Requisiti tecnici nelle gare pubbliche: conta la funzione concreta delle esperienze pregresse

Requisiti tecnici nelle gare pubbliche: conta la funzione concreta delle esperienze pregresse

Il Consiglio di Stato chiarisce che la verifica dei requisiti non può fermarsi alla classificazione formale delle prestazioni, ma deve considerare la loro coerenza funzionale con l’oggetto dell’appalto

Negli appalti pubblici di lavori e servizi tecnici, la qualificazione del progettista è spesso il punto più delicato della gara: basta una lettura troppo rigida delle categorie d’opera per escludere un concorrente, ma una lettura troppo ampia rischia di svuotare la lex specialis.

Con la sentenza 4 giugno 2026, n. 4454, il Consiglio di Stato affronta una questione molto concreta per tecnici e stazioni appaltanti: un progettista può dimostrare il requisito richiesto per la categoria E.10, relativa all’edilizia sanitaria, utilizzando anche servizi formalmente classificati come IA.02 e IA.04, cioè impianti meccanici ed elettrici a servizio delle costruzioni?

La risposta dei giudici è sì, ma con un limite importante: le esperienze impiantistiche possono essere valorizzate solo quando sono funzionalmente integrate, strumentali e serventi rispetto all’intervento edilizio sanitario. Non basta, quindi, che si tratti genericamente di impianti: occorre verificare il collegamento tecnico con l’opera edilizia oggetto della categoria E.10.

Il caso: manutenzione edilizia sanitaria e requisito E.10

La vicenda nasce da una procedura aperta per l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria prevalentemente edile su alcunui fabbricati ospedalieri.

La lex specialis richiedeva, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, l’esecuzione negli ultimi dieci anni di attività di progettazione relative alla categoria E.10, riferita a poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, università e strutture assimilate. L’importo minimo richiesto era pari al corrispettivo presunto dell’attività di progettazione, stimato in 135.000 euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata ha contestato il possesso del requisito esperienziale da parte del progettista indicato dall’aggiudicataria, sostenendo che nel monte dei servizi dichiarati fossero state incluse prestazioni non realmente riconducibili alla progettazione edilizia E.10.

I motivi di ricorso: impianti IA.02 e IA.04 fuori dalla categoria E.10?

Secondo l’appellante, il progettista non avrebbe potuto utilizzare, ai fini del requisito E.10, attività riconducibili alle categorie:

IA.02, impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni;
IA.04, impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni.

La tesi era netta: le progettazioni impiantistiche, anche se svolte in ambito ospedaliero, resterebbero categorie autonome rispetto alla categoria edilizia E.10. Di conseguenza, ammetterle per raggiungere la soglia dei 135.000 euro avrebbe significato, secondo la ricorrente, riscrivere il requisito di gara e creare una indebita equivalenza tra categorie diverse. Veniva inoltre contestato il successivo verbale del RUP, ritenuto una forma di integrazione postuma della motivazione e una sanatoria non consentita del presunto deficit qualificatorio del progettista.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la correttezza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante. Il punto centrale della decisione è la lettura logico-sistematica e funzionale del requisito esperienziale. I giudici non affermano che le categorie IA.02 e IA.04 siano sempre equivalenti alla categoria E.10. Affermano, piuttosto, che possono essere considerate utili quando le relative prestazioni sono state rese nell’ambito di interventi di edilizia sanitaria e risultano strumentali alla progettazione dell’opera.

Nel caso specifico, le esperienze impiantistiche riguardavano l’installazione di grandi apparecchiature ospedaliere. Per il Consiglio di Stato, tali servizi erano attinenti alla progettazione esecutiva nel campo dell’edilizia sanitaria, perché funzionalmente connessi all’intervento edilizio e non autonomi rispetto ad esso.

Il contesto normativo: progettazione integrata e Allegato I.7

La sentenza valorizza l’art. 26, comma 4, dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. La norma prevede che la progettazione esecutiva di strutture e impianti sia effettuata unitariamente e in forma integrata rispetto alla progettazione esecutiva delle opere civili, in modo da garantire la compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, prevedere ingombri, passaggi, cavedi e attraversamenti e ottimizzare le fasi realizzative.

In un edificio complesso, e ancora di più in un ospedale, l’impianto non è sempre una prestazione separata e autosufficiente. Può essere una componente essenziale dell’intervento edilizio, soprattutto quando incide su spazi, locali, passaggi tecnici, interferenze e funzionalità dell’opera.

Perché non c’è una sanatoria postuma del progettista

Il ricorso insisteva anche sulla presunta impossibilità di rimediare al deficit qualificatorio del progettista dopo l’aggiudicazione. Su questo punto la sentenza è netta: il presupposto non sussiste, perché il requisito esperienziale era già dimostrato.

La censura sulla sanatoria, quindi, perde forza. Il Consiglio di Stato aggiunge che il verbale del RUP può essere letto come atto di conferma o convalida adottato nell’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante, non come integrazione postuma diretta a colmare un requisito mancante.

 

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