Appalti sopra i 20 milioni: come si calcola la cifra d’affari?

Appalti sopra i 20 milioni: come si calcola la cifra d’affari?

Parere MIT 4207/2026: chiarimenti sulla cifra d’affari per la classifica VIII. Il requisito 2,5 volte va parametrato all’importo totale a base di gara

Secondo l’art. 2 comma 6 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara. Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Un dubbio interpretativo per il quale si chiede parere al MIT riguarda proprio la base di calcolo del moltiplicatore (2,5 volte): va riferito alle singole categorie in classifica massima o all’intero importo dell’appalto? Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4207/2026, fa chiarezza.

La risposta del MIT: conta l’importo totale

Il MIT – allineandosi alla giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia-Lecce, sez. I, n. 386/2024) – ha chiarito che il valore di 2,5 volte la cifra d’affari deve essere parametrato all’importo totale a base di gara. Le ragioni della decisione si fondano su tre pilastri:

La Classifica VIII come “soglia”, non come limite

La classifica VIII rappresenta lo scaglione più alto del sistema SOA. Tuttavia, proprio perché “illimitata”, l’importo convenzionale ad essa assegnato non esaurisce la capacità dell’operatore. Oltre i 20,6 milioni di euro, la norma impone una verifica supplementare per garantire che l’impresa abbia una solidità economica proporzionata all’intero sforzo realizzativo.

La ratio della norma

L’obiettivo del legislatore è assicurare che l’aggiudicatario possieda l’effettiva capacità economica per l’esecuzione dell’intero appalto. Se il requisito venisse limitato alle sole categorie “in classifica VIII”, si rischierebbe di sottostimare l’esposizione finanziaria necessaria per gestire la commessa nel suo complesso.

La funzione della Lex Specialis

Le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre questo requisito nel bando non come limitazione della concorrenza, ma come strumento di selezione di un contraente adeguato. La cifra d’affari opera come un “integratore” della qualificazione SOA quando il valore dell’opera supera le soglie ordinarie.

 

Leggi l’approfondimento: La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

Come evidenziato dal parere del MIT, la corretta definizione dei requisiti di partecipazione negli appalti sopra i 20 milioni di euro è fondamentale per garantire la legittimità della procedura e la scelta di contraenti affidabili. Una minima imprecisione nella redazione del Capitolato Speciale o del bando può esporre la stazione appaltante a ricorsi e rallentamenti burocratici. Per tradurre con precisione le norme del Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) in documenti tecnici e amministrativi inattaccabili, affidati al software capitolati speciali.

 

 

 

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