Responsabilità civile dei tecnici: presentata un nuova proposta di legge

Responsabilità civile dei tecnici: presentata un nuova proposta di legge

Responsabilità del professionista limitata alla condotta effettivamente imputabile, tutela degli eredi e coperture assicurative più aderenti al rischio: ecco cosa prevede il testo presentato alla Camera

Il 16 giugno 2026 è stata illustrata ieri alla Camera la proposta di legge recante la “Modifica all’articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate”.

La proposta di legge punta a ridefinire il quadro della responsabilità civile dei professionisti tecnici, con l’obiettivo di rendere più equilibrato il rapporto tra attività professionale, rischio patrimoniale, ruolo delle imprese esecutrici e garanzie per i danneggiati.

Il testo riguarda le professioni tecniche ordinistiche, tra cui ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti, agronomi e agrotecnici.

Al centro dell’intervento c’è un tema molto sentito dagli operatori del settore: evitare che il professionista sia chiamato a rispondere oltre la propria effettiva responsabilità, soprattutto quando il danno è collegato anche all’attività dell’impresa esecutrice o quando quest’ultima non è più in grado di far fronte alle conseguenze economiche.

La proposta non è ancora legge: dovrà seguire l’iter parlamentare previsto prima di produrre effetti concreti. Tuttavia, il contenuto apre un fronte importante per il comparto tecnico, perché interviene su responsabilità solidale, patrimonio degli eredi, durata della responsabilità professionale e coperture assicurative.

Responsabilità civile professionisti tecnici: cosa prevede la proposta

Il provvedimento si articola in sette articoli e mira a chiarire il confine tra la responsabilità del professionista e quella dell’impresa esecutrice nei casi di danni, difformità o difetti dell’opera.

Il principio di fondo è quello della proporzionalità: il tecnico dovrebbe rispondere per la parte di danno riconducibile alla propria condotta colposa, quando questa sia accertata, senza essere esposto automaticamente alle conseguenze economiche derivanti da responsabilità riferibili ad altri soggetti della filiera.

Si tratta di un passaggio rilevante soprattutto nei casi in cui l’impresa abbia cessato l’attività, sia fallita o risulti comunque incapiente. In queste situazioni, infatti, il rischio è che il professionista venga coinvolto in maniera estesa per effetto della responsabilità solidale, anche quando il suo contributo causale al danno sia solo parziale.

Responsabilità solidale: il nodo tra tecnico e impresa

Uno degli aspetti principali della proposta riguarda proprio la responsabilità solidale.

L’intervento punta a evitare che il professionista tecnico diventi il soggetto su cui si concentra l’intero peso patrimoniale del danno solo perché l’impresa esecutrice non è più reperibile o non dispone delle risorse necessarie. La responsabilità del tecnico verrebbe quindi ricondotta alla quota di condotta effettivamente imputabile alla sua attività.

In questo modo si cerca di distinguere con maggiore precisione il rischio professionale dal rischio d’impresa. Il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il consulente tecnico non verrebbero sollevati dalle proprie responsabilità, ma sarebbero chiamati a rispondere entro un perimetro più coerente con il ruolo svolto.

Resta fermo l’obiettivo di tutelare il danneggiato, ma attraverso un sistema più chiaro nella ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio e realizzativo.

Eredi del professionista: responsabilità limitata all’attivo ereditario

Altro punto centrale riguarda gli eredi del professionista.

La proposta prevede che l’eventuale coinvolgimento degli eredi nelle azioni risarcitorie sia limitato all’attivo ereditario. In pratica, la responsabilità non dovrebbe intaccare il patrimonio personale degli eredi oltre quanto ricevuto in successione.

La misura mira a evitare che le conseguenze economiche di una responsabilità professionale, accertata anche a distanza di anni, ricadano in modo illimitato sui familiari del tecnico.

Il testo conferma inoltre il riferimento temporale dei dieci anni dalla conclusione dell’attività professionale, un arco temporale che rende ancora più delicato il tema delle garanzie assicurative e della tutela patrimoniale.

Polizze professionali e azione diretta verso l’assicurazione

Il disegno di legge interviene anche sul fronte assicurativo.

Per i professionisti iscritti agli albi resta centrale l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa adeguata all’attività svolta. La proposta punta però a rafforzare il legame tra entità della prestazione, valore dell’opera, rischio assunto e contenuto della polizza.

Tra le novità rientra la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, anche quando il danno venga accertato dopo la cessazione dell’attività professionale o dopo la morte del professionista.

Questo aspetto è particolarmente importante perché molti danni in ambito tecnico-edilizio emergono solo a distanza di tempo. Una copertura efficace deve quindi essere in grado di operare anche nella fase successiva alla conclusione dell’incarico e deve allungarsi (“ultrattività”) almeno di dieci anni oltre la cessazione dell’attività o il decesso del professionista.

Infine, le imprese devono offrire, per ogni tipologia di opera, una copertura indennitaria decennale postuma a beneficio del committente.

Decennale postuma anche per le imprese

La proposta affronta inoltre il tema della copertura indennitaria decennale postuma, da prevedere a beneficio del committente per ogni tipologia di opera.

L’obiettivo è rafforzare il sistema delle garanzie lungo l’intera filiera, non solo a carico del professionista ma anche in relazione all’attività delle imprese esecutrici. In questo modo si punta a rendere più coerente il rapporto tra responsabilità, rischio dell’opera e soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

Per il committente, una copertura più strutturata può rappresentare una tutela ulteriore in caso di difetti o danni emersi dopo la conclusione dei lavori. Per tecnici e imprese, invece, il tema impone una maggiore attenzione alla corretta impostazione contrattuale e assicurativa dell’intervento.

Equo compenso e professioni tecniche

Nel quadro della proposta entra anche il tema dell’equo compenso.

La responsabilità professionale, infatti, è strettamente collegata al valore economico dell’incarico. Più il rischio assunto dal tecnico è elevato, più diventa rilevante garantire compensi proporzionati alla prestazione, alla complessità dell’opera e alle responsabilità connesse.

Il testo punta quindi a rafforzare l’applicazione dell’equo compenso e a estenderne l’efficacia anche nei rapporti con una platea più ampia di committenti, compresi gli appalti pubblici.

Per ulteriori raggiagli attendiamo la pubblicazione della proposta di legge.

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