Contributo ANAC 2026: quote, esenzioni e regole operative per appalti e concessioni

Contributo ANAC 2026: quote, esenzioni e regole operative per appalti e concessioni

Contributi ANAC 2026: importi aggiornati, soglie, esenzioni, modalità di pagamento e conseguenze per stazioni appaltanti e operatori economici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026) della delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha delineato il quadro economico e operativo dei contributi obbligatori per l’anno 2026.

Il provvedimento fissa gli importi, le scadenze e le modalità di versamento che stazioni appaltanti, imprese e Società Organismo di Attestazione (SOA) sono tenute a rispettare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Cos’è il contributo ANAC?

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è finanziata, tra le altre fonti, attraverso i contributi obbligatori versati dai soggetti che partecipano alle procedure di gara pubblica.

Questo sistema di finanziamento, disciplinato dall’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005, attribuisce all’Autorità il potere di determinare annualmente l’ammontare dei contributi dovuti sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici, in relazione al valore e alla tipologia del contratto oggetto di gara.

Il meccanismo è strutturato in modo da coinvolgere entrambe le parti del rapporto contrattuale pubblico: da un lato le amministrazioni aggiudicatrici, che versano un contributo commisurato al valore stimato dell’appalto; dall’altro gli operatori economici, che corrispondono una quota per ogni procedura a cui intendono partecipare. Il versamento del contributo da parte dell’operatore economico costituisce, in molti casi, condizione di ammissibilità dell’offerta, con la conseguenza che la sua omissione determina l’esclusione dalla gara.

Il contributo ANAC, quindi, è la quota obbligatoria che i soggetti coinvolti nel sistema dei contratti pubblici (appalti e concessioni) devono versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si tratta della principale modalità con cui l’ANAC si autofinanzia per svolgere le proprie attività di vigilanza e monitoraggio.

Il quadro normativo di riferimento

La base giuridica del sistema contributivo ANAC si articola su più livelli. La norma primaria è rappresentata dalla già citata Legge 266/2005, che ha istituito il meccanismo e ne ha definito i tratti essenziali. Su questa base, l’ANAC adotta ogni anno una delibera specifica — solitamente pubblicata entro la fine dell’anno precedente o nei primi mesi dell’anno di riferimento — con cui aggiorna le soglie, gli importi e le modalità operative di versamento.

Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il sistema ha subito un processo di razionalizzazione che ha interessato anche le modalità di calcolo e di versamento dei contributi. Il nuovo Codice, ispirato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, ha ridisegnato alcune categorie contrattuali e introdotto nuove soglie di rilevanza, con effetti diretti sulla determinazione dei contributi dovuti.

È importante sottolineare che la delibera ANAC sui contributi non è un atto meramente amministrativo: essa ha natura regolatoria e produce effetti vincolanti nei confronti di tutti i soggetti del mercato degli appalti pubblici. La sua corretta interpretazione e applicazione è quindi un presupposto fondamentale per la regolarità delle procedure di gara.

Chi è obbligato a pagare?

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a) , dell’allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023;
gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l) , dell’allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a) ;
le società organismo di attestazione (SOA), di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

I contributi ANAC 2026: importi e soglie

Con la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2026, l’Anac ha fissato per il 2026 i contributi a carico dei soggetti pubblici e privati vigilati nell’ambito dei contratti pubblici, definendo importi, modalità di pagamento ed esenzioni per stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

La struttura tariffaria approvata dall’ANAC si basa sul principio della proporzionalità rispetto al valore stimato della gara o della concessione.

La novità principale sul fronte delle agevolazioni riguarda la conferma della franchigia sotto i 40.000 euro: sia le amministrazioni pubbliche che gli operatori economici sono totalmente esentati dal pagamento per tutte le procedure al di sotto di questa soglia.

Al di sopra dei 40.000 euro, scatta l’obbligo contributivo con importi progressivi:

stazioni appaltanti: versano una quota variabile da un minimo di 35 euro fino a un massimo di 880 euro per i lotti di importo più elevato;
operatori economici: la contribuzione a carico delle imprese oscilla tra i 18 euro e i 560 euro, in base allo scaglione di valore della gara.

