Concorsi di progettazione e di idee nel nuovo Codice Appalti
Le norme e l’ambito di applicazione dei concorsi progettazione nel D.Lgs. 36/2023, le differenze con il concorso di idee
Il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023) disciplina i concorsi di progettazione e di idee all’articolo 46.
In questo articolo esaminiamo le norme e l’ambito di applicazione del concorso di progettazione previsti dal nuovo Codice degli appalti.
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Cosa sono i concorsi di progettazione
Alla lett. l) dell’art. 3 dell’allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, i concorsi di progettazione sono definiti come le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.
Gli elementi che caratterizzano un concorso di progettazione sono:
il bando e il relativo disciplinare, in cui sono sintetizzate le esigenze, le regole di ammissione e i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione i tempi di svolgimento della competizione, il premio, messo in palio dall’Ente banditore;
la fase di giudizio, durante la quale viene eletto il vincitore del concorso.
La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
La valutazione delle Proposte progettuali del Concorso, nella forma di Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica, avviene in forma anonima; su tutti gli elaborati ed i relativi file deve essere omessa ogni indicazione tale da svelare o suggerire l’identità del concorrente, pena l’esclusione dal concorso.
Per approfondimenti al riguardo, leggi anche:
Anonimato nei concorsi di progettazione: i chiarimenti dell’ANAC
In seguito alla fase di giudizio, la Stazione Appaltante può riservarsi la facoltà di affidare al vincitore anche la realizzazione di tutte le fasi successive del progetto, dalla direzione dei lavori fino al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.
L’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 rinvia alla disciplina contenuta nelle direttive comunitarie sugli appalti pubblici e sui settori speciali (Dir. 26/02/2014, n. 24, UE e Dir. 26/02/2014, n. 25 UE), dove vengono indicati ulteriori elementi di dettaglio su ambito di applicazione, bandi e avvisi, organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti, composizione e decisioni della commissione giudicatrice.
Corso di progettazione in una o due fasi
I commi successivi dell’art. 46 del D.Lgs. 36/2023 contengono la disciplina aggiuntiva rispetto a quella delle direttive.
Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici, può svolgersi in una o due fasi:
il concorso a una fase è direttamente finalizzato all’acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento corrispondente a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
nel concorso a due fasi, la prima fase è diretta a selezionare le migliori proposte ideative, mentre la seconda fase (che si svolge tra i concorrenti selezionati nella prima) è finalizzata all’acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In caso di concessione, la proposta ideativa deve comprendere uno studio economico finanziario per la realizzazione e gestione dell’opera.
Corso di progettazione con pagamento del premio
L’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, nei casi di concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti, il pagamento del premio determina il trasferimento della proprietà del progetto dal vincitore alla stazione appaltante o all’ente concedente.
È ammesso l’affidamento al vincitore del concorso del progetto esecutivo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, purché tale facoltà sia stata prevista nel bando del concorso; vengono, altresì, specificate le modalità di calcolo della soglia di rilevanza europea.
Concorsi di idee
L’art. 46, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce l’applicazione delle disposizioni in esame anche ai concorsi di idee – finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio – definendo la platea dei soggetti ammessi a parteciparvi ed ulteriori profili specificamente riferiti a tali procedure.
In particolare, possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso.
L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Concorsi di progettazione e idee: differenze
Mentre i concorsi di progettazione richiedono un livello di approfondimento pari al progetto di fattibilità, i concorsi di idee mirano a raccogliere proposte preliminari da sviluppare successivamente.
Trattamento fiscale dei premi corrisposti per i concorsi di progettazione
Imposte dirette
I premi corrisposti per i concorsi di progettazione si configurano come compensi di lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 917/86); l’ente, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto del 20% (art. 29 c. 5 D.P.R. 600/73).
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 53, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986), “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5″.
In generale, qualora per lo svolgimento di una certa attività sia richiesta l’iscrizione ad un albo professionale, l’avvenuta iscrizione da parte del contribuente fa sì che i redditi percepiti in relazione a tale attività, anche se conseguenti ad una sola prestazione e/o di minimo importo, non possono mai essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale.
Con la risoluzione 88/2015 è stato chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 2297/1987, che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente.
L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione (Risoluzione 41/2020).
Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’iscrizione a un albo professionale rende l’attività, anche se esercitata tramite una singola prestazione o per un importo minimo, abituale per definizione, precludendo l’inquadramento come prestazione occasionale.
Soggetti residenti all’estero
Come previsto dal secondo comma dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 “se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%“.
Imposizione IVA
Ai fini IVA, l’articolo 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esercenti attività d’impresa o arte e professione.
La sua applicazione richiede congiuntamente il presupposto oggettivo (l’attività svolta), soggettivo (esercizio abituale di arte/professione) e territoriale (operazione rilevante nel territorio dello Stato).
L’articolo 5 del D.P.R. 633/1972, al comma 1, dispone che l’esercizio di arti e professioni si concretizza quando venga svolta una attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità, a prescindere dall’ammontare dei corrispettivi percepiti.
Come chiarito nella risoluzione 41/2020 “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale”.
Pertanto, se non sussiste il carattere dell’abitualità effettiva (regolarità, sistematicità e ripetitività), la prestazione professionale è considerata, per mancanza del presupposto soggettivo, fuori dal campo di applicazione dell’IVA – anche in presenza dell’iscrizione all’albo – e il professionista non deve emettere fattura.
Imposta di bollo
Le domande di partecipazione a un concorso di progettazione presentate attraverso un’apposita piattaforma sono assoggettate a imposta di bollo (Risposta AE 177/2024).
Un progetto premiato in un concorso di progettazione può essere utilizzato per dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti in una successiva gara?
La risposta non dipende soltanto dal valore progettuale dell’esperienza o dalla certificazione rilasciata dall’amministrazione che ha bandito il concorso.
Occorre verificare, prima di tutto, che cosa richiede esattamente la lex specialis della nuova procedura e quale attività sia stata concretamente svolta dal professionista.
È questo il punto centrale della sentenza del TAR Lazio n. 13747/2026, relativa a un appalto integrato per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Nel caso esaminato, il disciplinare richiedeva ai progettisti indicati dagli operatori economici di aver eseguito specifici servizi di ingegneria e architettura. Alcune delle referenze utilizzate dall’aggiudicataria derivavano, invece, dalla partecipazione a concorsi di progettazione conclusi con il secondo posto e l’attribuzione di un premio.
Per il TAR, questa circostanza non era sufficiente: una partecipazione concorsuale premiata non dimostra, di per sé, che sia stato effettivamente conferito ed eseguito un incarico professionale corrispondente ai servizi richiesti dalla gara.
Nel caso in esame, la conseguenza è stata rilevante: esclusione delle referenze dal computo dei requisiti, carenza del requisito di partecipazione, illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione e inefficacia del contratto già stipulato.
La sintesi redazionale della sentenza
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