OT23 2027 e regolarità in materia di sicurezza: non conta più solo la situazione al 31 dicembre

OT23 2027 e regolarità in materia di sicurezza: non conta più solo la situazione al 31 dicembre

INAIL aggiorna le FAQ sul modello OT23 2027 e chiarisce i requisiti per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

Con la nota n. 8221 del 18 settembre 2026 l’INAIL ha fornito nuovi chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Contestualmente ha aggiornato le FAQ sugli interventi di prevenzione previsti dal modello OT23 2027, utilizzato dalle aziende per chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le indicazioni riguardano sia le condizioni generali per accedere al beneficio sia la corretta attuazione di numerosi interventi previsti dal modello.

Per il settore delle costruzioni assumono particolare rilievo i chiarimenti relativi a:

regolarizzazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza;
sistemi di sicurezza installati sulle macchine;
analisi termografica di impianti elettrici e fotovoltaici;
micro-formazione dei lavoratori;
certificazione UNI ISO 45001;
gestione dei near miss;
dispositivi per il lavoro in solitario;
formazione per gli ambienti confinati.

Le nuove FAQ, in particolare, evidenziano un principio ricorrente: per accedere alla riduzione del tasso non è sufficiente dimostrare formalmente l’esistenza di un’attività di prevenzione.

L’intervento deve risultare effettivamente realizzato, documentabile e coerente con la finalità prevenzionale prevista dal modello.

OT23 2027 e regolarità in materia di sicurezza: non conta più solo la situazione al 31 dicembre

Il chiarimento fornito con la nota n. 8221 del 18 settembre 2026 riguarda il requisito dell’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

INAIL ricorda che, già a partire dall’OT23 2025, è stata eliminata dalla guida l’indicazione secondo cui la regolarità dovesse essere verificata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello della domanda.

Il cambiamento deriva dalle modifiche normative introdotte dall’art. 29, comma 1, del D.L. 19/2024.

La nuova disciplina consente infatti al datore di lavoro di conservare il diritto ai benefici normativi e contributivi anche in presenza di violazioni, purché queste vengano regolarizzate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza e secondo le specifiche disposizioni di legge.

Il principio è richiamato dal nuovo comma 1175-bis della legge n. 296/2006, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi, assicurativi e delle violazioni accertate nei termini previsti.

Il chiarimento non elimina il requisito della regolarità.

Significa, invece, che la presenza di una violazione non determina necessariamente e in modo automatico la perdita del beneficio OT23, qualora la violazione sia regolarizzabile e il datore di lavoro provveda nei termini assegnati dagli organi di vigilanza.

Macchine e mezzi: una semplice telecamera posteriore non basta

Tra le FAQ dedicate agli interventi sulle attrezzature, INAIL chiarisce i requisiti dell’intervento A-3.1.

L’elemento qualificante non è la semplice presenza di una telecamera posteriore, ma la capacità del sistema di effettuare un rilevamento automatico della presenza di persone.

Il dispositivo deve cioè attivare un allarme oppure generare un’azione preventiva, ad esempio:

rallentamento;
spegnimento;
frenatura;
altro intervento automatico sulla macchina.

La semplice installazione di una telecamera, se non collegata a tali automatismi, non è quindi sufficiente.

Per l’intervento A-3.1 non è inoltre previsto l’obbligo di installare il sistema su tutte le macchine aziendali; INAIL precisa che tale obbligo è invece previsto per gli interventi A-3.3 e A-3.4.

A-3.4: documentazione delle macchine

Per l’intervento A-3.4 l’impresa deve presentare:

l’elenco delle macchine interessate;
copia del registro dei beni ammortizzabili.

È quindi richiesta una documentazione che consenta di identificare in modo chiaro i mezzi sui quali è stato realizzato l’intervento.

A-3.7: necessaria la cabina di comando

Per l’intervento A-3.7 INAIL precisa che la macchina deve essere dotata di una cabina di comando.

Secondo l’Istituto, la cabina rappresenta la migliore protezione della postazione del lavoratore non soltanto contro le schegge, ma anche rispetto a rumore, polveri e agenti atmosferici.