Attenzione agli affidamenti in house: viene ribadito l’obbligo introdotto a partire dal 2024. Per queste specifiche procedure, l’onere economico della contribuzione ricade interamente ed esclusivamente sulla stazione appaltante.

La delibera disciplina anche le modalità operative di pagamento, da effettuare mediante il portale Anac integrato con pagoPA. Per gli operatori economici, il versamento rappresenta requisito di ammissione alla gara e la mancata prova del pagamento comporta l’esclusione.

Per le SOA è previsto invece un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con possibilità di rateizzazione entro il 31 dicembre 2026. In caso di inadempimento sono previste riscossione coattiva, interessi e maggiorazioni secondo la normativa vigente.

La nuova disciplina è efficace dal 1° gennaio 2026.

Contributi per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in relazione al valore stimato dell’appalto, calcolato secondo le regole del Codice dei Contratti. Il contributo è dovuto al momento della pubblicazione del bando o dell’avviso di gara, e il suo importo è determinato in misura fissa per ciascuna fascia di valore.

Per gli appalti di lavori, la progressione degli importi riflette la complessità e il valore economico delle opere: si parte da importi contenuti per le procedure di minor valore, fino a contributi significativi per le grandi opere infrastrutturali che superano le soglie comunitarie. Per gli appalti di servizi e forniture, la struttura è analoga, ma gli importi sono generalmente inferiori rispetto ai lavori di pari valore, in considerazione della diversa natura delle prestazioni.

Le concessioni — sia di lavori che di servizi — seguono una logica contributiva propria, che tiene conto della durata del rapporto concessorio e del valore complessivo delle prestazioni dedotte in contratto.

Contributi per gli operatori economici

Gli operatori economici versano il contributo per ogni singola procedura a cui partecipano, indipendentemente dall’esito della gara. Questo significa che il costo della partecipazione è un elemento che l’impresa deve considerare nella propria valutazione di convenienza economica, soprattutto quando si tratta di procedure di elevato valore.

Anche in questo caso, gli importi sono differenziati per fascia di valore e per tipologia contrattuale. Per le procedure sotto soglia comunitaria, i contributi sono contenuti e non rappresentano un ostacolo significativo alla partecipazione. Per le procedure sopra soglia, invece, gli importi crescono in modo progressivo, raggiungendo valori che possono incidere in modo non trascurabile sui costi di partecipazione delle imprese, in particolare per le PMI.

Chi è esentato dall’obbligo di contribuzione ANAC?

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Per ottenere l’esonero dal versamento del contributo nei casi suddetti, il responsabile del progetto deve trasmettere apposita istanza, firmata e compilata sull’apposito modello disponibile sul sito dell’ANAC, esclusivamente tramite PEC, entro 15 giorni solari dalla pubblicazione della procedura secondo le forme previste.

Le stazioni appaltanti o i soggetti attuatori devono inoltre indicare espressamente nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta l’applicazione dell’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Fermo restando quanto previsto dalla delibera ANAC n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house: per questa fattispecie specifica il contributo è dovuto solo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Entità della contribuzione

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare a favore dell’ANAC i seguenti contributi, contenuti nella tabella, in relazione all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023:

Importo stimato appalto/concessione
Quota stazioni appaltanti
Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000
Esente
Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
€ 35,00
Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
€ 250,00
€ 18,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
€ 410,00
€ 33,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
€ 410,00
€ 77,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
€ 660,00
€ 90,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000
€ 660,00
€ 165,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000
€ 880,00
€ 220,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000
€ 880,00
€ 560,00

