Appalto integrato: si può sostituire il progettista indicato?

Appalto integrato: si può sostituire il progettista indicato?

Il progettista indicato nell’appalto integrato non è un concorrente: la sua sostituzione è ammessa se non modifica l’offerta tecnica o economica e non altera la par condicio

Il TAR Campania, Salerno, con la sentenza n. 1124/2026, affronta un tema molto pratico per stazioni appaltanti, imprese e professionisti: la possibilità di sostituire un componente del gruppo di progettazione indicato in gara nell’ambito di un appalto integrato.

La vicenda nasce da una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione di un intervento di riqualificazione di un impianto sportivo. La gara era regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggio all’offerta tecnica, all’offerta economica sui lavori e all’offerta economica relativa alla progettazione.

L’impresa aggiudicataria, ai fini della progettazione esecutiva, aveva indicato un RTP di professionisti. Dopo la conclusione delle operazioni di gara, ma prima dell’aggiudicazione, veniva chiesta la sostituzione della mandante incaricata delle prestazioni geologiche e archeologiche con due professionisti subentranti, un geologo e un’archeologa.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, sostenendo che la sostituzione avrebbe integrato una modifica ex post del raggruppamento di progettazione, in violazione della par condicio e del principio di immodificabilità dell’offerta.

Progettista indicato e progettista associato: la distinzione decisiva

Il cuore della sentenza è la distinzione tra:

progettista indicato: il tecnico resta un soggetto esterno all’operatore economico, collabora con l’impresa su base professionale, ma non diventa concorrente;
progettista associato: il professionista partecipa alla gara come componente del raggruppamento e assume la veste di offerente.

Questa differenza produce effetti molto rilevanti. Se il progettista indicato non è concorrente, la sua sostituzione non comporta automaticamente una modifica soggettiva dell’operatore economico. Tuttavia, non si tratta di una sostituzione libera e incondizionata: occorre verificare se, nel caso concreto, la modifica incida sull’offerta valutata dalla commissione.

La decisione del TAR

Il TAR rigetta il ricorso e conferma la legittimità dell’aggiudicazione. Secondo i giudici, la sostituzione era ammissibile perché riguardava esclusivamente le figure del geologo e dell’archeologo, professionisti con ruolo specialistico rispetto alla progettazione principale. I tecnici subentranti erano chiamati a svolgere le stesse prestazioni già previste in gara ed erano in possesso delle medesime qualifiche richieste dalla lex specialis.

Inoltre, la sostituzione era avvenuta prima dell’aggiudicazione, quindi entro il limite temporale ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza.

Per il TAR non vi è stata alcuna modifica sostanziale dell’offerta tecnica, alcuna integrazione postuma di requisiti inesistenti e alcun vantaggio competitivo per l’aggiudicataria. È rimasta invariata la prestazione promessa, sono rimaste invariate le professionalità richieste ed è rimasta invariata la struttura qualitativa dell’offerta.

In sostanza, è cambiato solo il soggetto esecutore di due prestazioni specialistiche, sostituito con professionisti equivalenti sotto il profilo tecnico e professionale.

 

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Per gestire correttamente documenti di gara, requisiti dei progettisti, flussi approvativi e aggiornamenti del gruppo di lavoro negli appalti pubblici, può essere utile adottare un ambiente di condivisione dati per organizzare, tracciare e condividere in modo sicuro elaborati, documenti e informazioni tra stazione appaltante, RUP, progettisti e imprese.

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