Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere

Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere

Autorizzazione paesaggistica semplificata, il focus con le nuove regole, l’elenco degli interventi liberalizzati e quelli soggetti a procedura semplificata

Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il D.P.R. 31/2017  del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificatain vigore dal 6 aprile 2017.

Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti fornisco:

le informazioni circa caratteristiche, tempi e procedimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria;
i casi in cui non è obbligatorio presentare autorizzazione paesaggistica ordinaria;
un  ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del D.L. 83/2014 (decreto cultura).

Il D.P.R. introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio D.P.R. 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.

In particolare, negli allegati A e B del D.P.R. 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:

31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata:

le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 D.Lgs. 42/2004);
interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. n.31/2017;
interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal D.P.R. n.31/2017;
le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:

gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.);
le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.);
gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 D.Lgs. 42/2004):

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
ghiacciai e i circhi glaciali;
parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 448/1976;
vulcani;
le zone di interesse archeologico.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 D.Lgs. 42/2004)

Ecco l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria:

l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica;
entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica;
la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni;
dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.

Analizzando i punti dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. 31/2017

Il D.P.R. 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazionecaldaieparaboleantenne, ecc.);
installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici.

Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati nella tabella A allega al D.P.R. 31/2017.

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal D.P.R. 31/2017

Il D.P.R. 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità (Allegato B del D.P.R. 31/2017) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; tra questi citiamo:

incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

L’art. 8 del D.P.R. 31/2017 disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.

In particolare, si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al D.P.R. 31/2017  (Allegato C) e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D al regolamento medesimo.

Aggiornamenti 2026: modifiche del D.P.R. 73/2026

Il D.P.R. n. 73/2026, in vigore dal 27 maggio 2026, modifica il D.P.R. n. 31/2017 aggiornando gli Allegati A e B in materia di autorizzazione paesaggistica per le strutture turistico-ricettive all’aperto. L’intervento amplia le ipotesi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica previste dall’Allegato A, includendo anche la collocazione, anche continuativa, di mezzi mobili di pernottamento (caravan, case mobili, autocaravan e assimilati) all’interno di strutture già autorizzate, a condizione che siano rispettati specifici requisiti tecnici, costruttivi e di reversibilità dell’installazione, senza collegamenti permanenti al suolo e senza alterazioni stabili del paesaggio. Parallelamente, l’Allegato B viene esteso per ricomprendere, in regime di autorizzazione paesaggistica semplificata, gli interventi infrastrutturali e di riorganizzazione interna delle strutture ricettive all’aperto, come l’adeguamento delle reti e delle aree attrezzate, purché non comportino nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.

Leggi l’approfondimento

Relazione paesaggistica semplificata, i contenuti

La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:

sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

L’art. 8, c. 3 del D.P.R. 31/2017 specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storicoculturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. 31/2017.

Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.

Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione,
ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

Le semplificazioni procedimentali sono le seguenti:

l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A»;
ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati;
l’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso (ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7);
l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza:

i documenti sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta;
decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile;
entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso;
se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente;
l’amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi;

in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente;
in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente;
il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati;
in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

Ecco l’infografica con l’iter procedurale da seguire nel procedimento semplificato.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica ordinaria Regione Regione

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l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la regione Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.

 

 

Clicca qui per scaricare il D.P.R. 31/2017 con gli allegati A, B, C e D

Clicca qui per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica

Clicca qui per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili con procedura semplificata

 

Di seguito le tabelle riepilogative degli interventi esonerati (liberalizzati) e quelli sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

 

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Allegato A)

1
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso

2
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

3
A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio

4
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili

5
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

6
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

7
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

8
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

9
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

10
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

11
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;

12
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

13
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

14
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

15
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

16
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

17
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

18
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

19
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

20
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

21
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

22
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

23
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

24
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

25
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

26
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

27
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnicocostruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi;

28
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

29
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

30
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

31
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (Allegato B)

1
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

2
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

3
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

4
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

5
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

6
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

7
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

8
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

9
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

10
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

11
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

12
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

13
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;

14
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

15
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

16
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

17
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

18
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

19
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

20
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

21
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

22
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

23
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

24
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

25
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;

26
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale, interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.

27
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

28
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;

29
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;

30
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

31
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

32
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

33
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

34
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

35
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

36
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

37
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

38
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

39
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

40
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

41
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

42
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

Le sentenze di riferimento

Funzioni paesaggistiche e urbanistiche: come vanno separate all’interno dell’Amministrazione comunale?

Il principio di separazione tra le funzioni paesaggistiche e quelle urbanistico-edilizie, sancito dall’articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), mira a garantire l’autonomia delle valutazioni ambientali rispetto a quelle urbanistiche. Questo principio, però, può risultare complesso da applicare, soprattutto nei Comuni piccoli, dove evitare duplicazioni burocratiche è fondamentale.

Nel caso oggetto di discussione, dei proprietari hanno contestato un intervento edilizio autorizzato dai vicini, denunciando anche la violazione del principio di separazione delle funzioni, poiché il Comune avrebbe affidato le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche allo stesso ufficio. Il TAR aveva dato ragione ai ricorrenti, rilevando una violazione del citato articolo 146.

Tuttavia, in appello al Consiglio di Stato (sentenza n. 5539/2025), si è sottolineato che la Regione aveva predisposto una norma per garantire tale separazione tramite la nomina di responsabili distinti per ciascun procedimento, anche senza creare uffici fisici separati, cosa difficile in enti di piccole dimensioni. Infatti, il Comune aveva rispettato questa disposizione, distinguendo i responsabili pur mantenendo un coordinamento operativo.

