Il rimborso per le spese del CTP spetta anche senza prova del pagamento
Le Sezioni Unite chiariscono che il compenso del consulente tecnico di parte nominato nel processo rientra tra le spese processuali: per ottenerne la rifusione non occorre dimostrare che sia già stato pagato
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte occorre dimostrare di averlo già pagato?
Con l’ordinanza n. 24699/2026, la Corte iafferma che il compenso dovuto al CTP nominato durante il processo costituisce una vera e propria spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Di conseguenza, il rimborso non è subordinato alla prova dell’effettivo esborso: ciò che rileva è che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerare il professionista.
Il caso
La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento per danni da esondazione. Tra le varie questioni affrontate, i proprietari contestavano anche il mancato rimborso delle spese sostenute per i propri consulenti tecnici di parte.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva escluso la rifusione perché non risultava provato l’effettivo pagamento dei professionisti.
Con l’ordinanza n. 24699/2026, le Sezioni Unite della Cassazione superano questa impostazione.
Spese del CTP: non serve dimostrare l’avvenuto pagamento
La Cassazione rileva l’esistenza di due diversi orientamenti: secondo il primo, la parte poteva ottenere la rifusione delle spese del CTP soltanto provando l’effettivo esborso; secondo l’altro era invece sufficiente dimostrare l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista.
Le Sezioni Unite aderiscono al secondo indirizzo.
Le somme dovute al consulente tecnico di parte nominato nel corso del giudizio sono infatti spese processuali ai sensi dell’art. 91 c.p.c., al pari di quelle sostenute per il difensore.
Per questo motivo il rimborso non può essere subordinato al previo pagamento del consulente. La Corte osserva che il conferimento dell’incarico fa presumere l’esistenza dell’obbligazione di remunerare il professionista, anche perché il mandato si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c.
Il principio espresso è netto: “La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo […] Pertanto la relativa spesa […] va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso”.
Resta salva la possibilità per la controparte di dimostrare che la prestazione sia stata svolta gratuitamente o che il debito sia stato altrimenti estinto.
Se manca la prova dell’importo, decide il giudice
La Cassazione distingue due ipotesi.
Se il costo del CTP è documentato, può essere riconosciuto il relativo importo, fermo il controllo del giudice sulla sua eventuale superfluità o eccessività.
Se invece l’importo non è documentato, la spesa non diventa per questo irripetibile: il giudice può liquidarla d’ufficio applicando le tariffe professionali disponibili oppure, in via analogica, i criteri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio.
CTP processuale e consulenza stragiudiziale non sono la stessa cosa
La regola riguarda il consulente nominato nel processo.
Diverso è il caso della consulenza svolta prima del giudizio: la relativa spesa non costituisce una spesa processuale, ma può integrare un danno emergente.
Se la parte sostiene di averla già pagata deve provare l’esborso; se invece si tratta di un costo necessario ma ancora da sostenere, deve dimostrare l’obbligazione assunta oppure la necessità o utilità della futura spesa.
Cosa cambia in pratica
Per la parte processuale, il recupero del compenso del CTP non dipende più dal fatto che la somma sia stata anticipata prima della decisione. La prova del pagamento e la documentazione della spesa non costituiscono quindi un presupposto indispensabile per ottenere la rifusione.
Se il costo è provato, il giudice può riconoscere l’importo documentato, salva la verifica sulla sua congruità e necessità. Se invece l’importo non risulta documentato, può determinarlo d’ufficio facendo riferimento alle tariffe professionali oppure, in via analogica, ai parametri previsti per i CTU.
Per la parte soccombente, la possibilità di contestare la voce di spesa resta legata, secondo il principio espresso dalla Corte, alla prova che l’incarico sia stato svolto gratuitamente o che il relativo debito si sia estinto.
Per il consulente tecnico di parte, invece, il conferimento dell’incarico assume un peso ancora maggiore: la nomina e lo svolgimento della prestazione fanno presumere l’onerosità del rapporto e collocano stabilmente il relativo compenso tra le spese del processo. Sul piano pratico, ciò consente alla parte di avvalersi dell’assistenza tecnica senza che la recuperabilità del costo dipenda necessariamente dal suo pagamento anticipato.
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