Relazione CAM: quando una carenza documentale comporta l’esclusione?

Relazione CAM: quando una carenza documentale comporta l’esclusione?

Una relazione CAM incompleta non equivale necessariamente all’assenza della relazione ambientale. Se non è un criterio premiante, il controllo sugli impegni assunti può essere demandato anche alla fase esecutiva

La conformità ai Criteri Ambientali Minimi è obbligatoria, ma non ogni incompletezza della documentazione ambientale determina automaticamente l’esclusione dalla gara.

A chiarirlo è il TAR Emilia-Romagna, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1304/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, relativa a una concessione per la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e per il noleggio di erogatori d’acqua.

Al termine di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 187 del D.Lgs. 36/2023, la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché la relazione CAM non dimostrava il rispetto dei requisiti ambientali né indicazioni specifiche per alcuni prodotti offerti.

Secondo il giudice amministrativo, occorre distinguere tra mancata presentazione della relazione CAM e relazione CAM presentata ma incompleta, tra  requisiti ambientali utilizzati come criteri premianti e requisiti ambientali essenziali, verificabili anche dopo l’aggiudicazione.

La sentenza non ridimensiona l’obbligatorietà dei CAM. Evita, però, che una carenza documentale circoscritta si trasformi automaticamente in una causa di esclusione non espressamente prevista e sproporzionata rispetto alla sostanza dell’offerta.

Relazione CAM mancante e relazione CAM incompleta non sono la stessa cosa

La distinzione più rilevante introdotta dalla pronuncia riguarda la documentazione ambientale.

Secondo il TAR “è indubbio che la mancanza, ma non l’incompletezza, della relazione CAM costituisca causa di esclusione”.

Una cosa è, quindi, non presentare affatto il documento richiesto dalla lex specialis. Altra cosa è presentarlo senza descrivere puntualmente la conformità di alcuni prodotti.

L’assenza totale della relazione CAM e l’incompletezza parziale del documento non sono situazioni equivalenti.

Nel caso esaminato, la relazione era stata depositata e conteneva l’impegno ambientale dell’operatore. Tuttavia, risultava incompleta soltanto con riferimento ad alcuni prodotti, in particolare ai panini.

Per il Collegio è quantomeno dubbio che una simile omissione parziale possa determinare automaticamente l’espulsione dalla procedura.

Una sanzione così grave rischierebbe infatti di entrare in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e il principio del risultato, che impone di valutare le offerte e la documentazione in modo sostanziale, evitando esclusioni fondate su irregolarità meramente formali quando l’interesse pubblico può essere tutelato attraverso una verifica successiva.

Criteri premianti e requisiti essenziali: la verifica avviene in momenti diversi

Il TAR ribadisce che i criteri ambientali minimi previsti dall’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 non sono semplici indicazioni programmatiche.

Sono prescrizioni vincolanti, finalizzate non soltanto a ridurre gli impatti ambientali degli acquisti pubblici, ma anche a promuovere modelli produttivi sostenibili, consumo responsabile, economia circolare e occupazione verde.

La questione non riguarda la possibilità di derogare ai CAM, ma le conseguenze da collegare a un’incompletezza della documentazione presentata in gara.

La parte centrale della sentenza distingue tra due situazioni:

il CAM utilizzato come criterio premiante;
il CAM configurato come elemento essenziale dell’offerta.

Quando una specifica ambientale attribuisce un punteggio aggiuntivo, il suo possesso deve essere verificato durante la gara. Il controllo non può essere rinviato, perché serve a stabilire il punteggio dell’offerta. Se la caratteristica non è dimostrata:

non viene attribuito il punteggio premiale;
il concorrente, di regola, non viene escluso.

Quando il requisito ambientale costituisce invece un elemento essenziale, l’operatore deve assumere già nell’offerta un impegno chiaro al suo rispetto. La verifica concreta della conformità può, però, essere effettuata dopo l’aggiudicazione, prima della stipula o durante l’esecuzione del contratto.

Il TAR aderisce espressamente a questo orientamento: “laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara”.

Diversamente, quando la specifica è un elemento essenziale, la proposta deve contenere l’impegno al rispetto del requisito, ma il controllo effettivo può essere demandato anche alla fase esecutiva.

Il controllo rinviato all’esecuzione non può essere soltanto formale

La possibilità di verificare i CAM durante l’esecuzione non rende facoltativo il controllo. Al contrario, quando la stazione appaltante non completa la verifica durante la gara, deve predisporre un sistema efficace di controllo contrattuale.

La mancata conformità non può restare priva di conseguenze. La documentazione contrattuale deve collegare l’inadempimento a penali, sostituzione dei prodotti, contestazioni formali e, nei casi più gravi, risoluzione del contratto.

Approfondimenti

Per approfondire il tema dei CAM, leggi anche:

CAM 2026: i criteri ambientali vigenti nel 2026, norme di riferimento e giurisprudenza

CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici

Relazione CAM di progetto, cos’è e come si redige: il modello ministeriale 2026

La sentenza conferma quanto sia importante predisporre una documentazione di gara chiara e coerente, nella quale siano individuati puntualmente i CAM applicabili, i mezzi di prova, le verifiche da svolgere e le conseguenze delle eventuali non conformità. Per ridurre omissioni e ambiguità può essere utile un software per la redazione guidata dei capitolati speciali d’appalto, che supporta il tecnico nell’organizzazione delle prescrizioni contrattuali, degli obblighi ambientali, dei controlli in fase esecutiva, delle penali e delle cause di risoluzione.

Fonte: Read More