Calabria: modifiche normative in materia urbanistica e di sicurezza

Calabria: modifiche normative in materia urbanistica e di sicurezza

La Regione Calabria modifica le leggi regionali 19/2002 e 51/2012: novità per pianificazione urbanistica, cambi di destinazione d’uso e utilizzo delle sanzioni sulla sicurezza

La normativa regionale calabrese si aggiorna con una serie di interventi che incidono direttamente sulla pianificazione urbanistica, sulla gestione dei dati territoriali, sui cambi di destinazione d’uso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le leggi regionali 29/2026 e 28/2026 modificano infatti, rispettivamente, la disciplina urbanistica contenuta nella L.R. 19/2002 e quella relativa alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (L.R. 51/2012).

Sul fronte urbanistico, le novità riguardano il SITO, il QTR, le procedure semplificate per i Comuni e il raccordo della disciplina regionale dei cambi di destinazione d’uso con l’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001. Cambiano inoltre le modalità di trasmissione dei dati urbanistici e i riferimenti per l’accertamento dello stato legittimo degli immobili.

Parallelamente, la legge regionale n. 28/2026 interviene sulla gestione delle risorse derivanti dall’attività di vigilanza e dalle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, ridefinendone ripartizione, utilizzo e modalità di finanziamento delle attività di prevenzione delle ASP.

Urbanistica in Calabria: novità per pianificazione urbanistica e cambio destinazione d’uso

Con la pubblicazione della legge regionale Calabria n. 29/2026 viene modificato in più punti l’impianto della L.R. 19/2002. L’intervento non riscrive il sistema della pianificazione regionale, ma introduce correzioni mirate che incidono soprattutto sulla gestione dei dati urbanistici, sulle procedure di pianificazione comunale e sulla disciplina dei cambi di destinazione d’uso.

Un primo gruppo di modifiche riguarda il Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali – SITO. Nel testo precedente la Giunta regionale doveva organizzarne la struttura secondo una procedura che coinvolgeva l’Assessorato competente, la Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali; inoltre il SITO era tenuto a trasmettere annualmente al Consiglio una relazione sullo stato della pianificazione regionale. I Comuni disponevano poi di novanta giorni dall’approvazione del PSC/PSA per trasmettere gli elaborati, sui quali il SITO attestava la conformità agli standard entro sessanta giorni.

Con la nuova legge l’organizzazione del SITO viene ricondotta più direttamente alla macrostruttura amministrativa regionale: spetta alla Giunta individuare il Dipartimento e il Settore competenti. Vengono inoltre soppressi i commi 6 e 7 dell’articolo 8, compreso quindi l’obbligo della relazione annuale al Consiglio regionale. Cambia soprattutto il flusso informativo proveniente dai Comuni: non si parla più soltanto dei dati del PSC/PSA, ma dei dati del nuovo strumento urbanistico, che devono rispettare sia l’Allegato A della legge sia l’Allegato 2 delle disposizioni normative del QTRP. Gli elaborati devono essere trasmessi agli uffici regionali competenti entro dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC dell’avviso di approvazione. La legge impone inoltre ai Comuni che abbiano già approvato un nuovo strumento urbanistico di adeguare e trasmettere tempestivamente gli elaborati nel nuovo formato.

Una seconda modifica interessa il Quadro Territoriale Regionale – QTR. Prima della L.R. 29/2026, l’articolo 25 prevedeva una verifica obbligatoria con scadenza decennale sulla sua attuabilità, congruenza e adeguatezza, affidata al Consiglio regionale su proposta della Giunta. La nuova formulazione elimina la verifica decennale e prevede invece che l’aggiornamento e l’adeguamento avvengano con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e previo parere della Commissione consiliare competente. Sul piano procedurale, quindi, viene meno il meccanismo periodico di verifica consiliare previsto dal precedente testo e assume maggiore centralità il procedimento amministrativo di Giunta.

Particolarmente significativa è la modifica alla procedura semplificata dell’articolo 27-ter. Nel testo vigente al 1° aprile 2026 essa era riservata ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l’ultimo censimento ISTAT. Dal 18 agosto 2026 la soglia sale a 15.000 abitanti. È quindi potenzialmente molto più ampia la platea dei Comuni che può ricorrere alla procedura che consente di dotarsi del solo Regolamento Operativo, alle condizioni previste dallo stesso articolo.

