Giustificativi dell’offerta anomala: basta la PEC?
I giustificativi dell’offerta anomala inviati via PEC fuori dalla piattaforma di e-procurement sono inutilizzabili, lo dice il TAR Campania
Nelle procedure telematiche, il canale di comunicazione prescritto dalla lex specialis non è una formalità, è una condizione sostanziale di validità. A chiarirlo è il TAR Campania con la sentenza 2845/2026.
Il caso
La procedura riguardava l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di una Azienda Ospedaliera. Il RTI ricorrente — composto da due società — si era classificato tra i migliori offerenti, ma la sua offerta era risultata potenzialmente anomala.
Il RUP aveva avviato il procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, richiedendo le giustificazioni tramite la piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., specificando espressamente che l’unico canale valido era la piattaforma stessa. Il RTI ha invece inviato i giustificativi:
via PEC;
oltre l’orario limite (delle 16:00);
su indirizzi PEC non abilitati alla ricezione di comunicazioni di gara.
La stazione appaltante ha dichiarato le giustificazioni tardive e radicalmente inammissibili, escludendo il RTI e aggiudicando la gara al concorrente successivo in graduatoria.
Le motivazioni del TAR Campania
Il Tribunale ha respinto il ricorso con argomentazioni articolate:
La piattaforma è l’unico canale valido — senza eccezioni
Il TAR ha ribadito che il disciplinare di gara, in piena conformità agli artt. 22, 25 e 29 del D.Lgs. 36/2023, aveva previsto che tutte le comunicazioni dovessero avvenire esclusivamente tramite la piattaforma SIAPS. La PEC istituzionale era espressamente indicata come canale non abilitato alla ricezione di messaggi di gara. Il Collegio ha chiarito che la PEC è ammessa solo “per quanto non previsto dalle piattaforme” (art. 29): poiché la piattaforma SIAPS gestiva anche la fase di verifica dell’anomalia, non vi era alcuno spazio per canali alternativi.
Il termine orario è legittimo
Il RTI aveva contestato la legittimità del termine orario (ore 16:00), sostenendo che l’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 preveda solo un termine “a giorni” (non superiore a 15). Il TAR ha respinto questa tesi: la norma fissa un limite massimo di 15 giorni, ma lascia al RUP piena discrezionalità nel determinare il termine concreto, inclusa la fissazione di un orario specifico.
Nessun malfunzionamento, nessuna rimessione in termini
L’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante garantisca la partecipazione anche in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma, disponendo eventualmente la sospensione e proroga dei termini. Ma nel caso in esame:
il RTI non ha mai segnalato difficoltà di accesso alla piattaforma;
non ha utilizzato il canale di segnalazione malfunzionamenti previsto dal disciplinare (una specifica PEC dedicata);
non ha chiesto di essere autorizzato a caricare i giustificativi in ritardo sulla piattaforma.
In assenza di malfunzionamento documentato, non era invocabile alcuna rimessione in termini.
Il principio di auto-responsabilità nelle gare telematiche
Il TAR ha richiamato un principio ormai consolidato in giurisprudenza (già affermato da TAR Lazio n. 1932/2022 e Consiglio di Stato n. 7507/2021): nelle gare gestite in forma telematica, ogni concorrente è tenuto ad adempiere con scrupolo e diligenza alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti. Le conseguenze di eventuali errori ricadono esclusivamente sul concorrente stesso. Il TAR afferma:
a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.
Quindi, nell’era dell’e-procurement, la PEC non è un canale di riserva per i giustificativi dell’offerta anomala. È un canale residuale, ammesso solo dove la piattaforma non arriva — e la verifica dell’anomalia rientra pienamente nelle funzioni della piattaforma.
Download GratuitoSentenza TAR Campana 2845/2026 – Giustificativi offerta anomala
Leggi l’approfondimento: L’offerta anomala nel Codice appalti
Evitare errori procedurali come quello descritto in questa sentenza richiede strumenti adeguati. Il software gestione informativa delle costruzioni è la piattaforma ACDat conforme al D.Lgs. 36/2023 che centralizza tutta la documentazione di gara in un unico ambiente digitale sicuro e interoperabile. Stazioni appaltanti e operatori economici possono così gestire comunicazioni, giustificativi e scadenze nel rispetto delle regole, azzerando il rischio di esclusioni per vizi procedurali.
Fonte: Read More
