Come applicare i CAM edilizia? Al via la consultazione pubblica

Come applicare i CAM edilizia? Al via la consultazione pubblica

Obbligatorietà dei criteri ambientali minimi, progettazione, controlli in cantiere e collaudo: ANAC e MASE mettono in consultazione un documento congiunto per uniformare l’applicazione dei CAM. Osservazioni entro il 30 settembre 2026

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici continua a presentare difficoltà operative e interpretative.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno predisposto una bozza di Comunicato congiunto contentente indicazioni finalizzate a rendere più corretta e uniforme l’applicazione della disciplina.

Il documento è in consultazione pubblica dal 31 agosto; gli stakeholder possono trasmettere osservazioni e contributi entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Il questionario predisposto da ANAC e MASE mostra chiaramente quali sono i nodi sui quali le due amministrazioni intendono raccogliere il confronto con il mercato e con le pubbliche amministrazioni: obbligatorietà dei CAM, affidamenti in house, opere di urbanizzazione, strumenti aggregati di acquisto, progettazione, momento della verifica documentale, penali e verifica della Relazione CAM in sede di collaudo.

Le osservazioni potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026, attraverso il questionario online indicato nell’avviso di consultazione.

Va ricordato che, allo stato attuale, il documento ANAC-MASE è una bozza sottoposta a consultazione: le indicazioni contenute potranno quindi essere modificate o integrate prima dell’adozione definitiva.

Oltre alle criticità rilevate dalle due amministrazioni nell’attività istituzionale, a motivare l’iniziativa c’è un dato tutt’altro che secondario: secondo il IX Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, l’indice di performance del Green Public Procurement delle stazioni appaltanti monitorate si ferma al 65%.

CAM obbligatori: il semplice richiamo al decreto non basta

Uno dei passaggi più importanti della bozza ANAC-MASE riguarda l’obbligatorietà dei CAM. L’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone infatti a stazioni appaltanti ed enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili.

Il documento chiarisce soprattutto che non è sufficiente citare formalmente il decreto CAM all’interno del bando o della documentazione amministrativa. I criteri devono essere concretamente tradotti nel progetto, nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e, quando previsto, nei criteri premianti.

La mancata indicazione dei CAM applicabili può determinare l’illegittimità dell’atto di indizione della gara; lo stesso problema si pone quando l’amministrazione si limita a richiamare genericamente il decreto senza recepirne le prescrizioni tecniche ed esecutive.

CAM: obblighi estesi anche a sotto soglia, affidamenti diretti e opere di urbanizzazione

C’è poi un chiarimento sull’ambito di applicazione dei CAM, che interessa appalti e concessioni di qualsiasi importo, compresi i contratti sotto soglia, gli affidamenti diretti e i contratti nei settori speciali.

Per gli affidamenti in house, invece, l’applicazione dei CAM resta rimessa alla valutazione dell’amministrazione, pur essendo considerata auspicabile per assicurare uniformità e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. Resta comunque fermo l’obbligo di applicare i CAM quando il soggetto in house, per eseguire le prestazioni affidate dall’amministrazione controllante, si rivolge al mercato per l’acquisto di lavori, beni o servizi ed è tenuto all’applicazione del Codice. La disciplina interessa inoltre i soggetti privati tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici. Un caso specifico riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo: per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, di importo inferiore alla soglia europea e sottratte all’applicazione del Codice, la bozza ritiene comunque necessario il rispetto delle specifiche tecniche CAM. Tali opere vengono infatti considerate unitariamente alle altre opere di urbanizzazione come componenti di un’unica opera pubblica destinata a essere acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente locale.

Per prevenire contestazioni, viene inoltre suggerito di inserire nella convenzione urbanistica una specifica clausola che imponga il rispetto dei CAM come requisito progettuale ed esecutivo dell’intervento.

Quale CAM applicare? Non basta controllare il codice CPV

Secondo ANAC e MASE, la verifica deve partire già dalla progettazione dell’affidamento e deve riguardare anche eventuali prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie. Uno stesso contratto può quindi richiedere l’applicazione di più decreti CAM.

Particolarmente importante è l’avvertimento sui codici CPV: non sempre la loro corrispondenza è sufficiente per individuare il CAM applicabile.

La stazione appaltante deve invece analizzare concretamente oggetto, natura e finalità del contratto, verificando il contenuto dei diversi decreti pertinenti.

Affidamenti in house: CAM auspicabili, ma la scelta resta all’amministrazione

Un altro tema su cui ANAC e MASE chiedono espressamente il parere degli stakeholder riguarda gli affidamenti in house. Nella bozza viene adottata una soluzione prudenziale: in caso di autoproduzione o affidamento in house, l’applicazione dei CAM viene rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, pur essendo considerata auspicabile per assicurare uniformità ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Proprio su questo punto il questionario chiede agli operatori di esprimersi sulla scelta effettuata, anche alla luce della possibile disparità ambientale tra servizi affidati sul mercato e servizi erogati attraverso soggetti in house.

