Variante in corso d’opera lavori pubblici

Variante in corso d’opera lavori pubblici

Cos’è una variante in corso d’opera nei lavori pubblici alla luce del codice appalti e del Correttivo: chi l’autorizza e come si esegue?

Il tema delle varianti costituisce uno degli aspetti più delicati della fase esecutiva di un appalto pubblico. Le varianti sono lo strumento con cui è possibile modificare l’oggetto del contratto d’appalto, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla norma. L’art. 120 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, disciplina in modo dettagliato le ipotesi e le modalità con le quali possono essere modificati i contratti durante il periodo di efficacia, disciplina in modo dettagliato le ipotesi e le modalità con le quali vengono modificati i contratti durante il periodo di efficacia.

L’articolo 120 è in linea con l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche vengono così divise:

al comma 1 sono incluse le variazioni ammissibili dal punto di vista qualitativo, in quanto non alterano la natura del contratto;
al comma 2 è previsto, per specifiche ipotesi, il limite dell’aumento di prezzo non superiore al 50% del valore iniziale del contratto;
al comma 3 rientrano le modifiche consentite in relazione agli aspetti quantitativi, purché sotto le soglie previste e sempre che non comportino un’alterazione sostanziale del contratto;
al comma 6 sono disciplinate le modifiche non “sostanziali”, con una chiara indicazione di quelle che, secondo la direttiva, devono invece essere considerate tali.
il comma 7 prevede le modifiche che, pur nei limiti imposti dalla normativa europea, possono comunque essere accettate.

È necessario, quindi, prevedere anticipatamente la possibilità di modificare il contratto di appalto inserendo le opportune clausole nei documenti di gara. A tal fine può esserti d’aiuto:

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Cos’è una variante in corso d’opera lavori pubblici? Le modifiche del Correttivo

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l’altro, di varianti in corso d’opera resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto
per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti) interviene modificando la lettera c) del comma 1 dell’articolo 120, proprio in riferimento alle varianti. Le varianti in corso d’opera sono da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
le difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

I contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

le soglie fissate all’articolo 14 D.Lgs. 36/2023;
il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

È bene precisare che il superamento delle soglie del 10% o del 15% non comporta automaticamente l’obbligo di una nuova procedura di affidamento, se la modifica rientra in un’altra ipotesi ammessa dall’art. 120, ad esempio lavori, servizi o forniture supplementari, varianti per circostanze imprevedibili o modifiche non sostanziali. Per le modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), resta fermo il limite dell’aumento di prezzo non superiore al 50% del valore iniziale del contratto.

In chiave storica e transitoria, ti ricordo inoltre che, nell’ambito delle misure legate al PNRR, il D.L. 36/2022 ha introdotto specifiche previsioni sul costo dei materiali, riferite alla disciplina allora vigente di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Tra le novità introdotte spiccavano le modifiche all’art. 7, recante “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, con i commi 2-ter e 2-quater relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera:

al comma 2-ter viene espressamente riconosciuto che, tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera;
al comma 2-quater il legislatore ha procedimentalizzato la possibilità per le parti del rapporto contrattuale (stazione appaltante e appaltatore) di proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi di spesa da utilizzare in compensazione per far fronte alle sopravvenute variazioni del costo dei materiali.

Oggi, per gli appalti regolati dal D.Lgs. 36/2023, il riferimento principale resta l’art. 120 del nuovo Codice, come modificato dal Correttivo Appalti.

Parere MIT 3517/2025: il Correttivo si applica solo ai contratti dal 2025

Cosa succede ai contratti d’appalto sottoscritti prima del 31 dicembre, data dell’entrata in vigore del Correttivo Appalti? In particolare, è possibile applicare anche ai contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) le modifiche introdotte all’art. 120 sulle varianti in corso d’opera?

Il parere MIT n. 3517/2025 fa luce su questo aspetto.

Il MIT chiarisce che le modifiche introdotte all’art. 120 dal D.Lgs. 209/2024 non si applicano retroattivamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del correttivo, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Di conseguenza, tali contratti continuano ad essere regolati dalle disposizioni originarie dell’art. 120, nella versione precedente al D.Lgs. 209/2024.

