Unico centro decisionale negli appalti: quando i rapporti tra imprese comportano l’esclusione dalla gara?
Subforniture tra concorrenti e ribassi simili possono far scattare l’esclusione? Il TAR Lazio chiarisce quali indizi sono necessari per dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale
La presenza di rapporti commerciali tra imprese che partecipano alla stessa gara pubblica può compromettere l’autonomia delle offerte? E quando le somiglianze tra i ribassi economici diventano indizi sufficienti per disporre l’esclusione?
Il tema riguarda una delle cause di esclusione non automatica previste dall’articolo 95 del D.Lgs. 36/2023, relativa alla riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale a causa di accordi tra operatori economici. Con la sentenza n. 8407/2026, il TAR Lazio affronta la questione chiarendo che i rapporti di subfornitura e la somiglianza dei ribassi non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo collusivo.
Il caso: una gara con tre lotti e offerte a forte ribasso
La controversia nasce da una procedura aperta indetta per la fornitura di quadri di una tratta ferroviaria, quadri piazzale e front-end, suddivisa in tre lotti e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. La disciplina di gara prevedeva un vincolo di aggiudicazione che impediva a uno stesso concorrente di ottenere più di un lotto.
Nel lotto 1, la graduatoria provvisoria vedeva:
prima classificata: ribasso del 65,90%;
seconda classificata: ribasso del 61,98%;
terza classificata: ribasso del 52,85%.
Dopo una verifica positiva di anomalia dell’offerta, la prima classificata si aggiudicava il lotto. La terza classificata impugnava l’aggiudicazione, contestando la sostenibilità economica dell’offerta vincitrice e la correttezza delle verifiche effettuate. Nel corso del giudizio emergeva anche un’altra questione: l’eventuale esistenza di un unico centro decisionale tra imprese concorrenti, collegato ai rapporti di subfornitura e alla vicinanza dei ribassi proposti.
I motivi del ricorso: subfornitura e offerte concordate?
La ricorrente sosteneva che alcuni elementi potessero dimostrare un coordinamento tra le imprese partecipanti alla gara. In particolare, evidenziava che la seconda classificata aveva acquistato materiali prodotti dall’aggiudicataria per un valore corrispondente al 10,44% dell’importo complessivamente offerto per il lotto 2.
A questo rapporto commerciale si aggiungeva la presunta somiglianza dei ribassi economici, rispettivamente del 65,90% e del 61,98%. Secondo la ricorrente, tali circostanze lasciavano presumere una preventiva condivisione delle condizioni economiche delle offerte, incompatibile con i principi di segretezza, autonomia e concorrenza.
Veniva quindi invocata la causa di esclusione non automatica dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, che riguarda la presenza di rilevanti indizi di offerte imputabili a un unico centro decisionale a causa di accordi tra operatori partecipanti alla stessa gara.
La decisione del TAR: il rapporto commerciale non dimostra la collusione
Il TAR Lazio respinge le censure relative all’unico centro decisionale. Secondo i giudici, per configurare la causa di esclusione non basta dimostrare che due imprese intrattengano rapporti commerciali o che abbiano presentato ribassi percentuali apparentemente vicini.
Occorrono elementi concreti che consentano di ricondurre le offerte a un coordinamento decisionale derivante da accordi tra concorrenti.
La sentenza precisa:
La circostanza che in un mercato concentrato, quale quello per cui è causa, intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale di per sé a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti.
Nel caso esaminato non emergevano collegamenti societari o personali tra le due imprese, né elementi idonei a dimostrare, anche in via indiziaria, un accordo collusivo.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione nel nuovo Codice Appalti. Nella partecipazione alle gare di lavori pubblici, la corretta determinazione dei costi è fondamentale per formulare offerte economicamente sostenibili. Con il software contabilità lavori puoi elaborare computi metrici estimativi e analisi dei prezzi, organizzando le valutazioni economiche a supporto della preparazione dell’offerta.
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