DURC irregolare e gare pubbliche: limiti all’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione

DURC irregolare e gare pubbliche: limiti all’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione

Il TAR Lombardia chiarisce che un DURC negativo temporaneo non giustifica l’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione: serve una valutazione concreta e proporzionata

La sentenza TAR Lombardia (Brescia) n. 580/2026 affronta un tema centrale nella gestione degli appalti e delle concessioni: gli effetti di un DURC irregolare, soprattutto quando l’irregolarità è temporanea e interviene dopo l’aggiudicazione.

Il caso riguarda una concessione di alpeggi comunali, già oggetto di un articolato contenzioso e conclusa con un’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa ricorrente. In sede di verifica finale, il Comune dispone l’esclusione automatica per un DURC negativo riferito a un periodo limitato, nonostante la successiva regolarizzazione intervenuta prima del provvedimento.

Il TAR annulla l’atto, fornendo indicazioni operative di grande rilievo per stazioni appaltanti, imprese e tecnici coinvolti nella gestione contrattuale.

Contesto normativo

La regolarità contributiva costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle procedure di affidamento. L’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione in caso di gravi violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali, in continuità con l’impostazione già consolidata nel previgente Codice.

Su questa base, la giurisprudenza ha costruito il principio della continuità del possesso dei requisiti, secondo cui l’operatore economico deve risultare regolare non solo al momento della partecipazione, ma per tutta la durata della procedura e del rapporto contrattuale.

Tale principio è stato spesso applicato in modo rigido, escludendo ogni possibilità di sanatoria successiva del DURC negativo. La sentenza in esame interviene proprio su questo punto, senza negare il principio, ma ridefinendone l’ambito applicativo.

Le motivazioni della Corte

Il TAR sviluppa il proprio ragionamento su più livelli, che incidono direttamente sulla prassi operativa.

Un primo elemento riguarda la qualificazione della fase procedurale. In presenza di un’aggiudicazione già consolidata, peraltro rafforzata da un giudicato che imponeva la stipula del contratto, l’amministrazione non può più esercitare un potere di esclusione in senso tecnico. L’unico strumento utilizzabile è la revoca dell’aggiudicazione, che richiede i presupposti e le garanzie dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990.

Questo implica la necessità di individuare un interesse pubblico concreto e attuale, supportato da una motivazione rafforzata. Non è sufficiente il mero richiamo a un principio generale o a una clausola del bando.

Un secondo passaggio rilevante riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 94 del Codice dei contratti. Il TAR esclude che tale disposizione possa essere applicata automaticamente ai contratti attivi, come le concessioni di beni pubblici. In questi casi, l’amministrazione deve operare nel rispetto dei principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, che impongono una valutazione sostanziale e non meramente formale.

Il terzo profilo concerne il principio di continuità del possesso dei requisiti. Richiamando espressamente la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4844 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, 19/12/2023, n. 10994; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 15/05/2024, n. 9614; T.A.R. Milano sez. II, 23/04/2024, n. 1236) che ha già affermato la necessità di coordinare tale principio con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La continuità non può essere intesa in senso assoluto e automatico, ma deve essere adattata alle circostanze concrete.

Nel caso specifico, l’irregolarità contributiva si è protratta per un periodo estremamente limitato ed è stata sanata prima dell’adozione del provvedimento. L’impresa risultava regolare in tutte le fasi rilevanti della procedura, inclusi la partecipazione, l’aggiudicazione e il momento finale. In un arco temporale di diversi anni, la discontinuità si è concentrata in poche settimane.

Il TAR ritiene che una simile irregolarità, in assenza di un concreto pregiudizio per l’affidabilità dell’operatore, non possa giustificare un’esclusione automatica, né possa fondare una decisione amministrativa priva di un’adeguata istruttoria.

L’elemento di maggiore interesse risiede nell’impostazione complessiva della decisione, che segna un netto ridimensionamento degli automatismi espulsivi legati al DURC.

Il giudice afferma con chiarezza che la regolarità contributiva deve essere valutata in relazione al contesto, alla fase procedurale e alla concreta incidenza sull’affidabilità dell’operatore. In particolare, introduce una distinzione operativa tra fase di gara e fase successiva all’aggiudicazione, attribuendo a quest’ultima un regime più garantista e meno formalistico.

Inoltre, viene chiarito che l’art. 94 non può essere esteso in modo indiscriminato a fattispecie non espressamente disciplinate, come i contratti attivi, nei quali prevale una logica di valutazione sostanziale dell’interesse pubblico.

Si tratta di un passaggio rilevante anche rispetto alla prassi amministrativa, che tende spesso a utilizzare il DURC come parametro automatico di esclusione, senza un’adeguata ponderazione delle circostanze.

Approfondimenti

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