Grazie alle modifiche in riferimento alle varianti in corso d’opera ( lettera c, comma 1,) si ha un’applicazione più trasparente e coerente delle stesse varianti, rendendo il nuovo impianto normativo un utile punto di riferimento anche nei casi in cui non sia formalmente obbligatorio.

Possiamo così schematizzare:

Contratti stipulati prima del 31 dicembre 2024
si continuano ad applicarsi le previsioni dell’art. 120 nella sua formulazione originaria, vigente al momento della procedura di gara e della stipula. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024 non troveranno applicazione, nemmeno per le modifiche contrattuali successive all’entrata in vigore del correttivo;
Contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2024
a partire dal 1° gennaio 2025, per i contratti la cui fase di aggiudicazione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del correttivo, si applicheranno le nuove disposizioni dell’art. 120 così come novellate dal D.Lgs. 209/2024;
Eventuali deroghe o espressa retroattività
in linea generale, la retroattività di una norma sopravvenuta può ammettersi solo in presenza di una espressa disposizione legislativa in tal senso. In assenza di tale previsione, prevale il principio di irretroattività delle norme sostanziali, salvo si tratti di norme processuali o interpretative.

Chi autorizza le varianti in corso d’opera?

Le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento (RUP), con l’ausilio del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto, attraverso le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’ANAC, per “autorizzazione” si intende l’atto tramite il quale il RUP fornisce il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l’elaborazione della variante.

Parere MIT 3892/2025: chi può eseguire perizie di variante?

La redazione delle perizie di variante segue un procedimento strutturato con ruoli definiti. Solo RUP, direttore dei lavori e progettista originario possono gestirle, garantendo continuità tecnica e conoscenza dell’opera. Il direttore dei lavori valuta necessità, coerenza ed effetti sul progetto e propone le modifiche al RUP. L’intervento di soggetti estranei è escluso, salvo eccezioni formalmente autorizzate dalla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.

Quali condizioni giustificano una variante in corso d’opera?

Secondo le indicazioni del Codice Appalti è possibile modificare un contratto pubblico in corso di esecuzione (senza una nuova procedura di affidamento) solo in presenza di circostanze straordinarie, non prevedibili con la dovuta diligenza dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della gara, a condizione che tali modifiche non alterino la natura essenziale dell’accordo.

Pertanto, non è sufficiente il rispetto del limite quantitativo – pari a un quinto del valore del contratto – se non sono rispettati determinati presupposti.

Questi principi sono stati ribaditi da ANAC nell’Atto del Presidente del 16 aprile 2025 (fasc. n. 4949/2024), in occasione di una valutazione su una variante contrattuale autorizzata da una società attiva nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In questo caso, la modifica ha comportato un aumento superiore al 10% del valore iniziale del contratto, giustificato dall’impatto della pandemia di Covid-19, che avrebbe ritardato le fasi di progettazione e attuazione del progetto e reso necessario un ampliamento del supporto tecnico.

Secondo ANAC tali circostanze devono essere realmente straordinarie e non riconducibili a carenze organizzative o gestionali dell’amministrazione. La norma comunitaria e nazionale richiede che gli eventi non siano solo inattesi, ma anche impossibili da anticipare con una pianificazione attenta e responsabile. Nel caso analizzato, invece, ANAC ha ritenuto che le modifiche fossero dovute ad esigenze interne (la revisione del progetto, il potenziamento dei servizi di assistenza) che non hanno un nesso diretto e necessario con la crisi pandemica.

Un ulteriore elemento che ha contribuito ad escludere la legittimità della variante è il notevole intervallo di tempo intercorso tra l’inizio della pandemia (2020/2021) e l’adozione della modifica contrattuale (2024), che ha reso poco plausibile una connessione causale diretta.

La variante adottata è stata giudicata illegittima perché fondata su motivazioni non riconducibili ad eventi imprevedibili ai sensi della normativa. Le soluzioni adottate in fase esecutiva si sono rivelate misure correttive di problemi organizzativi e gestionali, non eventi straordinari esterni.

