VIA nelle Marche: nuove regole su compensazioni ambientali e oneri
VIA Marche: la L.R. 12/2026 modifica compensazioni ambientali, oneri e competenze, introducendo nuove regole per la compensazione ecosistemica
La Regione Marche aggiorna la propria normativa ambientale con la legge regionale 29 settembre 2026, n. 12, recante “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”, pubblicata sul BUR Marche n. 89 del 1° ottobre 2026.
La legge contiene numerosi interventi di manutenzione normativa, ma due disposizioni assumono particolare rilievo per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): la modifica della disciplina sulle compensazioni connesse alla riduzione della superficie boscata e l’aggiornamento della legge regionale n. 11/2019 sulla VIA.
VIA e compensazioni ambientali: cosa cambia
La novità più significativa è contenuta nell’articolo 6, che modifica l’art. 12 della legge regionale Marche 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”.
Il nuovo comma 5-ter stabilisce che, per le opere soggette alle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, le misure di compensazione ambientale sono stabilite dalla relativa Autorità competente di VIA, dopo aver sentito gli enti individuati dalla normativa forestale regionale. La disposizione punta quindi a coordinare più strettamente la disciplina forestale con quella della valutazione ambientale, concentrando nell’ambito della VIA la definizione delle misure necessarie a compensare gli effetti dell’intervento.
Non si tratta però soltanto di individuare quale amministrazione decide. Il nuovo comma precisa infatti che il contenuto delle misure compensative può essere definito anche in deroga alla disciplina ordinaria prevista dalla legge forestale regionale, sulla base:
della normativa statale e regionale sulle valutazioni ambientali;
di specifiche linee guida per la compensazione ecosistemica, che saranno emanate dalla Giunta regionale.
È questo uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina: per gli interventi sottoposti a valutazione ambientale, la compensazione non viene necessariamente ricondotta al solo meccanismo del rimboschimento compensativo, ma potrà essere definita secondo una più ampia logica di compensazione ambientale ed ecosistemica.
Le modalità concrete dipenderanno però dalle future linee guida regionali, che la legge richiama ma non disciplina nel dettaglio.
Riduzione delle superfici boscate: rimboschimento o indennizzo
La stessa disposizione aggiorna anche le regole applicabili quando un intervento comporta la riduzione di una superficie boscata.
La Regione, con l’autorizzazione, prescrive modalità e tempi del rimboschimento compensativo e può richiedere un deposito cauzionale a garanzia dell’esecuzione.
Quando invece non siano disponibili terreni utilizzabili per il rimboschimento, viene previsto un indennizzo commisurato al costo necessario per acquisire la disponibilità delle aree, realizzare il nuovo bosco e assicurarne le cure colturali nei primi cinque anni.
Per le opere sottoposte a VIA entra però in gioco la disciplina speciale del nuovo comma 5-ter, che attribuisce all’Autorità competente VIA la definizione delle compensazioni.
Modificata anche la legge regionale sulla VIA
La L.R. 12/2026 interviene direttamente anche sulla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale. L’art. 14 introduce nell’art. 9 un nuovo comma 2-bis, secondo cui la Giunta regionale può modificare gli oneri previsti per le procedure, nel rispetto dell’art. 33 del d.lgs. 152/2006.
La legge dispone inoltre l’abrogazione dell’art. 7 della l.r. 11/2019. Si tratta quindi di un intervento che non riguarda soltanto gli aspetti sostanziali della compensazione ambientale, ma anche alcuni profili organizzativi ed economici della disciplina regionale della VIA.
Compensazione ecosistemica, il nodo delle future linee guida
Il passaggio alle future linee guida regionali per la compensazione ecosistemica sarà probabilmente il punto da seguire con maggiore attenzione.
Le indicazioni tecniche già utilizzate nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale impostano infatti la valutazione sul rapporto tra scenario ambientale, effetti dell’opera e misure di mitigazione e compensazione. Le Linee guida SNPA richiamano espressamente la necessità di integrare nello SIA tali aspetti, insieme all’analisi delle diverse componenti ambientali.
La nuova legge regionale rafforza questa impostazione, collegando direttamente la compensazione derivante dalla disciplina forestale alla valutazione ambientale complessiva del progetto.
Per conoscere criteri, modalità di quantificazione, tipologie di intervento ammesse ed eventuali criteri di equivalenza ecosistemica occorrerà però attendere l’adozione delle linee guida previste dalla Regione.
Regione Marche Legge VIA
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per la progettazione di interventi fotovoltaici e agrivoltaici soggetti anche a valutazioni ambientali, il software fotovoltaico consente di sviluppare e verificare il progetto dell’impianto, gestendo in modo integrato gli aspetti tecnici e progettuali legati alla produzione da fonte solare.
Fonte: Read More
