Certificazione ISO scaduta dichiarata come valida: quando si arriva all’esclusione?

Certificazione ISO scaduta dichiarata come valida: quando si arriva all’esclusione?

Certificazioni non valide e informazioni false in gara possono causare l’esclusione? Il TAR Lazio chiarisce obblighi di verifica e grave illecito professionale

Chi partecipa a una gara pubblica deve verificare che certificazioni, attestazioni e documenti prodotti siano effettivamente validi ed efficaci al momento della partecipazione.

Il semplice possesso materiale di un certificato, infatti, non mette necessariamente l’operatore economico al riparo dalle conseguenze derivanti dalla sua invalidità.

È questo uno dei punti centrali affrontati dal TAR Lazio nella sentenza n. 14998/2026, relativa all’esclusione di un’impresa per aver prodotto in gara certificazioni risultate non valide e informazioni considerate false o fuorvianti.

La questione è particolarmente rilevante perché i documenti contestati non riguardavano soltanto requisiti di ammissione, ma anche elementi destinati ad attribuire punteggi premiali e benefici sulla garanzia.

Il caso: certificazioni ISO revocate e attestato non riconosciuto

L’impresa aveva partecipato a una procedura ristretta dichiarando il possesso di alcune certificazioni.

Tra queste figuravano una certificazione ISO 45001:2018, utilizzata ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale e una ISO 14001:2015, rilevante anche ai fini della riduzione della garanzia prevista dall’articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Era stato inoltre prodotto un certificato riferito a un dipendente, relativo a una qualifica per controlli non distruttivi secondo la UNI EN ISO 9712.

Durante le verifiche, però, la stazione appaltante accertava che le certificazioni ISO erano state prima sospese e poi revocate dall’ente certificatore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Quanto al certificato del dipendente, l’ente indicato come certificatore dichiarava di non averlo emesso. Il numero riportato risultava inoltre riferito a un diverso operatore e a un’altra impresa.

L’impresa sosteneva di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale della revoca delle certificazioni ISO e di aver fatto affidamento, per l’attestato del dipendente, sulla documentazione consegnata dal centro di formazione.

I motivi del ricorso

Secondo la ricorrente, l’esclusione sarebbe stata illegittima perché la disciplina sul grave illecito professionale non consentirebbe di espellere automaticamente un concorrente per la semplice inesattezza di un documento.

Per configurare la fattispecie prevista dagli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 sarebbe necessario accertare almeno una condotta negligente effettivamente imputabile all’operatore.

L’impresa contestava inoltre la proporzionalità dell’esclusione: i documenti non costituivano requisiti necessari per partecipare alla gara, ma elementi utili ad acquisire punteggi premiali o benefici cauzionali. Secondo la ricorrente sarebbe quindi stato sufficiente eliminare il relativo punteggio o vantaggio, senza procedere all’esclusione.

Il TAR: nessun automatismo, ma serve una valutazione concreta

Il TAR respinge il ricorso.

Il giudice chiarisce innanzitutto che la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione può costituire un grave illecito professionale. Non esiste tuttavia un automatismo espulsivo.

Occorre verificare concretamente se:

l’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante;
sia idonea a influenzare le valutazioni della procedura;
la condotta incida sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico.

Nel caso esaminato, il TAR ritiene accertate sia la falsità delle informazioni sia la loro capacità di incidere sulla gara, perché le certificazioni erano rilevanti per il punteggio tecnico e per la riduzione della cauzione.

Dal documento alla verifica

L’impresa deve verificare validità ed efficacia dei documenti

Particolarmente significativo è il passaggio dedicato alla diligenza richiesta all’operatore economico. Secondo il TAR:

corrisponde a normalità che un operatore economico che partecipa ad una gara verifichi, preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione da produrre.

Il giudice richiama inoltre l’articolo 1176, comma 2, del codice civile, che impone una diligenza adeguata alla natura professionale dell’attività esercitata.

L’impresa, quindi, non può necessariamente limitarsi a fare affidamento sull’apparente regolarità del documento in proprio possesso.

Anche un documento “premiale” può determinare l’esclusione

Il TAR respinge anche l’argomento secondo cui la conseguenza avrebbe dovuto essere soltanto la perdita del punteggio. Gli artt. 95 e 98 del Codice appalti attribuiscono infatti rilevanza alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere non soltanto sull’ammissione o sull’esclusione, ma anche sulla “selezione”.

Di conseguenza, anche una documentazione utilizzata per ottenere un punteggio premiale o un beneficio può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione quando sia idonea a influenzare il processo decisionale della gara e quando la condotta sia valutata negativamente sotto il profilo dell’affidabilità dell’operatore.

Il TAR conclude quindi per il rigetto del ricorso e conferma l’esclusione disposta nei confronti dell’impresa.

 

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