SCIA via PEC: può davvero formarsi il silenzio-assenso?
Il Tar Lombardia affronta il tema della presentazione delle pratiche edilizie tramite PEC e dei rapporti con lo Sportello Unico per l’Edilizia, chiarendo i profili legati al silenzio-assenso
La digitalizzazione dei procedimenti edilizi ha reso sempre più frequente il ricorso a strumenti telematici per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alla pubblica amministrazione. In questo contesto, assumono particolare rilievo le modalità di trasmissione delle pratiche, il ruolo dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e gli effetti che possono derivare dall’eventuale inerzia dell’amministrazione.
Tra i temi più delicati vi è quello del rapporto tra invio tramite PEC e utilizzo delle piattaforme digitali dedicate. La posta elettronica certificata, infatti, garantisce certezza dell’invio e della ricezione, ma occorre verificare se sia sempre sufficiente a instaurare correttamente un procedimento edilizio, soprattutto quando l’ente ha predisposto canali specifici per la gestione delle pratiche.
A ciò si collega la questione del silenzio-assenso, istituto che consente, in determinati casi, di considerare accolta un’istanza quando l’amministrazione non si pronuncia entro i termini previsti. La sua applicazione, tuttavia, richiede che la domanda sia presentata correttamente e che ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla normativa.
Il tema discusso nella sentenza n. 1618/2026 dal Tar Lombardia è quindi centrale per tecnici, imprese e proprietari, perché incide direttamente sulla certezza dei rapporti con la pubblica amministrazione e sulla validità delle procedure avviate in materia edilizia.
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Si può trasmettere una SCIA via PEC? Tale trasmissione, può far decorrere i termini per la formazione del silenzio-assenso, oppure è necessario utilizzare lo Sportello Unico per l’Edilizia indicato dall’amministrazione?
La società (ricorrente), proprietaria di un immobile situato nel Comune di riferimento (resistente), aveva presentato una pratica edilizia finalizzata alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio.
L’intervento era collegato anche a un cambio di destinazione d’uso: l’immobile, in precedenza utilizzato come struttura turistico-alberghiera, avrebbe dovuto assumere destinazione residenziale.
La pratica (SCIA) era stata inviata al Comune tramite PEC. Successivamente, la società aveva sostenuto che, decorso il termine previsto dalla legge senza un provvedimento espresso dell’amministrazione, si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990.
Il Comune, invece, con apposito provvedimento, aveva respinto la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso, ritenendo che l’istanza fosse stata presentata con modalità non conformi, perché non trasmessa tramite lo Sportello Unico Digitale per l’Edilizia.
La società ha quindi proposto ricorso al TAR, chiedendo principalmente l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento comunale di rigetto.
Più in dettaglio, la società ricorrente ha sostenuto in primo luogo, tra gli altri motivi, che l’invio della pratica tramite PEC fosse idoneo a produrre effetti giuridici:
secondo la sua ricostruzione, al momento della trasmissione dell’istanza il portale del SUE non avrebbe consentito al professionista incaricato di accreditarsi correttamente. Per questo motivo, l’utilizzo della PEC sarebbe stato non solo legittimo, ma anche necessario per evitare che un malfunzionamento o una limitazione del sistema informatico impedisse al privato di esercitare il proprio diritto a presentare la domanda edilizia;
la ricorrente ha poi evidenziato che la PEC era stata comunque ricevuta e protocollata dal Comune. A suo avviso, quindi, la domanda era giunta al plesso amministrativo competente, indipendentemente dalle modalità interne con cui l’ente organizzava l’assegnazione e la gestione delle pratiche edilizie.
Da ciò la società faceva derivare una conseguenza precisa: una volta ricevuta la domanda, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi nei termini di legge. Non avendolo fatto, si sarebbe formato il silenzio-assenso.
I motivi a difesa del Comune
Il Comune si è opposto al ricorso sostenendo, anzitutto, che la pratica edilizia avrebbe dovuto essere presentata esclusivamente tramite lo Sportello Unico Digitale per l’Edilizia.
