Errore nel DGUE sul subappalto: quando non scatta l’esclusione?
Subappalto necessario e DGUE: il TAR Abruzzo chiarisce quando il soccorso istruttorio può sanare errori senza integrare i requisiti dopo la gara
Una risposta errata nel DGUE non determina automaticamente l’esclusione dalla gara quando, dalla documentazione presentata entro il termine per le offerte, emerge già in modo chiaro la volontà dell’operatore di ricorrere al subappalto necessario.
È il principio che emerge dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 621/2026, relativa a una procedura nella quale l’aggiudicataria, non qualificata per una determinata categoria di lavori, aveva dichiarato nel DGUE di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni appartenenti a quella categoria. Nello stesso documento, tuttavia, aveva risposto “No” alla domanda relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti.
Il TAR ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio utilizzato per chiarire questa contraddizione.
Il caso: categoria indicata e subappalto al 100%
Il disciplinare richiedeva il possesso della qualificazione per una specifica categoria di lavori oppure, in alternativa, consentiva di ricorrere al subappalto necessario a favore di un’impresa qualificata, anche per il 100% delle relative lavorazioni.
L’aggiudicataria non possedeva direttamente tale qualificazione, ma nel DGUE aveva:
individuato espressamente la categoria interessata;
dichiarato il subappalto del 100% delle lavorazioni;
risposto però negativamente, in un’altra sezione del formulario, alla domanda sull’affidamento alle capacità di altri soggetti.
Con il soccorso istruttorio l’operatore ha precisato che la risposta negativa era frutto di un errore materiale, ha rettificato il DGUE e ha confermato la volontà di ricorrere al subappalto necessario.
La ricorrente sosteneva che questa operazione avesse trasformato, dopo la scadenza dell’offerta, un semplice subappalto facoltativo in un subappalto qualificante, consentendo così all’impresa di integrare tardivamente un requisito di partecipazione.
DGUE: attenzione alla differenza tra avvalimento e subappalto
Il TAR parte dalla struttura stessa del DGUE. La Parte II, sezione C riguarda l’affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione e, secondo il Collegio, è riconducibile all’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del Codice.
La sezione D, invece, è specificamente dedicata al subappalto e richiede l’indicazione delle prestazioni o delle lavorazioni che l’operatore intende affidare a terzi.
Per questo motivo, la risposta “No” inserita nella sezione C non poteva essere letta isolatamente come una rinuncia al subappalto.
Nella sezione corretta del DGUE, infatti, l’impresa aveva già indicato sia la categoria sia la percentuale del 100%.
Secondo il TAR, quindi, la successiva rettifica:
“ha eliminato un’incongruenza di compilazione”
senza introdurre per la prima volta la volontà di affidare a terzi quelle lavorazioni.
La rettifica ha solo chiarito la funzione del subappalto già dichiarato
Nel caso esaminato, il TAR rileva che il soccorso istruttorio non:
ha introdotto una categoria diversa;
ha aumentato la percentuale di subappalto;
ha modificato l’offerta;
ha consentito di ottenere successivamente la qualificazione SOA mancante.
La rettifica ha soltanto chiarito la funzione del subappalto già dichiarato, rendendo esplicito che serviva a colmare il deficit di qualificazione. Il Collegio sintetizza così il confine del soccorso istruttorio:
“L’art. 101 non impedisce di chiarire una dichiarazione esistente e contraddittoria; impedisce, invece, di formare ex novo una scelta partecipativa o di modificare il contenuto dell’offerta.”
Non servono formule sacramentali per il subappalto necessario
La sentenza richiama anche precedenti pronunce secondo cui la dichiarazione di subappalto, quando indica categorie e relative quote, può essere sufficiente a manifestare il ricorso al subappalto necessario se il concorrente è privo della relativa qualificazione.
Il DGUE, osserva il TAR, non impone necessariamente una formula distinta tra subappalto ordinario e subappalto necessario. La natura della dichiarazione deve essere ricostruita considerando insieme categoria, quota subappaltata e qualificazioni possedute dal concorrente.
Diverso sarebbe il caso in cui l’operatore avesse omesso qualsiasi riferimento al subappalto necessario oppure avesse dichiarato in modo chiaro di non volervi ricorrere: in queste ipotesi, una dichiarazione successiva costituirebbe una nuova scelta partecipativa e non sarebbe sanabile.
La decisione del TAR
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il soccorso istruttorio.
Il principio del risultato non può superare la lex specialis né la par condicio, ma può orientare l’interpretazione della documentazione di gara quando la volontà sostanziale dell’impresa sia già chiaramente ricostruibile e il chiarimento non determini alcun nuovo vantaggio competitivo.
Nel caso concreto, categoria e quota di subappalto erano state indicate tempestivamente: il soccorso ha quindi corretto una contraddizione documentale, senza modificare la scelta originaria dell’operatore.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al subappalto nel nuovo Codice Appalti. Per organizzare e condividere in ambiente digitale documenti di gara, elaborati e informazioni connesse alle procedure di affidamento puoi utilizzare il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni, l’ACDat dedicato alla pubblicazione e condivisione dei dati e dei documenti dei bandi di gara secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Fonte: Read More
