Vincolo cimiteriale: è derogabile per le opere pubbliche?
La deroga alla fascia di rispetto cimiteriale è legittima quando all’interno di questa fascia deve essere realizzata un’opera pubblica strategica, inserita in un programma PNRR e destinata alla produzione di energia rinnovabile?
La fascia di rispetto cimiteriale è uno dei vincoli più delicati in edilizia: nasce per tutelare esigenze igienico-sanitarie, decoro dei luoghi di sepoltura e possibilità di futura espansione dei cimiteri. In linea generale, l’art. 338 del R.D. 1265/1934 vieta nuove costruzioni entro 200 metri dal perimetro cimiteriale.
Il TAR Campania con la sentenza n. 2955/2026 analizza una deroga a tale vincolo in relazione alla realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile funzionale alla sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma.
Risulta che il vincolo cimiteriale resta un limite forte, ma la deroga può essere legittima quando ricorrono i presupposti di legge, l’intervento risponde a un interesse pubblico e l’ASL esclude criticità igienico-sanitarie.
Il caso
La controversia nasce dall’impugnazione della delibera con cui un Consiglio comunale aveva autorizzato la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per consentire la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile.
L’intervento era collegato alla sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e su gomma, nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 3.4, dedicato proprio alla “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario”.
Il progetto prevedeva un’infrastruttura energetica connessa alla mobilità sostenibile, finalizzata alla progressiva sostituzione di mezzi diesel con mezzi alimentati a idrogeno prodotto da energia rinnovabile. Era inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a prevalente servizio del cimitero.
Secondo quanto emerge dalla sentenza, l’area interessata non era un ambito libero o agricolo privo di trasformazioni, ma un contesto già infrastrutturato: zona urbana, prossimità della stazione ferroviaria, area di deposito-officine, ex eliporto e spazi già utilizzati anche come parcheggio.
Il Comitato ricorrente contestava la legittimità della delibera comunale e degli atti presupposti, sostenendo diversi profili di illegittimità.
In particolare, veniva dedotto che:
la conferenza di servizi sarebbe stata impropriamente qualificata come decisoria;
non sarebbero stati acquisiti tutti i pareri necessari;
la deroga al vincolo cimiteriale sarebbe stata demandata al Comune in modo illegittimo;
il parere ASL sarebbe stato acquisito tardivamente e non adeguatamente riferito al progetto;
la fascia dei 50 metri sarebbe inderogabile anche per un’opera pubblica;
sarebbe mancata una motivazione effettiva sull’interesse pubblico perseguito.
La decisione del TAR Campania
Il TAR respinge il ricorso e conferma la legittimità della deroga. Per quanto riguarda le questioni preliminari, cioè le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle amministrazioni resistenti. In particolare, veniva contestata la legittimazione del Comitato ad agire in giudizio, la regolarità delle notifiche e la tempestività dell’impugnazione. Il TAR respinge tutte queste eccezioni. Riconosce infatti che il Comitato, pur essendo di recente costituzione, è dotato di una struttura organizzata e stabile e persegue uno scopo collettivo legato alla tutela della salute e dell’ambiente del territorio interessato. Per questo motivo gli viene riconosciuta la legittimazione ad agire.
Inoltre, il giudice ritiene che il contraddittorio sia stato comunque correttamente instaurato e che non vi sia tardività nell’impugnazione della conferenza dei servizi, poiché si tratta di un atto endoprocedimentale che non produce effetti immediatamente lesivi e quindi non è autonomamente impugnabile nei termini decadenziali.
Un secondo aspetto centrale riguarda la legittimità della conferenza dei servizi. Il Comitato sosteneva che la conferenza si fosse svolta in modo irregolare, senza l’effettiva acquisizione dei pareri degli enti coinvolti e con una impropria gestione del procedimento. Il TAR, invece, ricostruisce l’iter amministrativo e conclude che la conferenza si è svolta correttamente secondo la disciplina della legge n. 241 del 1990. I pareri degli enti competenti risultano acquisiti. La conferenza di servizi ha definito gli aspetti di propria competenza e ha mantenuto efficacia sostitutiva per i restanti atti di assenso, demandando però al Consiglio comunale la specifica autorizzazione alla deroga cimiteriale, previa acquisizione del parere ASL. Di conseguenza, non emergono vizi procedurali tali da inficiare l’intero procedimento.
Quando è possibile la deroga del vincolo cimiteriale?
Il Comitato sosteneva che il Comune non potesse autorizzare l’intervento perché la fascia di rispetto cimiteriale sarebbe inderogabile o comunque riducibile solo entro limiti rigidi non rispettati nel caso concreto. Il TAR, invece, chiarisce che la normativa di riferimento, l’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, consente espressamente la riduzione della fascia di rispetto per la realizzazione di opere pubbliche o interventi di interesse pubblico, purché vi sia il parere favorevole dell’ASL e non vi siano ragioni igienico-sanitarie ostative. In questo caso, il giudice riconosce che l’impianto a idrogeno rientra pienamente tra le opere di interesse pubblico, anche perché inserito in un progetto PNRR strategico per la transizione energetica. Inoltre, l’area interessata è già fortemente urbanizzata e infrastrutturata, elemento che rafforza la compatibilità dell’intervento con la disciplina del vincolo.
Collegato a questo, il TAR esamina anche la posizione dell’ASL, che aveva espresso parere favorevole alla deroga. Il Comitato contestava la validità di tale parere, ritenendolo insufficiente o non adeguatamente motivato. Il giudice, però, ritiene che il parere sanitario sia coerente con la sua funzione normativa, che è limitata alla verifica dell’assenza di rischi igienico-sanitari. L’ASL ha valutato elementi concreti come la distanza fisica dal cimitero, la presenza di infrastrutture intermedie e la natura dell’opera, concludendo per l’assenza di criticità. Per il TAR, si tratta quindi di una valutazione tecnica ragionevole e sufficiente.
Infine, il giudice affronta la questione della natura complessiva del progetto e del suo interesse pubblico. Viene ribadito che l’intervento rientra in un programma europeo e nazionale di transizione energetica e innovazione del trasporto pubblico, finalizzato alla sostituzione di mezzi inquinanti con tecnologie a idrogeno. Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità della scelta amministrativa di autorizzare la deroga, poiché si tratta di un’opera qualificata come strategica e finanziata con risorse pubbliche rilevanti.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il TAR conclude che il ricorso è infondato.
Approfondimenti
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