottenere una decisione espressa, ma non equivale al rilascio della sanatoria

Una domanda di condono edilizio rimasta senza risposta per molti anni può ancora essere portata davanti al giudice amministrativo? E se è trascorso il termine annuale previsto per impugnare il silenzio del Comune, una successiva PEC di sollecito può consentire al proprietario di ottenere comunque una decisione?

La questione è affrontata dal TAR Sicilia, Catania, con la sentenza n. 2656/2026, relativa a un’istanza di terzo condono edilizio sulla quale l’amministrazione comunale non aveva mai adottato un provvedimento conclusivo.

Il Tribunale accoglie il ricorso del proprietario e ordina al Comune di pronunciarsi entro 90 giorni, attribuendo particolare rilievo al sollecito con cui l’interessato aveva manifestato la volontà di ottenere una risposta.
Tuttavia, l’obbligo del Comune di provvedere non equivale al riconoscimento del diritto al condono.

Il caso: una domanda di condono rimasta senza risposta

L’immobile oggetto del giudizio è un appartamento realizzato in parziale difformità rispetto al titolo edilizio originario. Le irregolarità interessavano diverse parti dell’edificio, tra cui la copertura, alcuni balconi e abbaini e la distribuzione degli spazi interni.

Per regolarizzare le difformità, il proprietario aveva presentato una domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, nell’ambito della disciplina del terzo condono edilizio.

Nel corso dell’istruttoria, il Comune e la Soprintendenza avevano richiesto integrazioni documentali. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il richiedente aveva trasmesso la documentazione necessaria e la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Nonostante l’espletamento di tali adempimenti, il procedimento non era stato definito con un provvedimento espresso. L’inerzia dell’amministrazione aveva così lasciato irrisolta la posizione edilizia dell’immobile, creando incertezza sulla sua regolarità e rendendo più difficoltosa anche la programmazione degli interventi necessari alla sua conservazione.

Per sollecitare la conclusione della pratica, il proprietario aveva inviato al Comune una PEC con la quale chiedeva formalmente di definire il procedimento di condono. Anche questa richiesta era rimasta senza riscontro.

Il proprietario si era quindi rivolto al TAR, chiedendo di accertare l’illegittimità dell’inerzia comunale e di ordinare all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di condono.

Nel condono il Comune è obbligato a concludere il procedimento?

Il ricorrente contestava la mancata definizione della domanda, richiamando innanzitutto l’art. 2 della legge 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
Secondo il proprietario, il protrarsi dell’inerzia violava anche i principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
La richiesta di una pronuncia esplicita era sostenuta, inoltre, dall’interesse concreto a conoscere l’esito del procedimento edilizio, anche alla luce del parere favorevole della Soprintendenza acquisito durante l’istruttoria.

Il ricorrente chiedeva quindi al giudice di:

accertare l’illegittimità del silenzio del Comune;
ordinare la conclusione del procedimento di condono;
prevedere l’intervento di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Quando il silenzio del Comune non vale come assenso nelle domande di condono?

Il TAR richiama la disciplina del termine per la definizione delle domande di condono.
In particolare, l’art. 35, comma 18, della legge 47/1985, applicabile anche alle istanze del terzo condono per effetto del rinvio contenuto nell’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, prevede un termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Il decorso di tale termine non comporta, tuttavia, automaticamente il rilascio del condono per silenzio-assenso. Perché si produca l’effetto favorevole previsto dalla legge devono ricorrere anche gli ulteriori presupposti normativi richiesti per la formazione del titolo tacito.

Quando tali presupposti mancano, il silenzio dell’amministrazione non determina la sanatoria delle opere, ma può configurare un silenzio-inadempimento. In questo caso, l’interessato può chiedere al giudice amministrativo di accertare l’inerzia e ordinare al Comune di adottare una decisione.

Resta distinta la valutazione sulla possibilità di accogliere o respingere la domanda di condono.

Ricorso contro il silenzio: cosa succede se è trascorso un anno?