Secondo l’amministrazione, l’obbligo di utilizzare il nuovo SUE digitale era già operativo da tempo, e precisamente dal dicembre 2023. Alla data di invio della PEC, quindi, il sistema era disponibile. Il problema, secondo il Comune, non riguardava un’impossibilità generale di accesso al portale, ma la posizione del professionista incaricato dalla società, che non risultava ancora abilitato.
Il Comune ha richiamato l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui lo Sportello Unico per l’Edilizia rappresenta il punto di accesso unitario per il privato in relazione ai titoli abilitativi e agli interventi edilizi. Da ciò l’amministrazione ha tratto la conclusione che una domanda edilizia trasmessa fuori dal canale SUE non potesse essere considerata idonea a far decorrere i termini procedimentali utili alla formazione del silenzio-assenso.
Il Comune ha inoltre sostenuto che il silenzio-assenso non potesse comunque formarsi perché la pratica non sarebbe stata conforme al modello legale previsto per quel tipo di procedimento.
Tar Lombardia: la PEC può essere astrattamente valida come mezzo di invio all’amministrazione, ma la SCIA edilizia trasmessa via PEC non fa decorrere i termini per il silenzio-assenso se è operativo il SUE digitale, individuato dalla legge come canale obbligatorio e unico punto di accesso per le pratiche edilizie
Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione della formazione del silenzio-assenso, perché potenzialmente decisiva rispetto a tutte le altre censure.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra PEC e Sportello Unico per l’Edilizia:
Ferma restando dunque l’astratta validità formale della proposizione di un’istanza tramite PEC all’amministrazione competente – come intesa nel suo complesso –, in materia di SCIA edilizia la connotazione legislativa esplicita dello “sportello edilizio” quale unico punto di accesso per il privato deve necessariamente tradursi in un’obbligatorietà della richiesta tramite i canali messi a disposizione dell’amministrazione stessa – canali che come visto consentivano l’accreditamento ai professionisti abilitati – per far decorrere i termini di cui all’art. 20 sopra richiamato.
In mancanza di tale richiesta “veicolata”, l’eventuale inerzia dell’ente procedente non può dunque produrre gli effetti odiernamente auspicati da parte ricorrente.
In altre parole, il Tribunale non nega in assoluto che una PEC possa costituire una modalità formalmente valida di interlocuzione con una pubblica amministrazione. Tuttavia, precisa che in materia edilizia opera una disciplina speciale: l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al SUE la funzione di unico punto di accesso per le pratiche riguardanti titoli edilizi e interventi sul territorio.
Da questa regola il TAR ricava una conseguenza importante: ai fini della decorrenza dei termini per il silenzio-assenso, non basta che l’istanza arrivi genericamente al Comune; occorre che sia presentata attraverso il canale istituzionalmente previsto per le pratiche edilizie.
Nel caso specifico, il Collegio ha ritenuto provato che il portale SUE fosse operativo e che l’impossibilità di utilizzo non dipendesse da un blocco generale del sistema, bensì dalla mancata abilitazione del professionista incaricato dalla società.
Pertanto, secondo il TAR, la pratica trasmessa via PEC non poteva essere considerata idonea a far decorrere il termine previsto dall’art. 20 della legge n. 241/1990. L’inerzia successiva del Comune, quindi, non aveva prodotto alcun effetto provvedimentale tacito.
In altri termini: la SCIA o istanza edilizia inviata via PEC, quando il Comune ha attivato un SUE digitale quale canale obbligatorio, non determina automaticamente la formazione del silenzio-assenso. La PEC, pur ricevuta e protocollata, non sostituisce il deposito attraverso lo sportello edilizio se quest’ultimo è il canale imposto dalla normativa e concretamente disponibile.
Il TAR ha quindi respinto la domanda principale della società, escludendo la formazione del silenzio-assenso.
Per maggiore approfondimento, leggi:
“Silenzio-assenso in edilizia: quando si applica“
“Pratiche edilizie: i titoli abilitativi per ogni intervento edilizio“
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