Modifiche al D.P.R. 31/2017: cosa cambia dal 27 maggio 2026
Case mobili escluse da autorizzazione paesaggistica e nuove semplificazioni per strutture ricettive. Scarica il PDF del D.P.R. 31/2017 aggiornato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.R. 73/2026, che modifica gli allegati A e B del D.P.R. n. 31/2017 relativo agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica oppure soggetti a procedura semplificata. Il provvedimento entra in vigore dal 27 maggio 2026 e introduce importanti novità per il settore delle strutture turistico-ricettive all’aperto, intervenendo in particolare sulla disciplina di caravan, case mobili, autocaravan e infrastrutture connesse.
Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 26, comma 13, della L. 118/2022, con l’obiettivo di:
ampliare e precisare le categorie di opere di lieve entità;
introdurre ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
riorganizzare i procedimenti semplificati già previsti da norme di legge;
coordinare le disposizioni con l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 76/2020.
Ricordiamo che il D.P.R. 31/2017 semplifica la normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica individuando una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico: 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.
Scarica il testo aggiornato in vigore dal 27 maggio 2026.
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Allegato A: cosa cambia dal 27 maggio 2026 per caravan, case mobili e autocaravan
Fino al 26 maggio 2026, la lettera A.27 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017 include esclusivamente gli interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti collocate all’interno di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche originarie, dei materiali e delle finiture esistenti.
Dal 27 maggio 2026, con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 73/2026, viene esclusa dall’autorizzazione paesaggistica anche la collocazione di mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, purché:
abbiano le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 200;
abbiano i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada;
siano dotati di meccanismi di rotazione in funzione;
abbiano caratteristiche dimensionali e tecnicocostruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente;
non abbiano collegamenti permanenti al suolo;
dispongano di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili;
siano rimossi alla cessazione definitiva dell’attività ricettiva;
non alterino l’aspetto dei luoghi.
Rientrano in questa disciplina:
caravan;
case mobili per vacanze;
autocaravan;
ulteriori mezzi mobili destinati al pernottamento con eventuali pertinenze e accessori.
Lettera A.27 dell’allegato A fino al 26 maggio 2026
Lettera A.27 dell’allegato A dal 27 maggio 2026
Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnicocostruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi;
Allegato B: ampliata la procedura paesaggistica semplificata per le strutture turistico-ricettive all’aperto
Attraverso una modifica all’Allegato B del D.P.R. 31/2017, vengono ricompresi tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedura semplificata:
le opere sulle strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate paesaggisticamente, che prevedano infrastrutture a rete o modifiche nella collocazione delle aree attrezzate (utenze elettriche, idriche e fognarie), purché senza realizzazione di nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.
Lettera B.26 dell’allegato B valida fino al 26 maggio 2026
Lettera B.26 dell’allegato B dal 27 maggio 2026
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale, interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.
Download GratuitoD.P.R. 73/2026 – Modifiche agli allegati A e B D.P.R. 31/2017
Leggi l’approfondimento su Autorizzazione paesaggistica semplificata e Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, anche se considerati di lieve impatto, è obbligatorio disporre dell’autorizzazione paesaggistica che certifica la compatibilità paesaggistica delle opere da eseguire, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni amministrative e penali. Per evitare qualsiasi tipo di sanzione ed essere sicuro di compilare correttamente la documentazione, ti suggerisco di utilizzare il software relazione paesaggistica che ti aiuta nella corretta redazione dell’istanza e relazione di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017.
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