DVR: un semplice richiamo al manuale del costruttore non basta!

DVR: un semplice richiamo al manuale del costruttore non basta!

Le istruzioni del fabbricante costituiscono una base tecnica essenziale, ma devono essere confrontate con l’impianto installato, con il layout aziendale e con le modalità effettive di utilizzo

Un lavoratore con oltre 35 anni di esperienza, abilitato alla conduzione dei generatori di vapore, rimane gravemente ustionato durante lo scarico dell’acqua da una caldaia. Per la Cassazione, però, l’elevata qualificazione dell’addetto non basta a escludere la responsabilità del datore di lavoro quando il DVR non valuta il rischio specifico e manca una procedura capace di coordinare le diverse fasi dell’intervento.

Con la sentenza n. 26684/2026, la Cassazione chiarisce che il semplice rinvio al manuale d’uso del costruttore non è sufficiente se l’impianto reale presenta una configurazione diversa e se l’attività dipende da una sequenza di operazioni affidate a lavoratori che intervengono in momenti differenti.

Il caso

L’incidente si è verificato durante le operazioni di scarico dell’acqua contenuta nel serbatoio di una caldaia industriale. La lavorazione prevedeva una precisa successione di attività:

apertura del passo d’uomo superiore, necessaria per consentire il deflusso dell’acqua e la depressurizzazione del serbatoio;
apertura della saracinesca dello scarico di fondo, con convogliamento del liquido verso il pozzetto di raccolta;
successiva apertura del passo d’uomo inferiore.

Secondo la ricostruzione richiamata nella sentenza, il lavoratore interveniva sul boccaporto inferiore senza che fosse stata completata correttamente la fase precedente. La pressione residua provocava l’improvvisa fuoriuscita di acqua ad alta temperatura, causando gravi ustioni.

Al datore di lavoro veniva contestato di non aver adottato misure di prevenzione e protezione adeguate e, in particolare, di non aver predisposto una procedura specifica per l’operazione di scarico.

Il DVR rinviava al manuale della caldaia

La difesa sosteneva che il rischio fosse già governato attraverso il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal costruttore, al quale rinviava il documento di valutazione dei rischi.

L’accesso al reparto caldaie, inoltre, era consentito esclusivamente a personale qualificato. Il lavoratore infortunato aveva maturato oltre 35 anni di esperienza ed era abilitato alla conduzione dei generatori di vapore.

Secondo il ricorrente, l’incidente sarebbe quindi derivato da una concomitanza difficilmente prevedibile:

il mancato completamento della precedente fase di scarico;
l’erronea apertura del boccaporto inferiore;
l’affidamento del lavoratore sul fatto che il collega avesse già eseguito l’operazione preliminare.

La difesa contestava così la costruzione, soltanto dopo l’infortunio, di una nuova regola cautelare fondata sulla necessità di procedimentalizzare maggiormente l’attività.

Il quadro normativo

La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/2008). Il sistema delineato dal Testo Unico richiede che la valutazione non resti una descrizione astratta del pericolo, ma venga tradotta in misure, procedure e responsabilità organizzative coerenti con le attività realmente svolte.

Il punto centrale non è quindi la semplice presenza, tra i documenti aziendali, del manuale della macchina. Occorre verificare se le istruzioni del fabbricante siano effettivamente applicabili:

alla configurazione reale dell’impianto;
alle modalità operative adottate in azienda;
alla disposizione degli elementi di controllo;
alla successione concreta delle operazioni;
al numero di lavoratori coinvolti e al passaggio di consegne tra gli addetti.

Quando questi elementi modificano il rischio o introducono ulteriori possibilità di errore, il DVR deve integrare le indicazioni del costruttore con una procedura aziendale specifica.

Le motivazioni della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo coerenti le conclusioni raggiunte nei due precedenti gradi di giudizio.

Il rischio specifico non era valutato
Per la Corte, il DVR non contemplava adeguatamente il rischio di ustione connesso allo scarico della caldaia e non dettava prescrizioni operative sufficienti a prevenire errori nella sequenza delle manovre.

La causa dell’infortunio non viene quindi individuata soltanto nell’errore materiale commesso dal lavoratore, ma in una carenza organizzativa precedente: l’assenza di una procedura specifica, cogente e coordinata.