Una modifica parallela interessa l’articolo 27-quater sulla pianificazione a consumo di suolo zero. In precedenza il procedimento era attivabile nei Comuni che non avevano adottato il piano strutturale comunale o associato. La nuova legge sostituisce questa condizione: vengono ora esclusi i Comuni nei quali sono in vigore le misure di salvaguardia dell’articolo 60.

Il secondo grande blocco di novità riguarda il mutamento delle destinazioni d’uso. Prima della riforma, l’articolo 57, comma 4, individuava direttamente cinque raggruppamenti: residenziale, turistico-ricettivo, produttivo e direzionale, commerciale e agricolo. La L.R. 29/2026 elimina questa classificazione autonoma e stabilisce semplicemente che, ai fini dell’articolo 57, si applicano le disposizioni dell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001. La disciplina regionale viene così raccordata direttamente alla disciplina statale dei mutamenti di destinazione d’uso.

Cambia anche il criterio attraverso cui si accerta la destinazione d’uso legittima dell’immobile. Il vecchio comma 11 faceva riferimento alla licenza, al permesso di costruire o all’autorizzazione e, in mancanza o in caso di indeterminatezza, consentiva di ricorrere alla classificazione catastale o ad altri atti probanti. Il nuovo testo rinvia invece alla documentazione prevista dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, in applicazione dell’articolo 23-ter, comma 2.

A completare il quadro viene aggiunto il nuovo comma 16 dell’articolo 57, secondo cui la disciplina dei cambi d’uso si applica esclusivamente agli immobili o alle singole unità immobiliari che si trovino in stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis del Testo unico dell’edilizia.

Sicurezza sul lavoro in Calabria: cosa cambia con la legge regionale 28/2026

La Regione Calabria interviene sulla disciplina relativa all’utilizzo dei proventi derivanti dall’attività di vigilanza e sanzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la legge regionale 28/2026, pubblicata sul BURC n. 169 del 17 agosto 2026, vengono infatti apportate alcune modifiche significative alla legge regionale 51/2012.

La legge del 2012 disciplina la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e dai pagamenti collegati ai provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, stabilendo che tali risorse siano utilizzate per potenziare le attività di prevenzione svolte sul territorio regionale.

La riforma del 2026 non modifica questa finalità di fondo, ma aggiorna il sistema regionale alla normativa statale vigente e ridefinisce in modo più puntuale le modalità di riparto e utilizzo delle risorse.

Il primo intervento riguarda gli articoli 1 e 2 della L.R. 51/2012. La nuova legge aggiorna i riferimenti al D.Lgs. 81/2008, richiamando espressamente, nell’articolo 13, i commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater e, nell’articolo 14, i commi 8, 9, lettere d) ed e), e 13.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’articolo 4 della legge regionale, che viene completamente riscritto.

In precedenza, la legge stabiliva che le somme fossero ripartite tra le Aziende sanitarie provinciali per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai servizi competenti, purché documentate e coerenti con la programmazione regionale. Con la nuova disciplina, le somme riscosse ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/2008 vengono iscritte annualmente in uno specifico capitolo di entrata del bilancio regionale e, in corrispondenza, in un capitolo di spesa.

Le risorse devono essere poi integralmente ripartite ogni anno tra le ASP, secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.

Modificato anche l’articolo 5, dedicato alla destinazione delle risorse. La nuova formulazione stabilisce che le somme previste dall’articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.Lgs. 81/2008 siano destinate alle attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP. Le risorse potranno essere utilizzate per diverse finalità, tra cui lasorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni associati all’esposizione professionale, che viene espressamente indicata tra le attività finanziabili.

La legge consente inoltre di rafforzare i servizi attraverso l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibile, oltre che attraverso nuove risorse strumentali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale sul pubblico impiego.

Le somme potranno essere utilizzate anche per attività di formazione e aggiornamento professionale, iniziative di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, campagne di comunicazione rivolte alla popolazione e miglioramento delle tecnologie e delle attrezzature informatiche dei servizi.

Un’altra novità riguarda il personale impegnato nelle attività di ispezione e vigilanza. La precedente legge regionale prevedeva, tra le possibili destinazioni dei proventi, anche specifici progetti incentivanti per il personale, fino a un massimo di 5.000 euro annui pro capite. Questa previsione era contenuta nell’articolo 6, che viene ora completamente abrogato.

Al suo posto, il nuovo articolo 5 stabilisce che le prestazioni aggiuntive del personale devono essere disciplinate esclusivamente dalla normativa statale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

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