Acustica Forense: pubblicate le linee guida del CNI

Acustica Forense: pubblicate le linee guida del CNI

Indicazioni su ruolo, metodi e responsabilità dell’ingegnere nei contenziosi su rumore e requisiti acustici degli edifici

L’acustica forense assume un ruolo sempre più rilevante nei contenziosi edilizi, condominiali e ambientali. Rumori provenienti da attività produttive, impianti tecnologici, vicini, locali commerciali o difetti di isolamento acustico degli edifici possono generare controversie tecniche complesse, nelle quali il giudice ha spesso bisogno del supporto di un professionista qualificato.

In questo scenario si inseriscono le nuove linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense. Il documento, predisposto dal Gruppo di Lavoro “Acustica” del CNI, nasce con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.

Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.

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Acustica forense: cosa fa l’ingegnere

L’ingegnere che opera in acustica forense non svolge una semplice attività di consulenza tecnica, ma interviene in un contesto nel quale la valutazione scientifica deve essere utile alla decisione del giudice o alla tutela della parte assistita.

Il  documento  richiama gli articoli 61-64 del Codice di procedura civile e gli articoli 220-233 del Codice di procedura penale, che disciplinano rispettivamente consulenza tecnica e perizia.

Il CTU –  Cconsulente Tecncico d’Ufficio – è ausiliario del giudice: il suo compito non è sostenere una parte, ma fornire una valutazione tecnica indipendente, fondata sugli atti di causa, sulle operazioni peritali autorizzate e sulle conoscenze specialistiche richieste dal quesito. Deve mantenere un comportamento imparziale, rispettoso ed equilibrato nei confronti delle parti, dei loro avvocati e dei consulenti tecnici coinvolti.  Nell’esercizio dell’incarico, il CTU è tenuto anche a segnalare al giudice eventuali situazioni illecite emerse durante le attività peritali e al momento dell’accettazione dell’incarico, è opportuno che il CTU:

dichiari di possedere le competenze specialistiche richieste per lo svolgimento della consulenza e, nei limiti del proprio ruolo, contribuisca alla corretta formulazione dei quesiti posti dal giudice;
precisi che utilizzerà le tecniche di indagine e i parametri misurabili più idonei a rappresentare in modo chiaro la situazione oggetto di accertamento;
specifichi che le eventuali misurazioni saranno eseguite in contraddittorio con le parti presenti, salvo diversa autorizzazione del giudice, concordata con le parti stesse.

Il CTP – Consulente Tecncico di Parte -, invece, assiste una parte processuale, partecipa alle operazioni peritali e può formulare osservazioni, istanze e rilievi critici. Anche il CTP, tuttavia, deve conservare autonomia tecnica: non può sostenere consapevolmente tesi false o scientificamente infondate.

In materia acustica questo principio assume particolare rilievo perché la scelta del metodo di misura può incidere in modo significativo sull’esito dell’accertamento. Il tecnico deve quindi motivare le proprie scelte: posizione dei microfoni, durata delle misure, condizioni di esercizio delle sorgenti, indicatori utilizzati, correzioni applicate, incertezza di misura e norme tecniche di riferimento.

Le aree di contenzioso: immissioni acustiche e requisiti acustici passivi degli edifici

Le Linee guida CNI individuano due grandi aree di contenzioso:

immissioni acustiche, tipicamente connesse all’art. 844 del Codice civile;
requisiti acustici passivi degli edifici, con riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e alla normativa tecnica di settore.

La distinzione è essenziale: nel primo caso il tema centrale è la normale tollerabilità del rumore immesso da un fondo o da un’attività verso un altro soggetto, mentre, nel secondo caso l’oggetto dell’accertamento è la prestazione acustica dell’edificio o di suoi componenti: pareti, solai, facciate, impianti tecnologici.

Immissioni acustiche: tollerabilità, limiti pubblicistici e art. 844 c.c.

Nei rapporti tra privati il riferimento principale è l’art. 844 del Codice Civile, secondo cui il proprietario non può impedire le immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi.