L’esperienza del lavoratore non esonera il datore
L’elevata esperienza professionale dell’addetto non elimina la necessità di valutare il rischio e di organizzare correttamente il lavoro. Anche un operatore qualificato può compiere una sequenza non corretta, soprattutto quando la sicurezza della propria manovra dipende da un’attività che avrebbe dovuto essere eseguita in precedenza da un altro lavoratore.

La formazione e l’esperienza individuale non possono quindi sostituire una regola organizzativa che consenta di accertare lo stato effettivo dell’impianto prima dell’apertura del boccaporto.

Il rischio era prevedibile prima dell’incidente
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la procedura sarebbe stata individuata soltanto a posteriori.

La prevedibilità del rischio derivava da elementi già presenti prima dell’infortunio:

la gestione di acqua ad alta temperatura;
la necessità di rispettare una successione precisa di manovre;
l’impossibilità di controllare direttamente il livello dell’acqua;
l’intervento di più addetti, anche in tempi diversi, sulla stessa caldaia;
la collocazione dei pozzetti di raccolta in un reparto adiacente.

Non si tratta, secondo i giudici, di creare retrospettivamente una misura cautelare dopo aver conosciuto l’esito dell’incidente, ma di rilevare una lacuna originaria del sistema prevenzionistico aziendale.

La responsabilità non dipende da un singolo dispositivo
La difesa contestava anche l’efficacia di un eventuale strumento visivo, come una specola collocata in prossimità del boccaporto inferiore. La Cassazione chiarisce, tuttavia, che la responsabilità non è stata fondata esclusivamente sulla mancata installazione di un determinato dispositivo tecnico.

La carenza riguardava l’intera organizzazione della fase di scarico: il lavoratore non era posto nelle condizioni di verificare agevolmente e in sicurezza lo stato della caldaia e mancava una procedura che imponesse una sequenza vincolata, accompagnata dal necessario coordinamento tra gli addetti.

Il coordinamento tra lavoratori che intervengono in tempi diversi

La sicurezza non deve governare soltanto la singola manovra compiuta dall’operatore. Deve disciplinare anche il coordinamento temporale tra lavoratori che intervengono, in successione, sullo stesso impianto.

Nel caso esaminato, l’infortunato aveva fatto affidamento sull’avvenuta esecuzione della fase precedente. Il punto critico non era quindi soltanto sapere come aprire il boccaporto, ma poter verificare con certezza:

se lo scarico preliminare fosse stato completato;
se il serbatoio fosse depressurizzato;
se fosse ancora presente acqua residua ad alta temperatura;
chi avesse eseguito la fase precedente;
se la macchina potesse essere consegnata in sicurezza all’operatore successivo.

La procedura diventa così uno strumento di comunicazione e di controllo, non una semplice ripetizione delle istruzioni tecniche contenute nel manuale.

Perché il manuale del costruttore non era sufficiente?

La configurazione reale dell’impianto non corrispondeva pienamente a quella considerata dal fabbricante. I pozzetti di raccolta non erano collocati alla base della caldaia, ma in un reparto adiacente, in una posizione che ne impediva l’ispezione diretta. Il lavoratore non poteva quindi verificare agevolmente l’avvenuto scarico e l’eventuale permanenza di liquido residuo.

Il rinvio del DVR al manuale risultava pertanto generico, perché il documento del produttore non governava il rischio derivante dalla particolare configurazione dell’impianto e dalla concreta organizzazione adottata dall’azienda.

Le istruzioni del fabbricante costituiscono una base tecnica essenziale, ma devono essere confrontate con l’impianto installato, con il layout aziendale e con le modalità effettive di utilizzo.

Approfondimenti

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Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Un semplice richiamo al manuale del costruttore non basta: il DVR deve considerare la configurazione effettiva dell’impianto, le fasi di lavoro, le attrezzature utilizzate e il coordinamento tra gli addetti. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi analizzare attività, processi e luoghi di lavoro, valutare i rischi specifici, verificare la conformità delle attrezzature e redigere documenti personalizzati e contestualizzati, completi di procedure e ruoli organizzativi.

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