La posizione della cabina deve inoltre consentire una visuale adeguata della macchina comandata.

Analisi termografica: l’intervento può essere ripetuto ogni anno

Un chiarimento particolarmente interessante riguarda l’intervento A-4.1, relativo all’analisi termografica degli impianti elettrici.

INAIL ammette la possibilità di selezionare lo stesso intervento anche per più anni consecutivi.

La ragione è che la termografia fornisce informazioni aggiornate sull’eventuale presenza di componenti soggetti a surriscaldamento durante il normale esercizio e, se ripetuta nel tempo, consente di migliorare il livello di conoscenza dello stato dell’impianto.

La relazione tecnica deve però essere aggiornata annualmente e riportare:

le risultanze delle nuove verifiche;
le eventuali azioni correttive eseguite;
gli interventi realizzati per migliorare funzionalità, sicurezza ed efficienza dell’impianto.

OT23 e fotovoltaico: la termografia è ammessa anche sugli impianti FV

La FAQ sull’intervento A-4.1 contiene un chiarimento di particolare interesse per progettisti, manutentori e imprese che gestiscono impianti fotovoltaici.

INAIL conferma che l’analisi termografica può riguardare anche un impianto fotovoltaico e che l’intervento è selezionabile per gli impianti di produzione di energia elettrica senza limitazioni legate alla potenza o alla finalità dell’impianto.

L’analisi può interessare, tra gli altri:

moduli fotovoltaici;
quadri elettrici;
cablaggi;
sistemi di protezione;
apparati di conversione;
sistemi di accumulo;
contatori, quando previsti.

Il beneficio può riguardare sia gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica immessa in rete sia quelli utilizzati per alimentare, integralmente o in parte, l’impianto elettrico di un luogo di lavoro.

Per il settore AEC il chiarimento è significativo perché collega direttamente manutenzione preventiva, diagnostica termografica e riduzione del premio assicurativo.

Micro-formazione: non è un normale corso di aggiornamento

Le FAQ forniscono indicazioni molto dettagliate anche sull’intervento D-3, dedicato alla micro-formazione.

INAIL la definisce come un intervento destinato a richiamare e rafforzare nel tempo i concetti già impartiti ai lavoratori attraverso la formazione obbligatoria.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulle corrette modalità di svolgimento del lavoro in sicurezza.

La micro-formazione deve essere organizzata attraverso unità didattiche:

brevi;
focalizzate su singoli concetti;
facilmente comprensibili;
ripetute nel tempo.

Per questo INAIL chiarisce che l’intervento non coincide con le modalità tipiche della formazione frontale tradizionale o dell’e-learning classico.

Sono invece citati, a titolo esemplificativo:

brevi audio-video;
contenuti proiettati su schermi nelle aree comuni;
contenuti inviati su smartphone;
applicazioni per smartphone, tablet o computer.

L’intervento può essere affidato a società di consulenza, formatori o organismi di settore, ma può anche essere progettato e realizzato internamente, sulla base delle competenze disponibili, da soggetti quali datore di lavoro, RSPP e medico competente.

Su quali argomenti può essere fatta la micro-formazione

La micro-formazione può riguardare gli aspetti di salute e sicurezza contemplati dal D.Lgs. 81/2008, purché siano coerenti con la specifica realtà dell’azienda.

INAIL ammette, ad esempio, interventi dedicati:

al benessere organizzativo;
alla prevenzione degli infortuni in itinere.

Non rientrano invece nell’intervento D-3 i contenuti relativi esclusivamente ai corretti stili di vita e all’alimentazione, in quanto non espressamente trattati dal D.Lgs. 81/2008.

Non è inoltre previsto un numero minimo di argomenti: l’intervento può quindi essere focalizzato anche su un singolo tema, purché coerente con la funzione di rinforzo della formazione già svolta.

Micro-lezioni distribuite durante l’anno

Un ulteriore chiarimento riguarda la periodicità.

Per INAIL concentrare la stessa micro-lezione due volte nell’arco di una sola settimana non risponde pienamente alla finalità dell’intervento.