La valutazione della tollerabilità, però, spetta al giudice. Il consulente tecnico deve accertare l’entità e le caratteristiche del fenomeno rumoroso, ma non deve sostituirsi alla decisione giudiziaria.

In concreto, il CTU deve descrivere la situazione acustica, misurare il fenomeno, individuare le sorgenti e fornire elementi tecnici su:

ampiezza;
frequenza;
durata;
continuità;
impulsività;
intrusività;
potenziale disturbo;
eventuali interventi di mitigazione;
costi e fattibilità degli interventi.

Il consulente tecnico, quindi, deve fornire al giudice una rappresentazione scientifica del fenomeno: livello sonoro, frequenza, durata, continuità, eventuale impulsività, componenti tonali, intrusività e rapporto con il rumore di fondo.

Le linee guida invitano a evitare automatismi. Il criterio comparativo sul rumore di fondo, spesso utilizzato nel contenzioso civile, può essere utile in determinati scenari. Il metodo considera un differenziale di 3 dB tra il livello ambientale e il livello di fondo misurato in assenza della sorgente indagata.

Tuttavia, il CNI chiarisce che non esistono criteri di misura e valutazione validi ovunque e comunque. Non esistono “criteri della normale tollerabilità” applicabili automaticamente a ogni caso.

La scelta delle grandezze fonometriche deve essere coerente con lo scenario acustico oggetto di indagine. Livelli equivalenti, massimi, percentili, SEL e altri parametri devono essere scelti dal consulente in base alla natura del fenomeno e al quesito ricevuto.

Rumore intrusivo: il ruolo della UNI/TS 11844:2022

Un ruolo centrale è assegnato alla UNI/TS 11844:2022, dedicata alle procedure per la misurazione e l’analisi del rumore intrusivo.

La specifica tecnica definisce il rumore intrusivo come la componente del rumore ambientale associabile a una o più sorgenti specifiche, riconoscibile all’interno dello scenario acustico e potenzialmente disturbante.

Le linee guida distinguono tra:

rumore ambientale, cioè il suono prodotto da tutte le sorgenti attive;
rumore intrusivo, cioè il contributo acustico specifico associabile alla sorgente indagata;
rumore di fondo, cioè il rumore ambientale privato del contributo intrusivo nel periodo in cui esso è presente;
rumore residuo, cioè il suono rimanente dopo l’eliminazione dei suoni specifici.

La stima dell’intrusività può basarsi sul rapporto segnale-rumore per bande di frequenza. Tra i parametri richiamati vi è la detectability, indicata come D’L, che descrive la riconoscibilità fisica del rumore intrusivo.

Il CNI sottolinea però un punto essenziale: l’intrusività non coincide con la tollerabilità. La UNI/TS 11844:2022 è uno strumento tecnico aggiuntivo, non un criterio giuridico automatico.

Danni da rumore: non solo apparato uditivo

Le linee guida distinguono tra effetti uditivi ed effetti extrauditivi del rumore.

Tra gli effetti uditivi rientrano il tinnitus, l’innalzamento temporaneo della soglia uditiva e la perdita permanente dell’udito. Il documento ricorda che l’ipoacusia da rumore può insorgere anche in presenza di fattori individuali predisponenti o di cofattori, come patologie pregresse o sostanze ototossiche.

Gli effetti extrauditivi possono manifestarsi anche a livelli inferiori rispetto a quelli che provocano danni all’apparato uditivo. Il CNI richiama, tra gli altri:

disturbi del sonno e del riposo;
effetti fisiopatologici;
effetti psicologici e comportamentali;
interferenze nella comunicazione;
rischi da mascheramento di segnali di allarme;
risposte individuali molto diverse a parità di esposizione.

Il documento richiama anche i progetti BRIC INAIL dedicati allo studio dei danni extrauditivi da rumore in ambito forense.

Requisiti acustici passivi degli edifici

Il secondo grande ambito affrontato dalle linee guida riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici. Si tratta delle prestazioni che un edificio deve garantire in opera in termini di isolamento dai rumori aerei, isolamento di facciata, isolamento dal rumore di calpestio e controllo della rumorosità degli impianti tecnologici.