CAM negli accordi quadro e negli strumenti aggregati di acquisto

La bozza affronta anche il tema degli accordi quadro, delle convenzioni e degli altri strumenti gestiti da centrali di committenza o soggetti aggregatori. Secondo l’impostazione proposta, i criteri ambientali minimi devono essere inseriti già nella documentazione progettuale e di gara predisposta per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione, anche quando i singoli contratti attuativi vengono aggiudicati mediante riapertura del confronto competitivo.

La scelta è motivata dalla necessità di tenere conto dei CAM nella determinazione del valore complessivo del contratto quadro e di individuare fin dall’origine gli elementi sui quali gli operatori economici saranno chiamati a confrontarsi nelle successive riaperture.

CAM Edilizia: la sostenibilità entra nel progetto fin dall’inizio

La bozza precisa che, sia per la progettazione interna sia per quella esterna, le specifiche tecniche CAM pertinenti devono essere considerate nel Documento di indirizzo alla progettazione.

Con la progettazione esterna, il capitolato per l’affidamento dei servizi deve imporre al progettista di recepire le specifiche tecniche previste dal decreto applicabile, come i CAM Edilizia o i CAM per le infrastrutture stradali.

Una volta inseriti nel progetto esecutivo, i CAM diventano vere e proprie prescrizioni progettuali che vincolano l’appaltatore sia nella formulazione dell’offerta sia durante l’esecuzione con una “conseguenza economica” spesso sottovalutata: i CAM devono entrare nel computo metrico e nella determinazione del costo dell’intervento, utilizzando prezzi coerenti con le prestazioni ambientali richieste. Se il prezzario regionale non contiene voci adeguate, il progettista dovrà elaborare prezzi specifici.

Specifiche tecniche, clausole e criteri premianti: come inserire correttamente i CAM

Per ANAC e MASE, recepire i CAM significa costruire concretamente la documentazione di gara attorno a tre elementi:

specifiche tecniche, che diventano requisiti essenziali della prestazione;
clausole contrattuali, da recepire nella documentazione tecnica e nello schema di contratto;
criteri premianti, da utilizzare nell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo un peso effettivo alle prestazioni ambientali migliorative.

La bozza precisa che le specifiche tecniche e le clausole concorrono a definire il contenuto essenziale dell’offerta, mentre i criteri premianti devono avere un peso tale da non rendere marginale la componente ambientale nella valutazione.

Quando verificare la documentazione che comprova il rispetto dei CAM?

Un ulteriore tema affrontato dalla bozza riguarda il momento in cui acquisire la documentazione a comprova della conformità alle specifiche tecniche CAM. Quando il decreto applicabile individua espressamente la fase della verifica, la stazione appaltante deve attenersi a tale previsione.

Quando invece il decreto CAM non stabilisce espressamente il momento in cui l’operatore economico deve fornire la documentazione a comprova, ANAC e MASE indicano come preferibile acquisirla durante la gara, prima dell’aggiudicazione. La finalità è consentire all’amministrazione di verificare preventivamente che quanto offerto sia effettivamente conforme ai requisiti ambientali prescritti dalla legge di gara, evitando di affidare il contratto a un operatore che abbia offerto un prodotto o una prestazione non conforme.

Controlli in cantiere, penali e possibile risoluzione del contratto

RUP, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione devono verificare periodicamente che gli impegni CAM assunti in gara vengano effettivamente rispettati. Il documento in esame suggerisce inoltre la possibilità di introdurre penali per gli inadempimenti, purché riferite a obblighi puntuali e verificabili e proporzionate alla gravità della violazione. Nei casi più rilevanti, il mancato rispetto dei CAM potrebbe arrivare a configurare un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Relazione CAM, BIM e collaudo: i controlli arrivano fino alla fine dei lavori

Uno dei passaggi più interessanti riguarda la continuità delle verifiche lungo l’intero processo: quando la progettazione viene sviluppata tramite BIM, la base dati informativa deve essere implementata anche con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche CAM. Il progettista deve inoltre rendicontare il rispetto dei criteri attraverso la Relazione CAM, individuando per ciascun requisito le scelte progettuali adottate e i relativi mezzi di prova.

Il controllo prosegue durante l’esecuzione attraverso il direttore dei lavori e arriva fino al collaudo.

A stato finale, l’esecutore deve consegnare la Relazione CAM dei lavori; successivamente il collaudatore verifica che quanto rendicontato trovi effettiva corrispondenza nello stato dell’opera. Eventuali violazioni possono incidere anche sull’esito del collaudo.

Approfondimenti

A completamento del quadro delineato dal Comunicato congiunto ANAC-MASE, che punta a chiarire come i CAM debbano essere correttamente integrati nelle diverse fasi dell’appalto pubblico, è utile richiamare anche la disciplina specifica dei CAM Edilizia 2026, già in vigore dal 2 febbraio 2026 a seguito del D.M. 24 novembre 2025.

Puoi approfondire tutte le novità, gli obblighi e gli elaborati previsti dai CAM Edilizia 2026 nella guida BibLus dedicata. CAM Edilizia 2026: guida ai Criteri Ambientali Minimi

Il rispetto dei CAM edilizia è un obbligo per progettisti e stazioni appaltanti; ti consiglio:

un software per capitolati speciali che consente la compilazione rapida e senza errori delle relazioni CAM e degli altri elaborati di progetto previsti;
un software per la redazione del piano di manutenzione in linea con i CAM edilizia 2025.

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