Offerta non inviata nella gara telematica: quando il malfunzionamento non salva l’operatore?
Il TAR Friuli Venezia Giulia chiarisce quando il mancato invio dell’offerta è imputabile all’operatore e non al malfunzionamento della piattaforma
Nelle gare digitali non basta caricare documenti, compilare schermate o confidare in messaggi apparentemente rassicuranti della piattaforma: ciò che conta è la trasmissione effettiva dell’offerta.
Con la sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 18 maggio 2026, n. 211, il giudice amministrativo torna su un tema sempre più frequente negli appalti pubblici digitalizzati: cosa accade se l’operatore economico sostiene di non essere riuscito a inviare l’offerta per un problema tecnico della piattaforma?
Il TAR respinge il ricorso e chiarisce un principio importante: il malfunzionamento della piattaforma deve essere provato, mentre l’operatore deve controllare con diligenza l’effettivo stato della propria offerta, verificando la conferma di trasmissione e lo “stato della risposta”.
Il caso: offerta non acquisita nella gara telematica
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di documenti e apparecchiature in ambito regionale. L’operatore economico sosteneva di aver tentato l’invio dell’offerta il giorno 13 febbraio 2026 e che, proprio durante tale operazione, si fosse verificato un problema tecnico, qualificato come concurrency error, tale da interrompere il processo di trasmissione.
Secondo la ricorrente, l’interfaccia della piattaforma avrebbe mostrato stati ambigui, come “In valutazione” e “Da pubblicare”, inducendola a ritenere che l’offerta fosse stata comunque acquisita. Solo il 9 marzo 2026, durante la seduta pubblica di apertura delle buste amministrative, l’impresa avrebbe appreso che la propria offerta non risultava pervenuta.
Da qui la richiesta di annullamento in autotutela, la successiva istanza di riesame e infine il ricorso al TAR per ottenere la riammissione, la riapertura dei termini o una misura equivalente.
La decisione del TAR: nessun malfunzionamento provato
Il TAR respinge il ricorso perché, sulla base dei documenti di causa e dei log della piattaforma, non emerge un malfunzionamento idoneo ad impedire l’invio dell’offerta.
Per il Collegio è decisivo un dato: l’impresa non aveva ricevuto alcun messaggio di conferma dell’avvenuto caricamento dell’offerta e, nonostante ciò, ha lasciato decorrere circa tre settimane senza chiedere chiarimenti alla stazione appaltante.
Durante la seduta pubblica del 9 marzo, la stazione appaltante ha effettuato accertamenti tecnici e ha comunicato che non risultava alcuna offerta trasmessa. All’operatore è stato chiesto di verificare due elementi: la PEC di conferma dell’invio e lo stato della risposta. L’impresa ha dichiarato di non aver ricevuto la conferma PEC e che l’offerta risultava nello stato “da pubblicare”.
Per il giudice, proprio questi elementi avrebbero dovuto sollecitare l’attenzione dell’operatore, soprattutto perché la società aveva già utilizzato la stessa piattaforma in precedenti procedure.
Inoltre, il gestore della piattaforma ha escluso evidenze di malfunzionamento dalla data di pubblicazione della procedura fino alla scadenza. Secondo il TAR, quindi, l’intervento tecnico sulla piattaforma non dimostrava di per sé l’impossibilità di inviare l’offerta.
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