Bonus edilizi e sconto in fattura: il credito non nasce se i lavori non sono eseguiti

Bonus edilizi e sconto in fattura: il credito non nasce se i lavori non sono eseguiti

Lo sconto in fattura e la cessione del credito richiedono lavori o forniture effettivamente realizzati. Il criterio di cassa non basta a rendere cedibile un credito riferito a interventi mai iniziati

Il pagamento anticipato e l’emissione della fattura non sono sufficienti a generare un credito d’imposta cedibile se i lavori non sono stati eseguiti.

È questo il punto centrale affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 20669/2026, relativa a un caso di bonus facciate fruito mediante sconto in fattura.

La vicenda riguarda due condomìni che avevano deliberato interventi sulle facciate e scelto il meccanismo dello sconto in fattura. La società appaltatrice aveva emesso le fatture e maturato crediti fiscali, successivamente utilizzati o ceduti. Tuttavia, al momento della generazione del credito, i lavori non risultavano eseguiti e neppure iniziati.

La Cassazione conferma l’impostazione del Tribunale: nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, le fatture devono riferirsi a prestazioni effettive. In caso contrario, il credito è inesistente.

Il caso: credito generato sulla base di lavori mai eseguiti

La controversia nasce da un sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Trapani e confermato, in sede di riesame, dal Tribunale.

Il sequestro aveva riguardato:

quote sociali della società appaltatrice;
crediti d’imposta;
prezzo di cessione dei crediti;
beni sottoposti a sequestro per equivalente nella disponibilità della società e, in subordine, del suo amministratore.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, due condomìni avevano commissionato interventi di recupero o restauro delle facciate, scegliendo di utilizzare il bonus facciate tramite sconto in fattura.

Il meccanismo era il seguente:

i condomìni pagavano il 10% dell’importo pattuito;
la società appaltatrice applicava lo sconto sul restante 90%;
la società recuperava l’importo scontato sotto forma di credito d’imposta;
il credito veniva poi ceduto a terzi o utilizzato in compensazione.

Il punto critico è che i lavori non erano stati eseguiti. Secondo la Cassazione, non erano neppure iniziati al momento in cui il credito era stato generato.

I motivi del ricorso: operazione legittima in base al criterio di cassa

Il ricorrente sosteneva che l’operazione fosse legittima in base al criterio di cassa.

Secondo la difesa, per il bonus facciate sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla data del pagamento e all’emissione delle fatture entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori.

La società appaltatrice, sempre secondo la tesi difensiva, si sarebbe limitata ad accettare il pagamento anticipato richiesto dai condomìni e a emettere le fatture entro il termine utile per beneficiare dell’aliquota più favorevole.

Il ricorrente aggiungeva inoltre che:

la società aveva sempre manifestato la volontà di eseguire i lavori;
la mancata cessione dei crediti a istituti finanziari aveva inciso sulla liquidità disponibile;
l’esecuzione successiva degli interventi avrebbe comunque consolidato la corretta fruizione dell’agevolazione.

La decisione della Cassazione: criterio di cassa, fatture e pagamento anticipato non bastano

La Corte dichiara il ricorso inammissibile stabilendo che “occorreva che le fatture, in relazione alle quali era stata esercitata l’opzione dello ‘sconto in fattura’, si riferissero a lavori o forniture effettivamente realizzati; altrimenti, in caso di fatture relative a lavori non eseguiti, finiva con il generarsi un credito di imposta inesistente e come tale non cedibile.”

La Cassazione chiarisce quindi che il credito non nasce dalla sola fattura. Nasce dalla combinazione tra intervento agevolato effettivo, spesa sostenuta e corretta documentazione fiscale.

La fattura, nel sistema dello sconto in fattura e della cessione del credito, deve documentare non solo il costo, ma anche il collegamento con lavori o forniture realmente eseguiti.

La Corte non nega che il criterio di cassa possa rilevare per le agevolazioni fiscali. Tuttavia, distingue chiaramente due ipotesi.

Nel caso della detrazione diretta, il contribuente che sostiene la spesa può far valere il pagamento effettuato nel periodo agevolato, ferma restando la necessità che i lavori vengano poi realizzati.

Diverso è il caso dello sconto in fattura o della cessione del credito. Qui il credito entra in circolazione o viene utilizzato dall’impresa. Per questo motivo, non è sufficiente il pagamento anticipato: le spese devono riferirsi a lavori o forniture effettivamente realizzati.

La Cassazione afferma infatti che “se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal cd. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l’opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati.”

Un altro aspetto rilevante riguarda la disponibilità dell’impresa a eseguire i lavori in un momento successivo. La Cassazione esclude che questa circostanza possa incidere sulla valutazione del fumus del reato.

Secondo la Corte, nel momento in cui l’opzione per lo sconto in fattura viene esercitata e il credito viene generato, ceduto o compensato, il presupposto deve già esistere. Se i lavori non sono stati eseguiti, il credito è inesistente.

Approfondimenti

Per evitare contestazioni sulla reale esecuzione delle lavorazioni e sulla corretta maturazione dei crediti fiscali, è fondamentale gestire in modo ordinato computi, contabilità, stati di avanzamento, misure e documentazione economica dell’intervento.

In questo contesto, l’utilizzo di un software di computo metrico e contabilità lavori consente al tecnico e all’impresa di tenere sotto controllo quantità, lavorazioni eseguite, importi contabilizzati e documenti di cantiere, riducendo il rischio di disallineamenti tra fatture, avanzamento effettivo delle opere e spese portate in agevolazione.

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