CTU: la riforma riparte da formazione obbligatoria, esame e tutele economiche

CTU: la riforma riparte da formazione obbligatoria, esame e tutele economiche

All’esame congiunto del Senato quattro disegni di legge su formazione, compensi e tutele

Dal 23 aprile 2026, la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame congiunto di un pacchetto di quattro Disegni di Legge (DDL) che puntano a riformare radicalmente la disciplina dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU).

Le proposte di legge intervengono su due grandi filoni da sempre critici per i professionisti tecnici: i criteri di accesso all’Albo (con l’introduzione di percorsi formativi rigorosi) e la tutela economica dell’ausiliario del giudice (tempi di liquidazione, solidarietà delle parti e parametri di calcolo nell’espropriazione immobiliare).

Letto dal punto di vista dei professionisti dell’area tecnica, si tratta di un possibile ed epocale cambio di rotta.

DDL 683: maxicorso propedeutico ed esame per ingegneri, architetti e geometri

Il DDL 683/2023 mira a introdurre una modalità operat­iva che consenta non solo un controllo delle competenze dei candidati, ma anche la for­mazione all’attività di CTU con un approccio teorico-pratico. Il tutto con un controllo ulteriore consistente nella richiesta di superamento di un esame finale.

Il disegno di legge prevede che il corso sia istituito presso ogni tribunale e sia a numero chiuso; potranno parteciparvi i tecnici con almeno tre anni di iscrizione al proprio ordine di appartenenza. Il costo del corso stabilito dai consigli dell’ordine di appartenenza sarà a carico dei candidati.

È prevista la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, con un carico didattico non inferiore a 200 ore per l’intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essen­ziali, tre tipologie di consulenza tecnica:

un accertamento tecnico preventivo;
una causa di merito;
un obbligo di fare.

La parte teorica dovrà servire ad acquisire le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d’ufficio nelle procedure giudiziarie e l’uso di stru­mentazione specifica per le indagini peritali.

I candidati affiancheranno altresì i consulenti tecnici d’ufficio nell’espletamento di un in­ carico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell’esame finale.

All’esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell’esame orale che il candidato so­stiene all’esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato potrà iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio.

A seguito dell’iscrizione all’albo speciale dei consulenti tecnici d’ufficio gli iscritti dovranno seguire obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

La commissione d’esame, nominata dal presidente del tribunale sentiti gli ordini professionali interessati, sarà composta da un gruppo di esperti iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.

DDL 1076: corso base forense e obbligo di aggiornamento (per tutti)

Di respiro più ampio ma temporalmente meno impattante del precedente è il DDL 1076/2024, che propone un modulo formativo trasversale per tutte le categorie professionali (escluse quelle sanitarie, già normate).

Per iscriversi all’elenco nazionale dei CTU, il professionista dovrà frequentare un corso di almeno 18 ore (teoria più esercitazioni pratiche) articolato in distinte specializzazioni (ambito civile, penale, amministrativo e tributario).

È previsto l’obbligo di aggiornamento continuo: al fine di mantenere l’iscrizione, sarà necessario frequentare corsi o seminari in materie giuridiche/processuali per almeno 12 ore ogni 3 anni. Chi è inadempiente, viene sospeso dall’Albo.

I CTU già iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore della legge non dovranno seguire il corso base, ma saranno tenuti unicamente all’obbligo di aggiornamento triennale.

DDL 1065: novità sui compensi dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari

Il disegno di legge 1065 interviene a risolvere un’annosa ingiustizia retributiva vissuta dagli Esperti Stimatori nelle procedure esecutive immobiliari.

Viene abrogato il terzo comma dell’art. 161 delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. (introdotto nel 2015).

Di conseguenza, si stabilisce che il compenso dell’esperto non venga più liquidato e decurtato in base all’effettivo ricavato della vendita all’asta (valore imprevedibile e spesso soggetto a forti ribassi non dipendenti dalla bravura del tecnico), bensì sul valore di stima dell’immobile.

L’obbligazione del CTU torna così a inquadrarsi correttamente come obbligazione di mezzi, sgravando il professionista dall’imponderabilità del libero mercato e della procedura concorsuale.

Vengono inoltre sbloccati i limiti per l’erogazione degli acconti (attualmente plafonati al 50%).

DDL 1068: certezza dei pagamenti e solidarietà delle parti

Farsi liquidare e ritirare il compenso è per i CTU, molto spesso, un percorso a ostacoli lungo anni. Il DDL 1068/2024 agevola notevolmente il recupero crediti dell’ausiliario introducendo automatismi per accelerarne l’iter.

Il magistrato è tenuto a provvedere alla liquidazione dell’onorario entro 3 mesi dal deposito dell’istanza e della perizia. Decorso tale termine senza interventi, vi dovrà provvedere il Presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica.

La proposta di legge codifica le pronunce della Cassazione: il decreto di liquidazione si intende sempre a carico solidale di tutte le parti (con diritto di regresso interno tra di loro). Il CTU potrà, quindi, esigere la complessa del compenso da una qualsiasi delle parti per abbreviare i tempi.

Viene infine precisato che il vincolo di solidarietà in favore dell’ausiliario perdura validamente anche dopo la data di deposito della sentenza che chiude il giudizio.

Approfondimenti

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