RENTRI, nuove istruzioni per registro rifiuti e FIR
Aggiornate le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione dei rifiuti. Novità su rettifiche, deposito temporaneo, codici EER, rifiuti aeriformi e gestione digitale del FIR.
Con il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato il 5 agosto 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il provvedimento sostituisce i precedenti allegati al Decreto direttoriale n. 251/2023 e interviene sulle modalità di compilazione dei modelli previsti dagli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023.
Il decreto contiene due documenti operativi:
Allegato 1 – istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti;
Allegato 2 – istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
Le nuove istruzioni sono operative dal 5 agosto 2026 e costituiscono quindi il nuovo riferimento per produttori, trasportatori, intermediari e gestori coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti.
L’intervento arriva a ridosso di un’altra data significativa per il sistema RENTRI: dal 16 settembre 2026, per i soggetti interessati dagli obblighi previsti, assumono particolare rilevanza la gestione digitale del formulario e la corretta trasmissione dei dati, anche alla luce del regime sanzionatorio previsto dall’art. 258, comma 10, del D.Lgs. 152/2006.
Ecco il testo del decreto direttoriali e gli allegati. Vediamo nel dettaglio le principali novità.
Registro cronologico: come cambiano le rettifiche
Uno degli interventi più significativi riguarda la rettifica delle registrazioni.
Le nuove istruzioni disciplinano anche il caso in cui il registro digitale sia già stato aperto ma occorra correggere una registrazione effettuata precedentemente sul registro cartaceo.
Se le pagine cartacee non sono state ancora annullate, la rettifica può essere riportata sul registro cartaceo utilizzando la dicitura prevista dalle istruzioni e una numerazione successiva all’ultima registrazione, accompagnata dal suffisso “R”.
In alternativa, la correzione può essere effettuata sul registro digitale, richiamando sia la registrazione originaria effettuata su carta sia la relativa rettifica.
Le nuove istruzioni chiariscono inoltre che:
è possibile rettificare esclusivamente le registrazioni di carico e scarico;
una registrazione originaria può essere corretta più volte;
una registrazione di rettifica, invece, non può essere a sua volta rettificata.
Esito del conferimento: cosa indicare
L’esito del conferimento deve essere sempre compilato.
In caso di rettifica, la data riportata nel relativo campo deve corrispondere al giorno in cui viene effettuata la rettifica e non, come previsto in precedenza, alla data di conclusione del trasporto.
Le istruzioni precisano inoltre la gestione dei conferimenti che coinvolgono più destinatari: devono essere riportati la data relativa all’ultimo destinatario, la somma dei pesi verificati a destino e, ove ricorra il caso, la causale di respingimento riferita all’ultimo destinatario.
Deposito temporaneo: attenzione ai rifiuti prodotti fuori dall’unità locale
Particolarmente rilevante è la modifica relativa al deposito temporaneo.
Nelle nuove istruzioni scompare il precedente riferimento secondo cui anche le quantità di rifiuti prodotte fuori dall’unità locale potevano concorrere alla determinazione del deposito temporaneo.
Il venir meno di questa indicazione riporta quindi l’attenzione sulla disciplina generale contenuta nell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
Per le imprese che avevano organizzato le proprie procedure sulla base della precedente formulazione, la modifica rende opportuno verificare le modalità adottate per la gestione e il raggruppamento dei rifiuti, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali.
Codici EER: quando serve la descrizione del rifiuto
Le istruzioni intervengono anche sulla compilazione relativa ai codici EER.
Quando il codice termina con “99”, è necessario riportare anche la descrizione del rifiuto.
Negli altri casi è invece sufficiente indicare il codice EER oppure, in alternativa, la descrizione utilizzata per identificare il rifiuto.
Si tratta di un chiarimento che semplifica la compilazione dei registri per la maggior parte dei codici, mantenendo un livello informativo più puntuale per le voci residuali identificate con “99”.
Rifiuti aeriformi: come registrarli
Novità anche per i rifiuti allo stato aeriforme.
Nel registro devono essere indicati utilizzando lo stato fisico “L – Liquido”, specificando successivamente la natura “Aeriforme” nell’apposito campo delle annotazioni.
Analoga impostazione viene adottata per il formulario.
Stoccaggio istantaneo
Viene chiarita anche la gestione dello stoccaggio istantaneo.
La registrazione deve essere numerata su base annuale e trasmessa al RENTRI. Una volta effettuata, non può essere rettificata.
FIR: le nuove regole di compilazione
Il secondo allegato al Decreto direttoriale n. 210/2026 riguarda il Formulario di identificazione del rifiuto.
Le istruzioni distinguono le modalità di compilazione del formulario cartaceo da quelle relative al FIR digitale e richiamano, per la firma elettronica, le disposizioni del Decreto direttoriale n. 143/2023.
Tra i chiarimenti di carattere generale:
è consentita la stampa fronte-retro del formulario;
i formulari possono essere utilizzati senza seguire necessariamente l’ordine di vidimazione;
l’annotazione sul registro deve avvenire entro 10 giorni lavorativi.
Cambiano inoltre alcune informazioni associate ai campi del modello: nel campo 8 confluiscono i dati del conducente, la data e l’ora di inizio del trasporto; nel campo 9 sono riportate invece le targhe e le informazioni relative al percorso.
Cambio del destinatario con FIR digitale
Una delle novità più rilevanti sotto il profilo operativo riguarda la variazione del destinatario durante il trasporto effettuato con FIR digitale.
In questo caso è necessario emettere un nuovo formulario, che deve richiamare il precedente.
La procedura non impone però il ritorno presso il produttore per l’emissione della nuova documentazione.
La novità semplifica quindi la gestione delle variazioni che possono verificarsi durante il trasporto, mantenendo al tempo stesso la tracciabilità documentale dei diversi passaggi.
Trasporto marittimo su tratta unica
Cambiano anche le regole per il trasporto marittimo effettuato su un’unica tratta.
In questa particolare ipotesi il formulario non è richiesto se:
l’unità locale produttrice risulta iscritta al RENTRI;
il carico è accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto marittimo.
FIR: descrizione del rifiuto e peso verificato in partenza
Nel campo 6 del formulario diventa possibile riportare la descrizione del rifiuto anche quando il codice EER non termina con “99”, possibilità che in precedenza non era prevista.
La casella relativa al “peso verificato in partenza” deve invece essere selezionata quando la quantità è stata effettivamente verificata mediante strumenti di misura nella disponibilità del produttore o detentore.
Rifiuti respinti o accettati parzialmente
Le nuove istruzioni ridefiniscono anche alcune informazioni relative al destinatario nei casi di rifiuto parzialmente respinto o non accettato.
Nel relativo campo trovano ora spazio, tra gli altri dati:
data e ora di arrivo;
estremi dell’autorizzazione;
eventuali destinatari successivi al primo.
Approfondimenti
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