Elenco CCT: requisiti e nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

Elenco CCT: requisiti e nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

Il MIT istituisce l’elenco dei professionisti disponibili a ricoprire il ruolo di presidente o componente del Collegio Consultivo Tecnico. Domande tramite piattaforma digitale, nessuna graduatoria, rinnovo annuale e limiti agli incarichi per garantire la rotazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha istituito l’Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l’incarico di componente o presidente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) nei casi in cui la designazione o la nomina competano allo stesso Ministero.

L’iniziativa è stata formalizzata con il decreto direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026 della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e punta, secondo la comunicazione istituzionale, a rafforzare trasparenza, imparzialità, rotazione degli incarichi e valorizzazione delle competenze nelle nomine effettuate dal MIT. HUB Contratti Pubblici

Perché nasce l’elenco dei componenti del CCT

Il punto di partenza è l’articolo 215 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui il Collegio Consultivo Tecnico è uno strumento destinato a prevenire le controversie oppure a consentire la rapida soluzione delle dispute, anche tecniche, che possono sorgere durante l’esecuzione dei contratti.

Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, comprese quelle realizzate mediante concessioni o partenariati pubblico-privati, il CCT è obbligatorio quando l’importo raggiunge o supera le soglie europee.

L’Allegato V.2 al Codice disciplina poi composizione e requisiti del Collegio. Possono farne parte ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il nuovo elenco interviene, in particolare, quando la legge attribuisce proprio al MIT il compito di procedere alla designazione o alla nomina del presidente o di un componente del CCT.

Elenco e nomina Componenti Collegio Consultivo Tecnico

Elenco CCT: non è una graduatoria

Un aspetto importante del decreto riguarda la natura dell’elenco.

Non si tratta di una procedura concorsuale né di una graduatoria di merito. Il decreto specifica che l’elenco è aperto e che l’iscrizione o l’aggiornamento del curriculum non determinano l’avvio di una selezione individuale o comparativa.

La raccolta delle candidature:

non dà luogo alla formazione di una graduatoria;
non costituisce promessa o impegno al conferimento dell’incarico;
non attribuisce agli iscritti un diritto alla nomina o una posizione preferenziale nei confronti del Ministero.

L’iscrizione, quindi, rende il professionista disponibile per una possibile designazione o nomina, ma non comporta automaticamente l’affidamento di un incarico.

Come è organizzato l’elenco?

L’elenco è articolato in 2 sezioni principali:

presidenti del Collegio Consultivo Tecnico;
componenti del Collegio Consultivo Tecnico.

Ciascuna sezione è ulteriormente suddivisa nelle 4 categorie professionali previste: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.

La struttura consente quindi al Ministero di individuare i profili professionali in relazione alle caratteristiche dello specifico appalto o della concessione.

Iscrizione all’elenco CCT: come presentare domanda

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 dell’Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023. La candidatura deve essere trasmessa esclusivamente in modalità digitale, tramite la piattaforma istanzedigitali.mit.gov.it, seguendo il percorso “Elenco candidature CCT”. L’accesso è consentito mediante: SPID, CIE, CNS, e IDAS.

Nella domanda il candidato deve dichiarare i titoli di studio e professionali posseduti e indicare gli eventuali incarichi di presidente o componente di CCT già in corso. Alla domanda va inoltre allegato il curriculum vitae.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le relative conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere.

Se vengono presentate più domande, il decreto stabilisce che sarà presa in considerazione soltanto l’ultima manifestazione di interesse trasmessa.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno

L’elenco non ha carattere permanente. Alla fine di ogni anno solare viene infatti integralmente rinnovato: chi intende continuare a essere disponibile per gli incarichi deve quindi presentare una nuova iscrizione. Si tratta di un elemento operativo da non sottovalutare: la precedente iscrizione non garantisce automaticamente la permanenza nell’elenco nell’anno successivo.

Come avviene la scelta del presidente o del componente

Il decreto disciplina anche il procedimento che porta alla designazione o alla nomina. Nei casi previsti dalla legge, la stazione appaltante o il concessionario deve interpellare la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, allegando una breve descrizione dell’intervento.

In caso di inerzia può procedere anche l’operatore economico privato. Ricevuta la richiesta, il Direttore generale, sentiti i Capi Dipartimento e informato il Gabinetto del Ministro, deve formulare una proposta di designazione o nomina entro 5 giorni.

La presenza nell’elenco, dunque, non determina un automatismo. La scelta deve tenere conto:

dell’esperienza maturata;
delle competenze professionali;
della tipologia dell’opera o del servizio;
della complessità dell’intervento;
del valore economico del contratto.

Possono essere considerati anche i dati di monitoraggio presenti nella piattaforma dell’Osservatorio dei Collegi Consultivi Tecnici. È quindi previsto un meccanismo che punta ad abbinare le competenze del professionista alle caratteristiche concrete dell’intervento.

Nomina CCT: 3 giorni per accettare

Una volta formulata la proposta, questa viene comunicata all’interessato attraverso la PEC indicata nella domanda di iscrizione. Il professionista dispone di 3 giorni lavorativi per trasmettere:

l’accettazione dell’incarico;
la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Se il termine decorre senza accettazione, il Ministero procede con una nuova proposta. Per chi presenta la candidatura diventa quindi importante indicare una PEC corretta e monitorarla regolarmente: i tempi previsti per l’accettazione sono particolarmente brevi.

CCT e principio di rotazione: massimo 3 incarichi contemporanei

Una delle novità operative più rilevanti riguarda la rotazione degli incarichi.

Il decreto stabilisce che l’attribuzione degli incarichi di componente o presidente è limitata a massimo 3 incarichi contemporaneamente in corso e massimo 5 incarichi nell’arco di 2 anni.

È ammessa una deroga, riferita allo specifico appalto, quando non siano disponibili altri soggetti con competenze professionali ed esperienziali adeguate.

La scelta deve però essere motivata e restano comunque fermi gli ulteriori limiti quantitativi previsti dall’Allegato V.2 al Codice.

Ritardi nelle determinazioni: quando non si può essere nominati

Non tutti gli iscritti possono essere presi in considerazione per una nuova nomina. Il decreto esclude la possibilità di nominare come presidente o componente chi risulti:

in ritardo nell’adozione di 3 determinazioni;
oppure abbia accumulato un ritardo superiore a 60 giorni anche per una sola determinazione.

La previsione si collega direttamente all’Allegato V.2, che associa alla tempestività delle determinazioni conseguenze sulla possibilità di assumere nuovi incarichi. Non conta, quindi, soltanto la qualificazione professionale del candidato: anche la gestione degli incarichi già ricevuti assume rilievo per le successive designazioni.

L’elenco può essere usato anche per i CCT facoltativi

L’utilizzo dello strumento non è circoscritto ai soli casi di CCT obbligatorio. Il decreto prevede espressamente che l’elenco possa essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei Collegi Consultivi Tecnici disciplinati dall’art. 218 del Codice dei contratti pubblici. Dopo le modifiche introdotte dal Correttivo, l’obbligatorietà del Collegio riguarda i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche sopra soglia europea, mentre negli altri casi l’istituto può operare secondo le condizioni previste dal Codice.

 

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al Collegio Consultivo Tecnico nel nuovo Codice appalti. La corretta gestione della fase esecutiva è fondamentale anche per prevenire contestazioni e disporre di dati, documenti e registrazioni utili in caso di dispute sottoposte al CCT. Per organizzare contabilità, avanzamento e documentazione dei lavori puoi utilizzare il software per la contabilità dei lavori, utile per gestire in modo strutturato le informazioni economiche e contabili dell’appalto.

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