Lavori pubblici: corrette le tabelle ministeriali 2026 sul costo del lavoro
Rettificati per alcune province i costi della manodopera negli appalti pubblici
Con Decreto Direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle ministeriali relative al costo medio orario del lavoro nel settore edile, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese edili, attività affini e cooperative.
Le nuove tabelle allegate al decreto sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate con il D.D. 23/2026.
La rettifica nasce da una comunicazione del 21 aprile 2026, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi del settore, con la quale è stata richiesta la correzione di alcuni dati territoriali. Le rettifiche riguardano le seguenti province:
Aosta, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso/Isernia, Caserta, Catanzaro, Foggia, Gorizia, L’Aquila, Latina, Napoli, Pordenone, Ravenna, Rieti, Savona, Teramo, Trieste, Treviso, Varese, Vibo Valentia e Viterbo.
La decorrenza delle tabelle rettificate è fissata alla data di adozione del D.D. 40/2026, quindi al 13 maggio 2026. Per quanto non disciplinato dal nuovo provvedimento, resta fermo quanto stabilito dal D.D. 23/2026, se compatibile
A cosa servono le tabelle del costo della manodopera
Le tabelle ministeriali del costo della manodopera servono a individuare il costo medio del lavoro da assumere come parametro di riferimento nelle procedure di affidamento.
Rappresentano un riferimento essenziale per stazioni appaltanti e operatori economici nella corretta determinazione dei costi della manodopera negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il riferimento normativo principale è l’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del Lavoro attraverso apposite tabelle.
Le tabelle tengono conto:
dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;
delle norme previdenziali e assistenziali;
dei diversi settori merceologici;
delle differenti aree territoriali;
della dimensione o natura giuridica delle imprese.
Nel settore edile, il costo del lavoro è determinato a livello provinciale e distingue tra operai e impiegati.
Cosa contengono le tabelle
L’aggiornamento 2026 – già attuato con il D.D. 23/2026 e poi corretto dal D.D. 40/2026 – tiene conto dei recenti rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore, tra cui:
CCNL Edili Industria-Cooperativa (siglato il 21 febbraio 2025);
CCNL Edili Piccola Industria (siglato il 15 aprile 2025);
CCNL Edili Artigianato (siglato il 20 maggio 2025).
Oltre ai contratti nazionali, il Ministero ha valutato attentamente anche la contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale), che nel settore edile gioca un ruolo cruciale nella definizione degli elementi economici variabili della retribuzione.
Il calcolo del costo del lavoro provinciale si basa su un parametro fisso di 2.088 ore annue teoriche, dalle quali vengono sottratte 545 ore medie non lavorate, ottenendo così un totale di 1.543 ore effettivamente lavorate.
Le tabelle allegate al D.D. 40/2026 sono distinte in due documenti:
tabelle per gli operai;
tabelle per gli impiegati.
Per gli operai, le tabelle riportano il costo medio orario per i diversi livelli di inquadramento. Per gli impiegati sono indicati il costo medio mensile e il costo medio orario, con riferimento ai livelli dal primo al settimo e ai quadri.
Le voci considerate comprendono, tra le altre:
elementi retributivi base: minimo contrattuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), elemento variabile e indennità di settore;
oneri aggiuntivi: retribuzione per festività, riposi annui, accantonamenti presso la Cassa Edile, indennità di trasporto, permessi e formazione;
oneri previdenziali e assistenziali: contributi INPS, premi INAIL, contributi alla Cassa Edile e relative maggiorazioni;
altri elementi: Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sua rivalutazione, indennità sostitutiva di mensa, oneri per trasferte, previdenza complementare e versamenti al fondo sanitario (Sanedil).
I valori indicati nelle tabelle ministeriali rappresentano un costo “medio”. Questo significa che il costo effettivo sostenuto dalla singola impresa può subire delle oscillazioni in base a due fattori principali:
benefici e agevolazioni: sgravi contributivi, fiscali o di altra natura di cui l’impresa usufruisce legittimamente in base alla normativa vigente.
oneri per la sicurezza: spese specifiche derivanti da interventi su infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure adottate per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).
Approfondimenti
Per saperne di più: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti
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