Materiale end of waste con rifiuti visibili: l’utilizzatore ne risponde?

Materiale end of waste con rifiuti visibili: l’utilizzatore ne risponde?

La certificazione end of waste non esonera l’operatore professionale dal controllo visivo del materiale: se i rifiuti sono riconoscibili a occhio nudo, può scattare l’ordine di rimozione ex art. 192 del Codice ambiente

La presenza di una certificazione end of waste non consente all’operatore di disinteressarsi completamente delle condizioni effettive del materiale ricevuto e impiegato.

È questo il principio che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4799/2026, relativa a un’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Rifiuti nel materiale end of waste: il Comune ordina la rimozione

A seguito di un sopralluogo, le autorità hanno accertato che il materiale applicato al sottofondo stradale conteneva un elevato quantitativo di elementi estranei; all’interno del verbale erano indicati, tra gli altri, materiali ferrosi, parti di tubi corrugati in plastica, schede con circuiti elettronici, cartucce di inchiostro, pezzi di cavi elettrici, contenitori plastici, stracci, guanti da lavoro, placche per prese elettriche e imballaggi plastici. Erano inoltre presenti pezzi di materiale da copertura che, all’esito di successivi accertamenti analitici, sono risultati contenere fibre di amianto.

Il Comune ha quindi emesso un’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti del soggetto che aveva impiegato il materiale nel sottofondo stradale.

Il destinatario dell’ordinanza ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, sostenendo di non essere responsabile dell’accaduto e secondo la sua ricostruzione, egli si sarebbe limitato a utilizzare materiale acquistato come end of waste dalla società fornitrice e l’eventuale presenza di rifiuti, quindi, sarebbe stata imputabile esclusivamente al fornitore. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’operatore avrebbe dovuto accorgersi della presenza dei rifiuti. La questione è stata quindi portata davanti al Consiglio di Stato.

I motivi dell’appello: rifiuti non riconoscibili e affidamento sulla certificazione end of waste

Nel giudizio di appello, il ricorrente ha insistito sulla mancanza dell’elemento soggettivo della responsabilità e a suo avviso, i rifiuti non sarebbero stati immediatamente riconoscibili, anche a causa della composizione granulometrica e disomogenea del materiale.

L’appellante ha inoltre sostenuto che la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c. c. non poteva spingersi fino a imporre un controllo intrinseco sulla natura del materiale acquistato con certificazione end of waste. In altri termini, secondo questa tesi, l’operatore non avrebbe avuto l’obbligo di verificare nel dettaglio la composizione del materiale ricevuto, potendo fare affidamento sulla documentazione fornita.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR e la legittimità dell’ordinanza comunale.

La decisione del Consiglio di Stato: la certificazione end of waste non basta

Il Consiglio di Stato chiarisce un punto di grande interesse per imprese, tecnici e pubbliche amministrazioni: quando i rifiuti sono visibili a occhio nudo e riconoscibili con l’ordinaria diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c. c., l’utilizzatore non può invocare la sola certificazione del materiale per escludere ogni responsabilità.

Secondo il parere dei giudici di Palazzo Spada, oggetti come guanti da lavoro, cartucce di inchiostro, imballaggi plastici, cavi elettrici e placche per prese non potevano essere confusi con ghiaia o materiale inerte destinato al rifacimento di un fondo stradale. Non è stata quindi accolta la tesi secondo cui la composizione disomogenea del materiale avrebbe impedito di riconoscere i rifiuti e per i giudici, infatti, la granulometria grossolana e disomogenea era riferita agli inerti, non ai rifiuti macroscopici presenti nel materiale.

Anche ammettendo che i rifiuti fossero già contenuti nella fornitura proveniente dalla società venditrice, circostanza che peraltro non risultava provata, l’operatore avrebbe potuto accorgersene al momento dello scarico, senza dover svolgere particolari indagini tecniche sull’affidabilità della certificazione end of waste.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi l’approfondimento “Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione” . Per gestire le demolizioni in edilizia in modo consapevole e sicuro, ti suggerisco il un software per la sicurezza cantieri, in linea con la normativa vigente, in grado di guidarti in maniera sicura nell’analisi e nelle scelte.

Fonte: Read More