Nel complesso emerge una struttura progressiva e scaglionata per classi di importo:

affidamenti inferiori a 40.000 euro non è previsto alcun contributo, né per le stazioni appaltanti né per gli operatori economici, configurando una soglia di esenzione totale legata alla modesta entità della procedura;
nella fascia 40.000 – 150.000 euro si introduce un primo livello contributivo, ma limitato esclusivamente alle stazioni appaltanti (35 euro), mentre gli operatori economici restano esenti. Si tratta quindi di un onere amministrativo minimo, calibrato su procedure di basso valore;
a partire dalla soglia 150.000 – 300.000 euro il sistema diventa duale: contribuiscono sia le stazioni appaltanti (250 euro) sia gli operatori economici (18 euro), segnalando l’ingresso in una fascia intermedia di rilevanza economica;
nella fascia 300.000 – 500.000 euro si osserva un incremento significativo della quota per le stazioni appaltanti (410 euro), mentre per gli operatori economici il contributo cresce moderatamente (33 euro), mantenendo un rapporto sbilanciato a carico della PA;
per il range 500.000 – 800.000 euro resta invariata la quota delle stazioni appaltanti (410 euro), mentre aumenta sensibilmente quella degli operatori economici (77 euro), evidenziando una maggiore partecipazione finanziaria degli operatori privati;
nella fascia 800.000 – 1.000.000 euro il contributo pubblico sale a 660 euro e quello degli operatori a 90 euro, segnando un ulteriore step di progressività;
per gli importi 1.000.000 – 5.000.000 euro la quota delle stazioni appaltanti resta stabile a 660 euro, mentre quella degli operatori cresce a 165 euro, consolidando il principio di cofinanziamento;
nella fascia 5.000.000 – 20.000.000 euro si registra un aumento della quota per entrambe le categorie (880 euro per le stazioni appaltanti e 220 euro per gli operatori economici), coerente con l’elevata rilevanza economica delle procedure;
per gli appalti superiori a 20.000.000 euro, la quota delle stazioni appaltanti rimane ferma a 880 euro, mentre quella degli operatori economici raggiunge il valore massimo di 560 euro, riflettendo il picco contributivo a carico del mercato.

Le società organismo di attestazione (SOA) sono tenute a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Modalità e termini di versamento della contribuzione ANAC

Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti ANAC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all’Amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. Ad ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti ANAC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

Le società organismo di attestazione (SOA) sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti ANAC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2026.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’ANAC.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle stazioni appaltanti e delle società organismo di attestazione (SOA), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 213, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell’ANAC allegando idonea documentazione, secondo le modalità riportate sul sito dell’Autorità.

FAQ sul Contributo ANAC

Cosa accade in caso di mancato pagamento del contributo da parte degli operatori economici?

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, poiché il pagamento costituisce requisito di ammissibilità dell’offerta ai sensi della normativa vigente.

Il contributo è dovuto anche per le procedure suddivise in più lotti?

Sì. In caso di gare articolate in più lotti, il contributo deve essere calcolato distintamente per ciascun lotto cui l’operatore economico partecipa, in base al relativo valore stimato.

Quando sorge l’obbligo di versamento del contributo per i diversi soggetti coinvolti?

Per le stazioni appaltanti l’obbligo sorge al momento della pubblicazione del bando o dell’avviso. Per gli operatori economici, invece, il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione dell’offerta, mentre per le SOA il termine coincide con l’approvazione del bilancio.

Le procedure in house sono soggette alla contribuzione ANAC?

Sì. Anche gli affidamenti in house rientrano nel perimetro contributivo. In tali casi, tuttavia, l’obbligo di versamento grava esclusivamente sulla stazione appaltante, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

È possibile ottenere il rimborso di un contributo versato erroneamente?

Sì. In caso di pagamento non dovuto o effettuato in misura superiore al dovuto, è possibile presentare istanza di rimborso attraverso il portale dei pagamenti ANAC, allegando la documentazione giustificativa richiesta secondo le istruzioni operative dell’Autorità.

Ogni fascia contributiva ANAC dipende da un dato preciso: il valore stimato dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023. Un errore in questa fase si ripercuote sull’intera procedura di gara. Il software contabilità lavori è il software di riferimento per computo metrico estimativo e contabilità dei lavori pubblici, scelto da migliaia di RUP e uffici tecnici in tutta Italia. Quadro economico, prezzari regionali aggiornati, SAL e conto finale: tutto in un unico strumento, in piena conformità al Codice dei Contratti.

 

 

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