ESTESE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GASOLI PARAFFINICI DA SINTESI E IDROTRATTATI

La circolare n. 21/2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, datata 13 ottobre 2023, ha ampliato le agevolazioni fiscali precedentemente riservate esclusivamente al gasolio commerciale conforme alla norma UNI EN 590. Questa estensione, in ottemperanza alla legge del 26 luglio 2023, n. 95 (art. 3-quinquies, comma 2), adesso si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento.

L’obiettivo principale di questa estensione delle agevolazioni fiscali è incentivare l’adozione di carburanti più sostenibili, concentrandosi sulle varianti di gasoli con una filiera produttiva e distributiva distinta rispetto a quella del gasolio convenzionale.

Poiché i gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, così come il gasolio da fonte fossile conforme alla UNI EN 590, condividono gli stessi codici NC (cioè, 2710 1943) e CPA (cioè, E430 ed E440), è stato necessario introdurre specifici codici addizionali (CADD) per l’identificazione e la distinzione contabile di tali prodotti nell’ambito delle competenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di seguito, vengono elencati i CADD da utilizzare in combinazione con i rispettivi codici CPA e NC:

  • CPA E430 NC 27101943 CADD S182: per l’HVO;
  • CPA E440 NC 27101943 CADD S182: per l’HVO denaturato;
  • CPA E430 NC 27101943 CADD S183: per il gasolio GTL di origine fossile;
  • CPA E440 NC 27101943 CADD S183: per il gasolio GTL di origine fossile denaturato;
  • CPA E430 NC 27101943 CADD S184: per il gasolio GTL RFNBO;
  • CPA E440 NC 27101943 CADD S184: per il gasolio GTL RFNBO denaturato.

 

A seguito di questa normativa, gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio presso l’Ufficio delle dogane competente. Inoltre, devono utilizzare i nuovi CADD, che sono già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei documenti di accompagnamento. Questo adeguamento alle nuove disposizioni deve essere completato entro il 1° dicembre 2023. Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico sopra menzionata sarà soggetta a una separata contabilizzazione ai fini fiscali, seguendo le consuete regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili nel deposito in cui sono stoccati.