RLS e ufficiale di polizia giudiziaria: il Ministero chiarisce il rischio di commistione dei ruoli

RLS e ufficiale di polizia giudiziaria: il Ministero chiarisce il rischio di commistione dei ruoli

La coincidenza tra rappresentanza dei lavoratori e attività ispettiva può generare criticità organizzative

Con l’interpello n. 2/2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è pronunciata su un tema delicato: la compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS, e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, UPG, appartenente all’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il chiarimento è particolarmente interessante perché richiama un principio generale valido per tutti i sistemi di prevenzione: chi rappresenta i lavoratori e chi esercita funzioni pubblicistiche di controllo non dovrebbe trovarsi in una posizione tale da compromettere imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni.

Il quesito posto alla Commissione

L’interpello nasce da un’istanza della Regione Toscana, che ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità tra il ruolo di RLS, aziendale e di sito, interno a una azienda sanitaria locale, e il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria dell’organo di vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della stessa azienda.

In sostanza, il quesito riguarda la possibilità che la stessa persona possa essere contemporaneamente:

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
ufficiale di polizia giudiziaria;
componente dell’organo di vigilanza competente per territorio;
operante all’interno della medesima struttura.

Si tratta di un tema che, pur riferito al contesto specifico di una ASL, ha una portata più ampia perché investe la corretta distinzione tra figure interne al sistema aziendale della prevenzione e soggetti chiamati a svolgere funzioni ispettive e di controllo.

Il quadro normativo richiamato

La Commissione richiama innanzitutto l’art. 13 del d.lgs. 81/2008, che disciplina la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale vigilanza è svolta, tra gli altri soggetti, dall’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Vengono poi richiamati gli articoli relativi alla figura del RLS. L’art. 47 del d.lgs. 81/2008 disciplina le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’art. 50 individua invece le attribuzioni del RLS, figura che svolge funzioni consultive, partecipative e propositive in materia di prevenzione.

Il RLS, in particolare, riceve informazioni dai servizi di vigilanza e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Sul fronte delle funzioni di polizia giudiziaria, la Commissione richiama gli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, relativi rispettivamente alle funzioni della polizia giudiziaria e all’individuazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Viene richiamato anche l’art. 21 della legge 833/1978, relativo all’organizzazione dei servizi di prevenzione e all’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli addetti dei servizi delle unità sanitarie locali.

La funzione del RLS nel sistema di prevenzione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura interna al sistema aziendale di prevenzione e la sua funzione non è ispettiva, né sanzionatoria.

Il RLS rappresenta i lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza e partecipa al processo prevenzionistico attraverso consultazione, accesso alle informazioni, formulazione di proposte e segnalazione delle criticità. È una figura di raccordo tra lavoratori, datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione e, quando necessario, organi di vigilanza.

Proprio per questo il RLS può interfacciarsi con gli organi di controllo e può sollecitarne l’intervento quando ritiene che le misure aziendali non siano adeguate. Tuttavia, questa possibilità non trasforma il RLS in soggetto terzo rispetto all’organizzazione aziendale: egli resta una figura rappresentativa interna al sistema di prevenzione.

Il ruolo dell’organo di vigilanza e dell’ufficiale di polizia giudiziaria

Diversa è la posizione del personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria: questo soggetto esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento e opera nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le attribuzioni previste dall’ordinamento, ma soprattutto deve agire in una posizione di terzietà rispetto ai soggetti controllati.

L’organo di vigilanza non partecipa al sistema aziendale di prevenzione come figura interna, ma interviene dall’esterno per verificare l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertare eventuali violazioni e svolgere le attività previste dalla legge.

Il parere della Commissione: attenzione alla commistione dei ruoli

La Commissione non formula un divieto espresso e generalizzato, ma evidenzia che, quando le due funzioni coincidono nella stessa persona e nella medesima struttura, si configura una commistione di ruoli da valutare alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni.

Le due funzioni, infatti, hanno finalità e ambiti diversi:

il RLS rappresenta i lavoratori ed è parte del sistema aziendale di prevenzione;
l’ufficiale di polizia giudiziaria dell’organo di vigilanza esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento;
il primo opera con una funzione partecipativa e rappresentativa;
il secondo deve garantire imparzialità e terzietà nell’esercizio delle funzioni ispettive.

Secondo la Commissione, le disposizioni richiamate individuano ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili e l’eventuale coincidenza in capo alla stessa persona deve quindi essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni.

Approfondimenti

Con l’interpello n. 2/2026 il Ministero del Lavoro ribadisce un principio fondamentale del sistema prevenzionistico: la sicurezza sul lavoro richiede ruoli chiari, distinti e non sovrapponibili.

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