Il Consiglio di Stato ha confermato che la separazione tra funzioni non richiede necessariamente uffici o dirigenti completamente separati, ma deve garantire un’effettiva autonomia nelle istruttorie e nella valutazione paesaggistica, evitando commistioni nelle decisioni. Così, la presenza di responsabili distinti, anche se coordinati dallo stesso dirigente o collaboranti in commissioni comuni, è sufficiente a rispettare il principio.

In conclusione, la sentenza stabilisce che la separazione sostanziale e organizzativa, più che quella formale e soggettiva, è il criterio essenziale per conformarsi alla normativa, specialmente nei piccoli Comuni, e pertanto il ricorso è stato accolto.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del CdS

La visibilità dall’alto di una piscina giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistica?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6893/2025) ha precisato i criteri per valutare l’impatto paesaggistico delle nuove opere, sottolineando che la protezione del paesaggio deve considerare la percezione reale da punti di osservazione accessibili al pubblico, non solo la visibilità dall’alto. Nel caso di una piscina fuori terra di 50 m2 situata in una zona vincolata, la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione paesaggistica basandosi sulla visibilità aerea, senza tuttavia specificare né motivare adeguatamente il contrasto con il vincolo né considerare che la piscina non fosse visibile da punti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha confermato che la semplice visibilità dall’alto non configura di per sé una lesione paesaggistica e non può giustificare un divieto, perché ciò estenderebbe in modo eccessivo il vincolo panoramico, trasformandolo in un divieto totale di costruzione. Ha inoltre evidenziato che la riduzione delle superfici verdi va valutata solo se incide sulla fruizione del paesaggio da punti accessibili al pubblico, cosa non verificata in questo caso.

Per questi motivi, il Consiglio ha annullato il diniego di autorizzazione, riconoscendo che la piscina può essere realizzata senza arrecare un’effettiva alterazione dei valori paesaggistici tutelati.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Consiglio di Stato

Quali lavori in casa sfuggono davvero all’autorizzazione paesaggistica?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 986/2025, ha fornito nuovi chiarimenti sull’obbligo di autorizzazione paesaggistica per lavori interni e di manutenzione in immobili situati in aree vincolate. In particolare, ha stabilito che interventi interni o di manutenzione ordinaria, come rifacimenti di intonaci, sostituzione di pavimentazioni interne, impianti elettrici e idraulici, o lavori su terrazzi che non comportano aumento volumetrico né modificano l’aspetto esteriore dell’edificio, non richiedono autorizzazione paesaggistica anche se situati in zone tutelate. Queste opere sono infatti escluse dall’obbligo autorizzativo ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, soprattutto se non alterano la percezione dei luoghi.

Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la demolizione di lavori interni e di rifacimento pavimentazioni esterne su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il TAR ha annullato l’ordinanza, riconoscendo che tali interventi non costituiscono “nuova costruzione” e non necessitano di autorizzazione preventiva, accogliendo quindi il ricorso del proprietario.

In sintesi, il TAR Campania conferma che:

opere interne e di manutenzione ordinaria senza impatto esteriore non richiedono autorizzazione paesaggistica in area vincolata;
interventi che modificano l’aspetto esteriore o comportano cambio d’uso richiedono regolare titolo abilitativo;
il mancato rispetto delle prescrizioni comporta ordinanze di demolizione.

Questi orientamenti aiutano a distinguere con chiarezza quali lavori necessitano di autorizzazioni, tutelando al contempo il paesaggio e garantendo certezze operative a tecnici e amministrazioni.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania

Vincolo paesaggistico: quando è possibile la rimozione?

Il TAR Emilia Romagna (sentenza 446/2025) si è pronunciato sui criteri e le condizioni per la rimozione di un vincolo paesaggistico, analizzando sia le normative nazionali che quelle regionali e le loro implicazioni amministrative.

La tutela del paesaggio è un principio fondamentale, ma può capitare che la protezione di un’area venga messa in discussione. In questo caso, un gruppo di proprietari ha contestato la decisione della Regione Emilia Romagna che aveva rimosso il vincolo paesaggistico da un’area vicina alle loro proprietà. La Regione aveva motivato la scelta con la “inesistenza del bene paesaggistico da tutelare”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I ricorrenti hanno sollevato due obiezioni principali: da un lato, hanno sostenuto che la legge regionale violasse i principi della legge nazionale, che non prevede la rimozione dei vincoli paesaggistici, ma solo la loro integrazione; dall’altro, hanno lamentato una carenza di approfondimento nell’istruttoria, ritenendo che non fossero stati valutati adeguatamente i pareri della Soprintendenza e la documentazione tecnica disponibile.

La Regione si è difesa affermando che la decisione era il risultato di un’istruttoria approfondita, condotta anche con il supporto del Ministero dei Beni Culturali. Dalle verifiche è emerso che l’area non presentava più, già da tempo, le caratteristiche che avevano motivato il vincolo, probabilmente a causa di interventi edilizi precedenti.

Il TAR ha confermato che la normativa nazionale non consente la revoca dei vincoli paesaggistici solo perché l’area è stata compromessa o degradata: la protezione resta anche in questi casi, per salvaguardare i valori culturali e storici. Tuttavia, la rimozione è possibile quando si accerta che il bene paesaggistico non è mai esistito, oppure vi è assoluta incertezza sulla sua esistenza. In questa vicenda, il Tribunale ha ritenuto fondata la decisione della Regione, perché è stato dimostrato che il bene da tutelare non esisteva più già al momento dell’istituzione del vincolo. Per questo motivo, il ricorso dei proprietari è stato respinto e la rimozione del vincolo confermata.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Emilia Romagna

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