Per il futuro, l’Autorità ha raccomandato alla società di:

procedere con estrema attenzione nella valutazione e autorizzazione di eventuali modifiche contrattuali;
rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
pianificare in modo accurato l’attività di acquisizione e gestione, in funzione dei progetti strategici e dei fabbisogni dell’amministrazione di riferimento.

È sempre opportuno prevedere anticipatamente la possibilità di modificare il contratto di appalto inserendo le opportune clausole nei documenti di gara. A tal fine può esserti d’aiuto un software capitolati speciali da usare gratis per 30 giorni.

Errore progettuale e obbligo di contraddittorio

A seguito delle modifiche del Correttivo, è stato introdotto un nuovo comma 15-bis all’art. 120, che disciplina il contraddittorio tra la stazione appaltante, il progettista e l’appaltatore in caso di errore progettuale.

La norma stabilisce che le stazioni appaltanti devono verificare in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che possano compromettere, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell’opera o il suo futuro utilizzo, individuando tempestivamente soluzioni progettuali coerenti con il principio del risultato.

Si precisa che, in via esemplificativa, costituiscono errori od omissioni nella progettazione:

la non adeguata valutazione dello stato di fatto;
la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
ogni altra ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Poiché le modifiche contrattuali in corso d’opera spesso possono trarre origine anche da errori progettuali, al fine di scongiurare eventuali superficialità nella redazione degli elaborati superficiali, si è previsto, congiuntamente all’articolo 41, comma 8-bis (aggiunto ex novo dal Correttivo), che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti devono comunque prevedere in clausole chiare, precise e inequivocabili la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

Parere MIT 3896/2025: il MIT sulla gestione degli errori progettuali in fase esecutiva

Il MIT, con il parere 3896/2025, chiarisce che il comma 15-bis dell’art. 120 D.Lgs. 36/2023 introduce una “sanatoria straordinaria” per errori progettuali non intercettati dalla verifica/validazione preventiva, emergenti solo in fase esecutiva. La norma consente interventi tempestivi per garantire la continuità dei lavori e il principio del risultato. L’applicazione è limitata a casi eccezionali, con prova documentale dell’impossibilità di soluzioni ordinarie, e può richiedere un nuovo rapporto contrattuale con il progettista originario o altro soggetto qualificato. Restano ferme le responsabilità del progettista e del validatore per gravi carenze progettuali. Leggi l’approfondimento.

Varianti in corso d’opera: modulo in PDF da scaricare gratis

Di seguito ti fornisco la relazione sulla necessità di modifiche e varianti elaborata con il software capitolati speciali.

Nel modulo “varianti in corso d’opera” è necessario indicare i seguenti dati:

dati identificativi della stazione appaltante (o di altro soggetto) e del responsabile del procedimento (RUP);
oggetto/descrizione concisa della variante in corso d’opera;
CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);
numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della variante in corso d’opera e soggetto che approva la variante in corso d’opera;
numero di protocollo e data del provvedimento di autorizzazione della variante da parte del RUP;
settore/tipologia d’intervento o di contratto;
trasmissioni di precedenti varianti in corso d’opera;
comunicazioni all’Osservatorio dell’Anac di avvenute modifiche del contratto in corso d’opera;
comunicazioni di avvenute modifiche del contratto;
comunicazioni esiti del contenzioso;
variante ex art.132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 come catalogate dal RUP;
importi di riferimento principali delle varianti in corso d’opera;
documentazione da trasmettere a corredo della variante;
modalità di trasmissione e sanzioni per ritardi: avvertenze.

Relazione necessità modifiche e varianti PriMus-C

Variante in corso d’opera: come si svolge?

Se la variante in corso d’opera non modifica in maniera sostanziale gli elementi fondamentali del contratto originariamente pattuiti, il contratto di appalto può essere modificato senza la necessità di ricorrere a una nuova procedura di affidamento.

