RIMBORSO ACCISE II TRIMESTRE 2026 (CD. CARBON TAX) – APERTURA DOMANDE –

Con la pubblicazione dell’Informativa ADM Prot. n. 00353642 del 24 giugno 2026, sono stati resi disponibili il software e le istruzioni per la compilazione e la presentazione dell’istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale relativo al II trimestre 2026.

Il rimborso riguarda i consumi effettuati dai veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI.

La dichiarazione di rimborso potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2026.

misura del rimborso

A seguito delle variazioni normative intervenute nel corso del trimestre, la misura del beneficio è suddivisa in più periodi di consumo.

In particolare, l’aliquota agevolata per il gasolio commerciale rimane pari a 403,22 euro per 1000 litri, mentre l’aliquota ordinaria del gasolio impiegato come carburante è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre.

Periodo di consumo: 1° APRILE– 22 MAGGIO 2026

Per questo periodo, la misura del rimborso è così articolata:

  • Gasolio commerciale
    • 69,68 euro per 1000 litri
    • Differenza tra aliquota ordinaria (472,90 €/1000 litri) e aliquota agevolata (403,22 €/1000 litri)
  • Gasoli paraffinici HVO non qualificati o con informazioni non disponibili
    • 69,68 euro per 1000 litri
    • L’importo si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento che non soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025, oppure per i quali non siano disponibili informazioni da parte del fornitore.

Periodo di consumo: 23 MAGGIO– 06 GIUGNO 2026

Per questo periodo, la misura del rimborso è così articolata:

  • Gasolio commerciale
    • 169,68 euro per 1000 litri
    • Differenza tra aliquota ordinaria (572,90 €/1000 litri) e aliquota agevolata (403,22 €/1000 litri)
  • Gasoli paraffinici HVO
    • 169,68 euro per 1000 litri
    • L’importo si applica sia ai prodotti che soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025, sia ai prodotti che non le soddisfano o per i quali non siano disponibili informazioni da parte del fornitore.

Periodo di consumo: 07 GIUGNO– 30 GIUGNO 2026

Per questo periodo, la misura del rimborso è così articolata:

  • Gasolio commerciale
    • 219,68 euro per 1000 litri
    • Differenza tra aliquota ordinaria (622,90 €/1000 litri) e aliquota agevolata (403,22 €/1000 litri)
  • Gasoli paraffinici HVO che soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025, oppure per i quali non siano disponibili informazioni da parte del fornitore
    • 214,18 euro per 1000 litri
    • Calcolato sulla base dell’aliquota ridotta pari a 617,40 €/1000 litri

GASOLI PARAFFINICI HVO: ULTERIORI PRECISAZIONI

Per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025, l’Informativa ADM prevede una maggiore articolazione dei periodi di consumo.

In particolare:

Periodo di consumo: 1° aprile – 7 aprile 2026
  • 214,18 euro per 1000 litri
Periodo di consumo: 8 aprile – 10 maggio 2026
  • 69,68 euro per 1000 litri
Periodo di consumo: 11 maggio – 22 maggio 2026
  • 214,18 euro per 1000 litri
Periodo di consumo: 23 maggio – 6 giugno 2026
  • 169,68 euro per 1000 litri
Periodo di consumo: 7 giugno – 30 giugno 2026
  • 214,18 euro per 1000 litri

È importante sottolineare che il Decreto-Legge n. 57 del 29 maggio 2023 ha ampliato il rimborso includendo anche i gasoli paraffinici ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, come i biocarburanti HVO e GTL.(Link alla notizia)

SOGGETTI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE

Si ricorda che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio impiegati da:

  • veicoli di categoria Euro 4 o inferiore;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, per il trasporto merci;
  • veicoli della categoria M1, per il trasporto persone.

NOVITA’ PER LA TRASMISSIONE DELL’ISTANZA 

Per il II trimestre 2026, resta confermata la possibilità di trasmettere la dichiarazione di rimborso tramite:

  • Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
  • PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente;
  • in via residuale, modalità cartacea, unitamente a supporto informatico contenente il file della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere accompagnata dal file in formato “.dic”, che ne riproduce integralmente il contenuto.

ATTENZIONE: DAL 1° OTTOBRE 2026 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER LE COMPENSAZIONI

L’Informativa ADM richiama inoltre una novità importante introdotta dall’art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89.

A decorrere dal 1° ottobre 2026, per le dichiarazioni di rimborso con richiesta di utilizzo del credito in compensazione, la presentazione dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica.

Sempre dal 1° ottobre 2026, tali dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea, ma dovranno essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

La medesima disposizione riduce inoltre da 60 a 30 giorni il termine per la maturazione del silenzio-assenso.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il rimborso può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6740, decorsi i termini previsti dalla normativa e in assenza di rilievi da parte dell’Ufficio delle Dogane.

In alternativa, è possibile richiedere il rimborso in denaro.

Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al I trimestre 2026, l’Informativa ADM ricorda che gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Eventuali eccedenze non compensate dovranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2028.

 

Se interessati, vi preghiamo di scriverci compilando il form alla sezione Contatti