Il riferimento principale resta il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che individua i requisiti acustici passivi degli edifici e i limiti prestazionali in funzione della destinazione d’uso.

Il decreto considera cinque grandezze fondamentali:

potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti;
isolamento acustico standardizzato di facciata;
livello di rumore di calpestio normalizzato;
livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo;
livello equivalente degli impianti a funzionamento continuo.

Le prestazioni acustiche devono proteggere la singola unità immobiliare dai rumori provenienti dall’esterno, da altre unità immobiliari e dagli impianti. L’indirizzo oggi consolidato è che i requisiti acustici passivi si applicano:

ai nuovi edifici;
agli interventi di ristrutturazione che incidono sugli elementi soggetti a prestazione acustica;
ai nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti;
ai frazionamenti, quando vengono realizzati nuovi elementi di separazione tra unità immobiliari;
agli edifici a destinazione mista, applicando i requisiti pertinenti alle diverse destinazioni d’uso o, nei casi incerti, quelli più restrittivi.

Il nodo LAeq: 25 o 35 dB(A)?

Il CNI segnala una storica incongruenza del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per il rumore degli impianti a ciclo continuo.

Nel decreto compaiono due riferimenti:

25 dB(A) nell’Allegato A;
35 dB(A) nella Tabella B per la categoria A, relativa agli edifici residenziali o assimilabili.

Le linee guida riportano diversi pareri ministeriali non pienamente concordi. Alcuni propendono per il valore di 25 dB(A), altri per l’applicazione della Tabella B.

Il tecnico, secondo il CNI, non deve “fare giurisprudenza”. Deve invece segnalare la criticità, motivare le proprie scelte tecniche e fornire al giudice un quadro chiaro.

Applicabilità del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Le linee guida ricostruiscono anche l’evoluzione interpretativa sull’applicabilità dei requisiti acustici passivi.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2013 e i successivi chiarimenti, il CNI considera consolidato che i requisiti si applichino:

sempre ai nuovi edifici;
agli elementi edilizi oggetto di intervento nelle ristrutturazioni, quando le opere ne alterano le caratteristiche acustiche.

Negli edifici a destinazione mista, quando le diverse destinazioni d’uso sono chiaramente e stabilmente individuabili, occorre applicare i requisiti pertinenti a ciascuna destinazione. Le separazioni tra ambienti contigui con diversa destinazione devono essere considerate come elementi separatori tra unità immobiliari.

Collaudo acustico e norme tecniche

Le misurazioni devono essere eseguite secondo le norme tecniche di riferimento. Il documento richiama, tra le altre:

UNI EN ISO 16283-1, 16283-2 e 16283-3;
UNI EN ISO 717-1 e 717-2;
UNI EN ISO 10052;
UNI EN ISO 16032;
UNI EN ISO 12999-1;
UNI/TR 11326;
UNI EN ISO 3382;
UNI 11532;
UNI 8199;
UNI 11367;
UNI 11444.

Il rumore va misurato nell’ambiente più prossimo a quello in cui si origina, ma appartenente ad altra unità immobiliare. L’ambiente deve essere abitabile e verificabile acusticamente; sono quindi generalmente escluse misure in bagni, corridoi e ripostigli.

Il tema dell’incertezza di misura è particolarmente delicato quando i risultati sono prossimi ai limiti. Le linee guida richiamano il principio di massima garanzia per il soggetto controllato, con applicazione di criteri coerenti con le norme di settore.

Danni riparabili, non riparabili e svalutazione

Nel contenzioso sui requisiti acustici passivi, il CTU deve spesso distinguere tra danni riparabili e danni non riparabili.

I danni riparabili sono quelli per cui è possibile individuare interventi di ripristino e quantificarne il costo. La valutazione può includere opere edili, costi accessori, spostamento del mobilio, eventuale alloggio alternativo, pulizie e perdita di superficie o altezza interna dovuta alle opere di mitigazione.