I contratti di appalto sia nei settori ordinari sia nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura nei seguenti casi:

quando le modifiche sono state previste nei documenti di gara;
per lavori, servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale qualora un cambiamento di contraente risulti impraticabile o notevolmente costoso per la Pubblica Amministrazione;
per sostituzione del contraente;
se le modifiche non sono sostanziali.

Obblighi di comunicazione per le varianti in corso d’opera

Secondo l’articolo 5 dell’allegato II.14 del Codice, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui
fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante.

L’Anac pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall’articolo 28 del Codice.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.

Criticità e raccomandazioni sull’uso delle varianti in corso d’opera da ANAC

L’ANAC, con la Delibera 407/2025, ha segnalato un uso improprio delle varianti in corso d’opera, che ha causato rilevanti aumenti di costi e ritardi nei lavori. Le modifiche introdotte non risultavano fondate su reali esigenze normative e non rientravano nelle fattispecie consentite dal Codice dei contratti. La frammentazione delle varianti ha prodotto una progettazione in itinere, alterando l’equilibrio economico del contratto e compromettendo la sostenibilità dell’appalto. Sono stati evidenziati anche gravi problemi di pianificazione e gestione, con impatto negativo sull’avanzamento dei lavori. L’ANAC ha quindi richiesto alla Stazione Appaltante di correggere tempestivamente progettazione, programmazione e tempi di esecuzione, comunicando le misure adottate entro 60 giorni. Leggi il nostro approfondimento.

FAQ variante in corso d’opera

Quali sono le principali cause che possono rendere necessaria una variante in corso d’opera?

Le varianti possono essere determinate da circostanze imprevedibili come nuove disposizioni legislative, eventi naturali straordinari, rinvenimenti imprevisti durante i lavori o difficoltà geologiche non prevedibili in fase di progettazione.

Come deve comportarsi la stazione appaltante in caso di errori progettuali rilevati durante l’esecuzione?

La stazione appaltante deve attivare un contraddittorio con progettista e appaltatore per identificare gli errori o omissioni progettuali e individuare soluzioni che rispettino il principio del risultato, secondo il nuovo comma 15-bis dell’art. 120.

In che modo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) influisce sulle varianti in corso d’opera?

Il PNRR ha introdotto norme che riconoscono come causa di variante gli eventi imprevisti che alterano significativamente il costo dei materiali e permette alle parti di proporre varianti per compensare tali variazioni di costo.

Quali sono le soglie di valore oltre le quali le modifiche contrattuali non possono essere considerate varianti senza una nuova gara?

Per i contratti di servizi e forniture, la soglia è il 10% del valore iniziale; per i contratti di lavori, il 15%. Modifiche superiori a queste soglie richiedono una nuova procedura di affidamento.

Quali obblighi di comunicazione deve rispettare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in caso di varianti in corso d’opera?

Il RUP deve comunicare le modifiche all’ANAC, specialmente per varianti che superano il 10% dell’importo originario, trasmettendo entro 30 giorni il progetto esecutivo, la relazione motivata e la validazione della stazione appaltante.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione – FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026

In un contratto avente ad oggetto una pluralità di lotti aggiudicati allo stesso operatore economico, se uno dei lotti si esaurisce prematuramente la stazione appaltante può attingere dalle risorse destinate ai lotti ancora capienti per aumentare corrispondentemente il volume del lotto esaurito?

No. I diversi lotti, benché confluiti in un unico contratto, sono stati oggetto di offerte separate a partire da differenti importi stimati a base di gara. Per questo motivo la loro modifica quantitativa in una fase successiva alla stipula del contratto, anche se non modifica l’importo complessivo del contratto, se eccede i limiti stabiliti dall’articolo 120 del codice dei contratti pubblici, determina, rispetto al singolo lotto, una violazione del principio di concorrenza. In applicazione dell’articolo 120 del codice, pertanto, ogni singolo lotto, può essere modificato se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 14; b) il 10% del valore iniziale del lotto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del lotto per i contratti di lavori (articolo 120, comma 3). Se i documenti iniziali di gara lo hanno previsto, ogni lotto può anche essere modificato entro i limiti del quinto d’obbligo ai sensi del comma 9 dell’articolo 120.

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