Equo compenso e ribasso del 100% nei servizi di progettazione: quando l’esclusione è illegittima?
La stazione appaltante può escludere l’offerta solo dopo una verifica di anomalia concreta, analitica e motivata.
Il tema dell’equo compenso nei servizi di progettazione continua a generare contenzioso nelle gare pubbliche e divide anche i giudici. Il nodo è ormai noto: dopo il correttivo al Codice appalti, il 65% del corrispettivo è fisso e non ribassabile, mentre il restante 35% può essere oggetto di competizione economica.
Ma il concorrente può azzerare integralmente questa quota ribassabile? E la stazione appaltante può escluderlo solo perché ha offerto un ribasso del 100%?
A queste domande risponde il TAR Calabria con la sentenza n. 1183/2026, che interviene su una procedura per servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. La decisione è rilevante perché distingue tra ribasso elevato, verifica di anomalia ed effettiva erosione dell’equo compenso.
Il principio è netto: il ribasso del 100% sulla quota del 35% non è di per sé illegittimo. L’esclusione richiede una motivazione concreta sulla non sostenibilità dell’offerta.
Il caso
La Prefettura di Catanzaro aveva avviato una procedura per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla ristrutturazione edilizia e al recupero delle coperture e delle facciate di alcuni immobili del Fondo Edifici di Culto.
L’importo a base di gara era stato suddiviso secondo il modello previsto dall’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023:
65% non soggetto a ribasso, pari a 182.813,04 euro;
35% soggetto a ribasso, pari a 98.437,79 euro.
La società ricorrente, classificatasi quarta, è stata sottoposta a verifica di anomalia dopo l’esclusione dei primi tre concorrenti. All’esito del subprocedimento, il RUP ne ha disposto l’esclusione, ritenendo che il ribasso del 100% sulla quota ribassabile comportasse un’erosione della quota fissa destinata a garantire l’equo compenso.
I motivi del ricorso
La società ha contestato l’esclusione sostenendo che la verifica di anomalia fosse stata attivata in modo automatico, senza specifici elementi sintomatici dell’inattendibilità dell’offerta.
Ha inoltre affermato che il nuovo art. 41, comma 15-bis, consente il ribasso anche integrale della quota del 35%, poiché il 65% fisso assicura già la tutela dell’equo compenso.
Un ulteriore profilo riguarda la composizione della quota non ribassabile: secondo la ricorrente, il 65% comprende anche spese e oneri accessori, perché la ripartizione opera sull’importo complessivo posto a base di gara.
La decisione del giudice
Il TAR Calabria accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di esclusione.
Secondo i giudici, il correttivo al Codice appalti ha introdotto un sistema di bilanciamento tra equo compenso e concorrenza. Il 65% dell’importo assume la forma di prezzo fisso; il restante 35% resta invece aperto al confronto competitivo.
Da ciò deriva che il ribasso del 100% sulla quota del 35% non equivale a una prestazione gratuita e non determina automaticamente la violazione dell’equo compenso.
Il passaggio centrale della sentenza riguarda la struttura dell’importo a base di gara. L’art. 41, comma 15-bis, precisa che l’importo è comprensivo di compensi, spese e oneri accessori, fissi e variabili. Di conseguenza, la quota del 65% non ribassabile include proporzionalmente anche le spese e gli oneri accessori stimati dalla stazione appaltante ed è, di per sé, idonea a garantire l’equilibrio dell’offerta e la remuneratività della prestazione d’opera intellettuale.
La stazione appaltante mantiene l’obbligo di verificare le offerte potenzialmente anomale. Tuttavia, quando decide di escludere un concorrente, deve spiegare in modo analitico perché il ribasso compromette la sostenibilità complessiva dell’offerta e la concreta remuneratività della prestazione professionale.
Nel caso esaminato, il RUP non ha dimostrato perché costi dichiarati per 8.473,66 euro potessero erodere la quota fissa di 182.813,04 euro. L’esclusione si è quindi fondata su un automatismo indimostrato, secondo il quale la mera sussistenza di spese comporterebbe di per sé la violazione dell’equo compenso garantito dal 65% dell’importo posto a base d’asta, nonostante esso sia strutturato per comprendere e remunerare sia le prestazioni professionali sia le spese a esse connesse: se esistono costi, allora viene intaccato l’equo compenso. Per il TAR, questo ragionamento non basta.
La sentenza offre indicazioni molto pratiche per tutti gli operatori coinvolti nelle gare di progettazione.
Le stazioni appaltanti non possono trattare il ribasso integrale sulla quota del 35% come causa automatica di esclusione. Devono invece costruire una verifica di anomalia documentata, capace di dimostrare in concreto l’eventuale insostenibilità dell’offerta.
Il RUP deve analizzare le giustificazioni economiche, verificare l’incidenza dei costi dichiarati sulla quota fissa e motivare puntualmente l’eventuale erosione della componente destinata alla remunerazione professionale.
Il punto non è il ribasso in sé, ma il suo effetto concreto sull’equilibrio economico dell’offerta.
Approfondimenti
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