I danni non riparabili ricorrono quando l’intervento è impossibile, economicamente sproporzionato, compromette l’abitabilità o richiede interventi su proprietà di terzi estranei al giudizio. In tali casi si può procedere con una stima della svalutazione dell’immobile.

Il consulente deve indicare nella relazione tecnica eventuali complicazioni legate ad agibilità, destinazione d’uso, segnalazioni necessarie e possibile coinvolgimento di terzi.

Responsabilità: progettista, costruttore, direttore lavori e tecnico acustico

Le responsabilità per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi possono coinvolgere più soggetti:

progettista edile, strutturale e impiantistico;
direttore dei lavori;
venditore;
costruttore;
tecnico competente in acustica;
installatore;
fornitore di materiali;
proprietà o conduttore.

Il progettista deve redigere un progetto conforme ai riferimenti legislativi e locali, tenendo conto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Il costruttore deve eseguire l’opera a regola d’arte, verificare progetto e materiali e segnalare eventuali criticità. Il direttore dei lavori deve accertare la conformità dell’opera al progetto e intervenire in caso di carenze progettuali o esecutive.

Il tecnico competente in acustica può essere coinvolto nella valutazione previsionale, nel supporto alla direzione lavori e nella verifica finale in opera. Le sue responsabilità dipendono dal tipo di incarico assunto.

CAM 2025 e comfort acustico negli edifici pubblici

Le linee guida distinguono tra edilizia privata ed edilizia pubblica. Nel primo caso trovano applicazione il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, la legge quadro sull’inquinamento acustico, eventuali leggi regionali e regolamenti edilizi locali.

Per gli edifici pubblici, invece, in aggiunta a quanto richiesto per l’edilizia privata, occorre considerare anche il D.M. 24/11/2025 c.d. CAM edilizia 2025, che introduce ulteriori prescrizioni in materia di prestazioni e comfort acustico.

Il D.M. 24/11/2025 – criterio 2.3.10 –  fornisce specifiche indicazioni operative al progettista in materia di benessere e confort acustico. In particolare, tale criterio dovrà essere applicato per i progetti di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.

Il criterio richiede che il progetto garantisca adeguate prestazioni acustiche per pareti, solai, facciate e impianti, assumendo come riferimento almeno la classe II della UNI 11367, fatti salvi i requisiti minimi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Qualora le diverse disposizioni prevedano valori differenti, devono essere rispettati quelli più restrittivi.

Particolare attenzione è prevista per alcune destinazioni d’uso: ospedali e case di cura devono raggiungere livelli prestazionali più elevati, mentre gli edifici scolastici devono rispettare i valori indicati dalla UNI 11532-2 per requisiti acustici passivi e comfort interno.

Negli interventi su edifici esistenti, il criterio si applica soprattutto quando le opere riguardano elementi di separazione tra ambienti o la realizzazione di nuove partizioni e impianti. Per manutenzioni ordinarie e straordinarie deve essere assicurato, ove possibile, il miglioramento delle prestazioni acustiche esistenti; quando ciò non sia tecnicamente possibile o sia impedito da vincoli, deve essere almeno garantito il mantenimento dei requisiti preesistenti.

La verifica avviene attraverso la relazione CAM di progetto, la relazione acustica previsionale e, in fase finale, una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente in acustica.

In caso di conflitto tra diverse disposizioni, il criterio da seguire è quello più restrittivo. Per scuole, ospedali, case di cura e ambienti collettivi, il tema non riguarda solo l’isolamento dai rumori, ma anche la qualità acustica interna e il benessere degli utenti.

Approfondimenti

Per approfondire il tema:

Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali;
Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa;
Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta;
Guida al calcolo dell’isolamento acustico con esempio pratico;
CAM edilizi 2025.

Il comfort acustico è sempre più centrale nella progettazione degli edifici pubblici e privati, con il software per la progettazione, verifica e la certificazione dell’isolamento acustico in edilizia hai uno strumento operativo per valutare le prestazioni acustiche e redigere la documentazione tecnica.

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