Le attività dovrebbero essere distribuite nel corso dell’anno in modo da mantenere costante l’attenzione dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza.

Questo elemento assume particolare rilevanza in cantiere, dove brevi richiami periodici sui rischi specifici possono essere utilizzati come strumento di rinforzo rispetto alla formazione già erogata.

ISO 45001: il certificato deve comprendere le PAT attive

Le FAQ intervengono anche sull’intervento E-1, relativo al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla UNI ISO 45001.

INAIL chiarisce che nel certificato devono figurare gli indirizzi delle sedi oggetto di certificazione corrispondenti alle PAT attive, fatta eccezione per quelle aperte dopo la data della certificazione.

La regola vale anche per le eventuali PAT aperte all’estero.

L’eccezione per i cantieri temporanei e mobili

Alla domanda se possa essere sufficiente un certificato UNI ISO 45001 relativo alla sola sede legale, INAIL risponde che normalmente il certificato deve comprendere tutte le sedi riconducibili alle PAT aziendali attive.

Viene però espressamente prevista un’eccezione per l’impresa edile che realizza cantieri temporanei e mobili.

È uno dei chiarimenti più direttamente riferibili al settore delle costruzioni e dovrà essere tenuto in considerazione dalle imprese certificate che intendono utilizzare l’intervento E-1 ai fini OT23.

Near miss: i moduli INAIL non sono obbligatori

Per l’intervento E-10, relativo alla gestione dei mancati infortuni o near miss, INAIL precisa che i moduli allegati al modello OT23 2027 hanno funzione di supporto.

Il loro utilizzo è facoltativo e non costituisce un requisito vincolante.

L’impresa può quindi utilizzare una modulistica differente, purché questa consenta di gestire correttamente almeno tre fasi:

segnalazione del mancato infortunio;
analisi delle cause;
individuazione delle misure correttive e preventive conseguenti.

Near miss in edilizia: INAIL richiama il modello realizzato con Formedil

Per le imprese del settore costruzioni la FAQ contiene un’indicazione specifica.

Limitatamente alla fase di segnalazione dei mancati infortuni, può essere utilizzato il modulo contenuto nella pubblicazione INAIL:

“Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”,

realizzata nel 2025 nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra INAIL e Formedil Italia.

Il richiamo conferma la crescente centralità dei near miss come strumento strutturato di prevenzione, soprattutto nelle attività caratterizzate da elevata variabilità operativa come i cantieri.

Dispositivi “uomo a terra”: quanti ne servono

Le FAQ chiariscono anche l’intervento F-1, relativo ai dispositivi utilizzati per le attività svolte in condizioni di isolamento.

Non è necessario attribuire obbligatoriamente un dispositivo “uomo a terra” a ciascun singolo lavoratore.

Il numero dei dispositivi deve però essere sufficiente a garantire la copertura:

di tutti i turni;
di tutti gli operatori che svolgono contemporaneamente la mansione a rischio in isolamento.

La dotazione deve essere quindi dimensionata in funzione dell’attività effettivamente svolta e non secondo un criterio strettamente nominativo.

Ambienti confinati: formazione per tutti i lavoratori incaricati

Un altro chiarimento rilevante per molte attività di costruzione e manutenzione riguarda l’intervento F-9.

Anche se il modello non indica espressamente un numero minimo di partecipanti, INAIL ritiene che, considerata l’elevata rischiosità delle attività in ambienti confinati, la formazione teorico-pratica e i relativi aggiornamenti debbano riguardare tutti i lavoratori incaricati dall’azienda di operare in tali ambienti.

Approfondimenti

Maggiori dettagli nell’approfondimento “Modello OT23 2027: come ottenere la riduzione del tasso medio per prevenzione INAIL
“. I chiarimenti INAIL confermano l’importanza di una gestione documentata e strutturata della prevenzione: con CerTus-LdL è possibile supportare la valutazione dei rischi e la redazione di DVR, DUVRI e PEE in modo contestualizzato rispetto ad attività, processi e luoghi di lavoro.

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