Disponibilità delle aree per il fotovoltaico: basta un titolo diverso dalla proprietà?
Per ottenere l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico non è necessario essere proprietari dei terreni: la disponibilità delle aree può derivare anche da altri titoli idonei. Solo il D.Lgs. 190/2024ha definitivamente esplicitato l’obbligo di allegare già all’istanza la documentazione relativa alla disponibilità dell’area
Per realizzare un impianto fotovoltaico il proponente deve necessariamente essere proprietario dei terreni? La risposta è negativa.
La disponibilità dell’area necessaria alla costruzione dell’impianto può essere dimostrata anche attraverso un titolo diverso dalla proprietà, purché idoneo ad attribuire al proponente il godimento o comunque la disponibilità del fondo.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6966/2026, pronunciandosi sulla legittimità dell’Autorizzazione Unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico su serre.
La decisione è particolarmente interessante perché affronta anche un secondo aspetto: in quale momento del procedimento autorizzativo deve essere dimostrata la disponibilità dell’area?
Secondo il Consiglio di Stato, la disciplina applicabile al caso consentiva di fornire tale dimostrazione nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione. Solo con il D.Lgs. 190/2024 è stato definitivamente chiarito l’obbligo di allegare già all’istanza la documentazione attestante la disponibilità dell’area e delle opere connesse.
Il caso
La controversia riguardava un impianto fotovoltaico su serre autorizzato dalla Regione Basilicata.
Il ricorrente contestava, tra gli altri profili, la legittimità dell’Autorizzazione Unica rilasciata nel 2013, sostenendo che la società proponente non avesse dimostrato correttamente la disponibilità delle aree interessate dall’intervento.
Secondo la tesi del ricorrente, la disponibilità dei terreni costituiva un requisito essenziale dell’istanza e avrebbe dovuto quindi risultare già prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La censura investiva anche le opere connesse all’impianto, per le quali sarebbe mancata la prova della disponibilità delle aree necessarie.
Il motivo di ricorso: la disponibilità delle aree doveva esistere già con l’istanza?
Il ricorrente richiamava l’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e il punto 13.1 delle Linee guida nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010.
Secondo tale impostazione, per gli impianti fotovoltaici la disponibilità dell’area doveva essere considerata un requisito essenziale della domanda e non poteva essere acquisita soltanto successivamente.
Il Consiglio di Stato ricostruisce però il quadro normativo distinguendo tra la disciplina applicabile al procedimento oggetto della controversia e quella introdotta successivamente.
L’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevedeva infatti, al comma 4-bis, che per gli impianti fotovoltaici il proponente potesse dimostrare la disponibilità del suolo “nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione”.
Il Collegio osserva che questa disposizione era stata interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza, secondo la quale, per gli impianti fotovoltaici, la disponibilità dell’area costituiva un requisito dell’istanza, anche alla luce del punto 13.1, lettera c), delle Linee guida nazionali.
La sentenza individua tuttavia un elemento di particolare rilievo nella successiva riforma dei procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Cosa cambia con il D.Lgs. 190/2024
Il Consiglio di Stato richiama il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, precisando che tale disciplina non era applicabile al caso esaminato perché entrata in vigore successivamente.
La sua rilevanza è però interpretativa. Secondo il Collegio, è infatti soltanto con il D.Lgs. 190/2024 che è stato definitivamente chiarito che il proponente deve allegare all’istanza la documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse.
Per i procedimenti soggetti alla nuova disciplina, quindi, la disponibilità dell’area assume una collocazione procedimentale più netta: la documentazione deve accompagnare la domanda.
La sentenza evita però di applicare retroattivamente tale regola alla vicenda esaminata.
Disponibilità dell’area: non serve necessariamente la proprietà
Il passaggio più rilevante per i professionisti riguarda il significato stesso di “disponibilità” dell’area. Il Consiglio di Stato precisa che disponibilità e proprietà non coincidono necessariamente.
La disponibilità può infatti essere dimostrata mediante diversi titoli giuridici, tra cui:
concessione del diritto di superficie;
contratto di locazione;
altro titolo idoneo ad attribuire il godimento del fondo;
contratto preliminare di compravendita;
contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie, purché idoneo a conferire la disponibilità dell’area.
Il punto centrale, quindi, non è che il proponente sia proprietario dei terreni, ma che disponga di un titolo giuridicamente idoneo a consentire l’utilizzo delle aree interessate dall’impianto.
Perché nel caso concreto la disponibilità è stata ritenuta sufficiente
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ritiene che la società proponente avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la disponibilità delle aree. Dalla documentazione depositata nel giudizio risultava infatti che il Comune aveva confermato più volte, sin dal 2011, la disponibilità dei terreni in capo alla società.
Al momento della variante del 2024, inoltre, il titolo di disponibilità era rappresentato da un contratto di concessione stipulato con il Comune nel 2019.
La Regione aveva inoltre disposto la legittimazione e l’affrancazione delle aree in favore della società.
Quanto alle poche superfici che non risultavano ancora nella sua disponibilità, la controinteressata aveva evidenziato che esse riguardavano esclusivamente opere di connessione.
Il Consiglio di Stato considera rilevante tale circostanza, osservando che queste aree potevano essere acquisite attraverso il procedimento espropriativo consentito dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.
La censura viene quindi respinta.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato giudica infondato il motivo relativo alla mancata disponibilità delle aree.
Da un lato, chiarisce che la disponibilità del suolo non richiede necessariamente la proprietà del bene, potendo essere fondata su altri titoli idonei. Dall’altro, ritiene sufficientemente provata, nel caso concreto, la disponibilità delle aree da parte della società proponente.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. 190/2024 non viene invece applicata alla controversia perché successiva ai provvedimenti impugnati.
Nella progettazione di un impianto fotovoltaico, alla verifica della disponibilità delle aree si affianca la necessità di definire correttamente layout, potenza installabile, producibilità e prestazioni dell’impianto. L’utilizzo di un software fotovoltaico dedicato consente di valutare in modo più rapido le soluzioni progettuali e di predisporre la documentazione tecnica a supporto dell’iter autorizzativo.
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