L’art. 31, comma 2, del Codice del processo amministrativo prevede che l’azione contro il silenzio possa essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Come evidenziato dal TAR, su questa previsione si sono sviluppati due diversi orientamenti giurisprudenziali:

secondo un’interpretazione restrittiva, una volta trascorso l’anno, non sarebbe più possibile proporre il ricorso contro il silenzio: un successivo sollecito rivolto all’amministrazione non consentirebbe di superare la scadenza del termine processuale (TAR Sicilia, Palermo, n. 114/2023);
un diverso orientamento, invece, attribuisce rilievo alla possibilità per il privato di manifestare nuovamente il proprio interesse a ottenere una decisione amministrativa (CGARS 422/2023 e il Consiglio di Stato 4027/2014)

il predetto termine di un anno per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A. non costituisce un vero e proprio termine di decadenza ex artt. 2964 e ss. c.c., ma una mera presunzione legale assoluta, riguardante la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

Il Collegio aderisce a quest’ultima interpretazione. Secondo il TAR, il termine annuale per proporre ricorso contro il silenzio non costituisce una decadenza in senso proprio. Assume invece rilievo la possibilità per l’interessato di manifestare nuovamente, attraverso un apposito sollecito, la volontà di ottenere una decisione espressa.

Questa interpretazione è particolarmente significativa per le domande di condono edilizio: una volta scaduti i termini previsti dalla disciplina speciale, il proprietario non può presentare una nuova istanza di condono per le stesse opere. In tale situazione, il sollecito può assumere la funzione di richiesta di definizione del procedimento originario.

Una PEC può consentire il ricorso contro il silenzio-inadempimento anche dopo un anno?

Nel caso concreto, il TAR attribuisce particolare importanza alla PEC trasmessa dal proprietario il 24 febbraio 2026.
Con quella comunicazione, l’interessato aveva chiesto espressamente al Comune di definire una domanda di condono ancora pendente.
Il sollecito dimostrava quindi che, nonostante il tempo trascorso, il proprietario conservava un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.

Il TAR precisa tuttavia che la possibilità di agire dopo la scadenza del termine annuale è oggetto di differenti interpretazioni giurisprudenziali. La rilevanza attribuita al sollecito deriva dall’orientamento accolto dal Collegio e non comporta un’automatica riapertura dei termini in qualsiasi procedimento amministrativo.

Alla luce dell’orientamento interpretativo prescelto, il giudice ritiene ammissibile il ricorso e accerta l’illegittimità dell’inerzia comunale.

Conseguentemente, il TAR:

ordina al Comune di pronunciarsi sulla domanda entro 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
nomina un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo, con un ulteriore termine di 90 giorni in caso di mancato adempimento comunale.

La decisione riconosce quindi il diritto dell’interessato a ottenere una determinazione espressa sulla propria domanda. Non riconosce, invece, il diritto al rilascio del condono. Spetterà all’amministrazione competente concludere l’istruttoria e verificare la sussistenza dei presupposti per accogliere o respingere l’istanza.

Il parere favorevole della Soprintendenza basta per ottenere il condono?

Nel caso esaminato, il procedimento comprendeva un parere favorevole di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza, secondo quanto riportato nella ricostruzione dei fatti.
La presenza del parere dimostra che l’istruttoria aveva già attraversato passaggi amministrativi significativi. Non significa, però, che la domanda di condono dovesse necessariamente essere accolta.

Il giudizio riguarda infatti la mancata adozione di un provvedimento espresso, non la verifica completa della conformità delle opere alla disciplina del condono.

Il TAR non sostituisce la propria valutazione all’accertamento amministrativo sulla sanabilità degli interventi.

Di conseguenza, il parere paesaggistico favorevole e l’accoglimento del ricorso contro il silenzio non costituiscono, da soli, un titolo edilizio in sanatoria.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi gli articolo dedicati a Condono edilizio con silenzio assenso: quando è previsto e Terzo condono edilizio

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