Quando il Salva Casa può bloccare un ordine di demolizione?
La presentazione di una sanatoria edilizia ai sensi del Decreto Salva Casa può rendere improcedibile il ricorso contro un’ordinanza di demolizione? Il TAR chiarisce gli effetti dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia
La sentenza del TAR Lazio 9021/2026 affronta gli effetti della nuova disciplina introdotta dal Decreto “Salva Casa” sui procedimenti repressivi degli abusi edilizi ancora pendenti.
La decisione si inserisce nel contesto delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 dal D.L. 69/2024, convertito nella L. 105/2024, che ha introdotto nuove forme di regolarizzazione delle difformità edilizie attraverso l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.
In particolare, il TAR è stato chiamato a stabilire se la presentazione di una domanda di sanatoria edilizia nel corso del giudizio amministrativo faccia venir meno l’interesse del privato a proseguire il ricorso contro l’ordine di demolizione già impugnato.
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Quali sono gli effetti del Salva Casa sui ricorsi contro gli ordini di demolizione?
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di alcune opere edilizie, ritenute abusive perché realizzate senza i necessari titoli autorizzativi e senza le previste autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.
Nel ricorso, notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il 22 febbraio 2023, la parte ha sostenuto che il provvedimento fosse illegittimo sotto diversi profili, lamentando errori nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e carenza di motivazione, oltre alla violazione della normativa edilizia e paesaggistica applicabile, tra cui il D.Lgs. 42/2004, la Legge Regionale Lazio 15/2008 e il D.P.R. 380/2001.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Nel corso del procedimento entrambe le parti hanno depositato documenti e memorie difensive. In vista dell’udienza, il difensore del Comune ha inoltre chiesto che la causa fosse decisa senza discussione orale.
All’udienza del 27 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale ha osservato che, nel corso del giudizio, la ricorrente aveva nel frattempo presentato diverse istanze finalizzate alla regolarizzazione delle opere contestate. In particolare, aveva richiesto:
il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001;
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;
il nulla osta del Parco previsto dalla normativa comunale.
La domanda di sanatoria riguardava specificamente alcuni manufatti in legno non residenziali pertinenziali all’abitazione.
La presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal Decreto “Salva Casa”, può determinare l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’amministrazione è tenuta a svolgere una nuova istruttoria sulla sanabilità delle opere e, in caso di diniego, ad adottare un nuovo provvedimento repressivo.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento più recente della giurisprudenza, secondo cui la disciplina introdotta dal cosiddetto “Salva Casa” favorisce la regolarizzazione degli abusi edilizi ancora non definitivamente conclusi. Di conseguenza, fino alla decisione sulla domanda di sanatoria, non vi è più un interesse attuale a discutere dell’originario ordine di demolizione.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo assorbite anche le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente, come la consulenza tecnica d’ufficio e la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
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La presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal Decreto “Salva Casa”, determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione è tenuta a svolgere una nuova istruttoria sulla sanabilità delle opere e, in caso di diniego, ad adottare un nuovo provvedimento repressivo.
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