Affidamento in house in attesa della gara: la temporaneità non basta
Affidamento in house temporaneo: il Consiglio di Stato chiarisce che l’attesa della gara non basta senza motivazione, convenienza e benefici collettivi reali
Un’amministrazione può affidare temporaneamente un servizio a una società in house semplicemente perché deve ancora predisporre la nuova gara?
Secondo il Consiglio di Stato, la risposta è no.
Con la sentenza n. 6562/2026, la V Sezione ha annullato i provvedimenti con cui un Comune aveva affidato senza gara la gestione di un porto turistico ad una propria società in house. La circostanza che l’affidamento fosse considerato transitorio e funzionale alla futura procedura ad evidenza pubblica non esonerava l’amministrazione dalla verifica dei presupposti richiesti dalla normativa.
Il caso
Dopo la decadenza del precedente concessionario, il Comune aveva affidato la gestione del porto turistico ad una società partecipata, senza procedere immediatamente a gara.
Due operatori economici del settore hanno impugnato la decisione, sostenendo di avere interesse alla futura procedura competitiva. Il TAR Marche aveva respinto il ricorso, ritenendo, tra l’altro, che l’affidamento fosse legittimo perché temporaneo e provvisorio, nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario. La controversia riguardava una concessione demaniale marittima di oltre 229.000 m² destinata alla gestione di un porto turistico con piazzali, infrastrutture e servizi. Il Consiglio di Stato evidenzia la rilevanza economica dell’utilizzo esclusivo della risorsa demaniale e i suoi effetti sulla concorrenza.
I motivi del ricorso
Le società contestavano soprattutto il difetto di istruttoria e motivazione dell’affidamento.
Secondo le appellanti, la durata limitata dell’in house non poteva determinare una deroga ai requisiti ordinariamente previsti. La scelta avrebbe dovuto essere motivata confrontandola con il ricorso al mercato e dimostrando i vantaggi derivanti alla collettività.
Il ricorso contestava inoltre l’idea che la semplice necessità di gestire il porto fino alla nuova gara potesse costituire, da sola, una ragione sufficiente per l’affidamento diretto.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato richiama, tra le disposizioni rilevanti, l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 17 del D.Lgs. 201/2022.
Quest’ultimo richiede una “qualificata motivazione” che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici della forma di gestione scelta, considerando, tra gli altri elementi, investimenti, qualità del servizio, costi per gli utenti, finanza pubblica, accessibilità e tutela dell’ambiente.
Nel caso esaminato, il Collegio rileva invece che:
Nelle deliberazioni impugnate è assente qualsiasi valutazione su tali profili, in particolare quanto alla valutazione della convenienza economica dell’affidamento in house rispetto al ricorso al mercato.
Ma il passaggio più rilevante riguarda la pretesa temporaneità dell’affidamento:
Né l’affidamento in house può essere impiegato per affidare il servizio sulla base dell’unico presupposto costituito dalla necessità di predisporre la nuova gara per l’assegnazione della concessione.
Il Consiglio di Stato aggiunge che, senza l’accertamento dei presupposti normativi, l’in house non è giustificabile neppure per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara.
Non è inoltre possibile estendere analogicamente alla fattispecie l’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti, che riguarda la prosecuzione del rapporto con l’appaltatore uscente e risponde a presupposti differenti.
Il Consiglio di Stato accoglie quindi l’appello, riforma la sentenza del TAR e annulla i provvedimenti comunali.
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