Rinnovabili nelle buffer zone UNESCO: sì a PAS e AU, ma senza iter agevolato

Rinnovabili nelle buffer zone UNESCO: sì a PAS e AU, ma senza iter agevolato

Un emendamento al decreto carburanti ammette gli interventi degli Allegati B e C del Testo Unico Rinnovabili a precise condizioni e salvaguarda l’idoneità delle aree individuate dalla legge statale

Impianti rinnovabili nelle fasce cuscinetto dei siti UNESCO anche per interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica, purché ricorrano le condizioni previste per le aree idonee. Senza, però, applicare le semplificazioni autorizzative riservate a queste aree.

È il contenuto dell’emendamento 2.0.18, a firma Irto e Manca, approvato in Commissione Ambiente al Senato nell’esame del decreto carburanti (D.L. 157/2026, in conversione con il DDL S. 2029).

Il testo introduce un articolo 2-bis che modifica due disposizioni del D.Lgs. 190/2024: l’art. 11-quinquies, sugli interventi nelle zone di protezione UNESCO, e l’art. 11-bis, relativo alle aree idonee. La modifica deve tuttavia completare l’iter parlamentare.

Buffer zone UNESCO: quali interventi ammette l’emendamento

La buffer zone, o zona cuscinetto, è un’area delimitata che circonda un sito UNESCO e contribuisce a proteggerne il contesto, le visuali e gli elementi rilevanti per la conservazione. È soggetta a specifiche misure di tutela e limitazioni degli usi e delle trasformazioni. Il suo perimetro è individuato caso per caso: non coincide con una fascia di rispetto di ampiezza uniforme attorno a tutti i siti.

L’art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024 limita l’installazione di impianti rinnovabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO agli interventi dell’Allegato A.

Per comprendere la modifica proposta, occorre distinguere i tre allegati del Testo unico delle rinnovabili, che individuano gli interventi riconducibili ai diversi regimi amministrativi:

Allegato A — attività libera: comprende gli interventi realizzabili secondo questo regime, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni previste dalla normativa. “Attività libera” non significa assenza di vincoli o di ogni eventuale atto di assenso;
Allegato B — procedura abilitativa semplificata (PAS): elenca gli interventi soggetti alla procedura disciplinata dall’art. 8;
Allegato C — autorizzazione unica (AU): individua gli interventi soggetti al procedimento autorizzativo previsto dall’art. 9.

L’inquadramento dipende dalla tipologia dell’intervento e dalle caratteristiche e soglie previste dalle singole voci degli allegati.

L’emendamento aggiunge la possibilità di realizzare nelle buffer zone anche gli interventi degli Allegati B e C, a due condizioni:

l’impianto deve ricadere interamente nella buffer zone;
la zona deve presentare le caratteristiche di un’area idonea ai sensi dell’art. 11-bis, commi 1 e 3.

L’apertura riguarda quindi una fattispecie delimitata e non introduce un’autorizzazione generalizzata per gli impianti in prossimità dei siti UNESCO. Inoltre, per questi interventi il testo esclude espressamente le semplificazioni dell’art. 11-quater.

Ammissibilità senza le semplificazioni delle aree idonee

Per gli interventi ammessi dalla nuova disposizione, l’emendamento esclude espressamente la disciplina semplificata dell’art. 11-quater.
Il possesso delle caratteristiche di un’area idonea consentirebbe dunque di superare il limite previsto per la buffer zone, ma non di beneficiare automaticamente delle agevolazioni procedurali collegate a tale qualifica.

L’esclusione non elimina la PAS tra i regimi utilizzabili: l’emendamento richiama proprio gli interventi dell’Allegato B. Occorre distinguere il regime amministrativo dell’intervento dalle ulteriori semplificazioni previste per la sua localizzazione in area idonea.

Per l’inquadramento delle opere negli Allegati A, B e C resta utile il riferimento ai regimi amministrativi del Testo unico delle rinnovabili.

Aree idonee statali: la precisazione sui criteri regionali

La seconda modifica interviene sull’alinea dell’art. 11-bis, comma 4, inserendo una clausola che fa salva l’idoneità delle aree individuate dal comma 1.

Il testo chiarisce così che l’applicazione dei principi e dei criteri regionali deve lasciare ferma la qualifica attribuita a queste aree dalla disciplina statale.
Per la verifica di un progetto diventa quindi essenziale individuare il fondamento della qualifica di area idonea, distinguendo le fattispecie previste direttamente dal comma 1 dalle ulteriori individuazioni regionali.

Approfondimenti

Per approfondire il tema leggi l’articolo dedicato al Testo Unico Rinnovabili e aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

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